Marco Tavernese Studio Legale

Chiama Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

Marco Tavernese Studio Legale Marco Tavernese Studio Legale Associato

APPALTI: CONTA CHI DIRIGE I LAVORATORILa Cassazione, con l’ordinanza n. 26315/2026, ribadisce che un contratto di appalt...
14/10/2026

APPALTI: CONTA CHI DIRIGE I LAVORATORI

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26315/2026, ribadisce che un contratto di appalto o subfornitura non basta a rendere regolare un’esternalizzazione.

Se il committente impartisce gli ordini e gestisce direttamente il personale della cooperativa, senza un’effettiva autonomia organizzativa di quest’ultima, si configura un’interposizione illecita di manodopera.

Per le imprese, il punto è concreto: la gestione quotidiana del lavoro deve corrispondere all’autonomia prevista dal contratto.

Un contratto di subfornitura non basta a rendere lecita un’esternalizzazione se, nello stabilimento, i lavoratori della cooperativa ricevono ordini direttamente dall’impresa committente. Con l’ordinanza n. 26315, depositata il 6 ottobre 2026, la sezione lavoro della Cassazione ribadisce che la...

La Cassazione torna su un punto centrale in materia di sicurezza sul lavoro: il subappalto integrale non libera l’impres...
08/10/2026

La Cassazione torna su un punto centrale in materia di sicurezza sul lavoro: il subappalto integrale non libera l’impresa affidataria dai propri obblighi prevenzionistici.

Con la sentenza n. 28577/2026, la Suprema Corte ribadisce che gli obblighi specificamente attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 all’impresa affidataria restano anche quando l’esecuzione delle opere viene interamente affidata a un subappaltatore.

Un principio importante per chi opera nei cantieri: si possono affidare i lavori, non trasferire automaticamente la posizione di garanzia prevista dalla legge.

Il subappalto integrale dei lavori non libera automaticamente l’impresa affidataria dagli obblighi in materia di salute e sicurezza. È il principio ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28577 del 28 luglio 2026, pronunciata in relazione a un incidente m...

La cessazione dello stato di emergenza non faceva automaticamente venir meno il potere del datore di lavoro di imporre l...
01/10/2026

La cessazione dello stato di emergenza non faceva automaticamente venir meno il potere del datore di lavoro di imporre l’uso della mascherina.

Con la sentenza n. 25180 del 10 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva reiteratamente rifiutato di indossarla, accompagnando il proprio comportamento con espressioni offensive verso i colleghi e con una condotta di insubordinazione.

Il punto più importante della pronuncia riguarda l’articolo 2087 del Codice civile: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a proteggere i dipendenti secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili, anche in assenza di una prescrizione normativa puntuale.

Attenzione, però: la Cassazione non afferma che ogni inosservanza di una misura di sicurezza giustifichi automaticamente il licenziamento. Nel caso esaminato sono stati decisivi il rifiuto reiterato, la recidiva, l’atteggiamento provocatorio, gli insulti e la conseguente lesione del rapporto fiduciario.

La sicurezza sul lavoro è un obbligo dinamico per l’impresa, ma richiede anche la collaborazione attiva del dipendente. Le condizioni di salute incompatibili con una determinata misura devono essere comunicate e documentate, non possono essere semplicemente opposte sulla base di una valutazione individuale.



La cessazione dello stato di emergenza non faceva automaticamente venir meno il potere del datore di lavoro di imporre l’uso della mascherina per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 25180 del 10 settembre 2026...

STESSO LAVORO, UN TERZO DI RETRIBUZIONE IN MENOIl prossimo 19 ottobre la Corte costituzionale affronterà una questione d...
24/09/2026

STESSO LAVORO, UN TERZO DI RETRIBUZIONE IN MENO

Il prossimo 19 ottobre la Corte costituzionale affronterà una questione delicata: è legittimo che un detenuto che lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria percepisca per legge soltanto i due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL?

Il Tribunale di Roma dubita della costituzionalità della norma: il lavoro penitenziario è ormai sempre più assimilato a quello ordinario, mentre l'articolo 36 della Costituzione tutela il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

La Consulta dovrà quindi stabilire se la condizione di detenuto possa ancora giustificare una riduzione retributiva automatica di un terzo.

Ne parliamo nel nostro approfondimento.



Stesso lavoro, stessi doveri, un terzo di retribuzione in meno. È intorno a questa apparente contraddizione che ruota una questione destinata ad arrivare il prossimo 19 ottobre davanti alla Corte costituzionale. A sollevarla è stato il Tribunale di Roma, che con l’ordinanza n. 88 del 24 aprile 2...

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA: NON BASTA TRASFERIRE I DIPENDENTICon la sentenza n. 25189/2026, la Cassazione ha confermato ...
23/09/2026

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA: NON BASTA TRASFERIRE I DIPENDENTI

Con la sentenza n. 25189/2026, la Cassazione ha confermato che la cessione di un ramo d’azienda non richiede il consenso dei lavoratori quando riguarda un’entità economica realmente preesistente, dotata di autonomia funzionale e capace di conservare la propria identità dopo il trasferimento. Nel caso esaminato, insieme ai dipendenti erano passati anche software, strumenti e attività necessarie alla prosecuzione del servizio.

La costituzione di una società di scopo controllata dalla cedente, la condivisione di alcuni uffici o l’esistenza di un contratto di rete non rendono automaticamente fittizia l’operazione. Non è indispensabile neppure una contabilità separata. Ciò che conta è la sostanza organizzativa del ramo e non la forma societaria scelta dall’impresa.

La decisione non è però un via libera alle esternalizzazioni costruite per liberarsi di singoli lavoratori. Se il ramo viene creato artificialmente o il dipendente vi viene assegnato con finalità fraudolente, il trasferimento può essere contestato. Il principio è semplice: l’articolo 2112 tutela la continuità del rapporto, ma presuppone che dietro la cessione esista una vera organizzazione produttiva, non una semplice operazione sulla carta.



La cessione di un ramo d’azienda è legittima anche quando il ramo viene trasferito a una società appositamente costituita e interamente controllata dalla cedente, purché l’articolazione trasferita sia preesistente, funzionalmente autonoma e conservi la propria identità dopo l’operazione. ....

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E CONDOTTA ANTISINDACALE NON SONO LA STESSA COSALa Cassazione, con la sentenza n. 25184/2026...
17/09/2026

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E CONDOTTA ANTISINDACALE NON SONO LA STESSA COSA

La Cassazione, con la sentenza n. 25184/2026, chiarisce un punto importante nell’interpretazione dello Statuto dei lavoratori dopo la pronuncia n. 156/2025 della Corte costituzionale.

I requisiti dell’articolo 19 e quelli dell’articolo 28 della legge 300/1970 restano distinti.

Per agire contro una condotta antisindacale non è necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo a livello nazionale. È invece necessario che abbia un’effettiva dimensione nazionale, dimostrata attraverso una diffusione organizzativa e un’attività sindacale esercitata su gran parte del territorio.

E questa verifica deve essere effettuata tenendo conto anche dello specifico settore produttivo interessato.

Ne deriva un principio molto concreto: un sindacato può essere legittimato ad agire ex art. 28 contro una condotta antisindacale pur non possedendo i requisiti necessari per costituire una RSA ai sensi dell’art. 19.

Una distinzione importante tra accesso alle prerogative sindacali rafforzate e tutela della libertà sindacale.



Una cosa è poter costituire una rappresentanza sindacale aziendale e accedere alle prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori. Un’altra è poter ricorrere al giudice contro una condotta ritenuta antisindacale del datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25184 depositata...

AUTO PERSONALE PER RAGIONI DI SERVIZIO: IL RIMBORSO PUÒ SPETTARE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTASe l’azienda conosce ...
09/09/2026

AUTO PERSONALE PER RAGIONI DI SERVIZIO: IL RIMBORSO PUÒ SPETTARE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Se l’azienda conosce e tollera nel tempo l’uso dell’automobile privata del dipendente per soddisfare proprie esigenze organizzative, non può necessariamente negare il rimborso sostenendo di non aver mai rilasciato un’autorizzazione espressa.

Con l’ordinanza n. 24114 del 2026, la Cassazione ha confermato il diritto al rimborso di un lavoratore che utilizzava quotidianamente il proprio mezzo per raggiungere un deposito aziendale situato fuori dalla sede di lavoro pattuita. La continuità della prassi, la mancata contestazione e l’assenza di alternative concretamente praticabili hanno consentito di riconoscere un consenso tacito del datore.

La decisione non riguarda il normale tragitto casa-lavoro e non introduce un rimborso automatico per ogni spostamento. Ricorda però alle imprese che anche le prassi non formalizzate possono generare obblighi economici. Regole chiare su trasferte, mezzi personali e autorizzazioni sono quindi essenziali per prevenire contestazioni.

Per maggiori informazioni scrivete a [email protected].

L’assenza di un’autorizzazione scritta non basta a escludere il diritto del lavoratore al rimborso chilometrico quando l’impiego dell’automobile personale è avvenuto, con il consenso almeno tacito dell’azienda, per soddisfare concrete esigenze di servizio. È il principio che emerge dall....

I contributi versati alla gestione sbagliata non possono essere automaticamente compensati.Con l’ordinanza n. 24752/2026...
03/09/2026

I contributi versati alla gestione sbagliata non possono essere automaticamente compensati.

Con l’ordinanza n. 24752/2026, la Cassazione ha chiarito che, quando un rapporto a progetto viene riqualificato come lavoro subordinato, quanto già versato alla Gestione separata non può essere sottratto dai contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le somme pagate possono eventualmente essere richieste in restituzione, ma attraverso un procedimento distinto. Un principio importante per tutte le imprese interessate da accertamenti sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.

Per maggiori informazioni scrivete a [email protected].



Quando un rapporto di lavoro a progetto viene riqualificato come rapporto subordinato, i contributi già versati alla Gestione separata dell’INPS non possono essere automaticamente sottratti da quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione La...

L’AI Act è ormai pienamente operativo e riguarda anche gli studi legali. Formazione di dipendenti e collaboratori, infor...
28/08/2026

L’AI Act è ormai pienamente operativo e riguarda anche gli studi legali. Formazione di dipendenti e collaboratori, informazione chiara al cliente, protezione dei dati e controllo umano degli output rappresentano gli adempimenti principali.

Non esiste, però, un obbligo generalizzato di dichiarare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale su ogni atto, documento o articolo. Gli obblighi di trasparenza riguardano situazioni specifiche, come chatbot, deepfake e determinati contenuti destinati a informare il pubblico.

L’intelligenza artificiale può migliorare il lavoro dell’avvocato, ma non ne sostituisce il giudizio: ogni risultato deve essere verificato e la responsabilità professionale resta sempre umana.

Dal 2 agosto sono divenute applicabili anche le disposizioni generali dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Una scadenza che riguarda anche gli studi legali, nei quali strumenti come ChatGPT, Copilot e le piattaforme specializzate vengono ormai utilizzati per ricerch...

FERIE E RETRIBUZIONE: NON BASTA UNA DIFFERENZA, SERVE UN REALE EFFETTO DISSUASIVOCon l’ordinanza n. 18529/2026, la Cassa...
26/08/2026

FERIE E RETRIBUZIONE: NON BASTA UNA DIFFERENZA, SERVE UN REALE EFFETTO DISSUASIVO

Con l’ordinanza n. 18529/2026, la Cassazione ha chiarito che la retribuzione durante le ferie non deve necessariamente coincidere in ogni sua componente con quella ordinaria. Le indennità collegate alle mansioni devono essere considerate, ma la loro esclusione diventa illegittima quando produce una riduzione capace di scoraggiare concretamente il lavoratore dal godimento del riposo annuale.

Nel caso esaminato, la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e quella per l’assenza dalla residenza incidevano complessivamente soltanto per il 3,37% sulla retribuzione. Una differenza giudicata troppo contenuta per determinare un effetto deterrente. Il ricorso del macchinista è stato quindi respinto.

Una pronuncia importante perché impone una valutazione concreta: non conta soltanto la natura della voce retributiva, ma anche la sua effettiva incidenza economica. Il diritto alle ferie deve essere pienamente tutelato, senza però trasformare il principio europeo in un automatismo applicabile indipendentemente dalle conseguenze reali sul lavoratore.



Non tutte le voci normalmente percepite dal dipendente devono necessariamente essere incluse nella retribuzione corrisposta durante le ferie. La loro esclusione diventa illegittima quando determina una riduzione economica tale da poter dissuadere il lavoratore dall’esercitare pienamente il diritto...

Indirizzo

Rome
00198

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

Telefono

+390683087384

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Marco Tavernese Studio Legale pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Marco Tavernese Studio Legale:

Condividi