Studio legale e-KLIPS & Partners

Studio legale e-KLIPS & Partners Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio legale e-KLIPS & Partners, Avvocato e studio legale, Via Lorenzo Vidaschi 5, Rome.

Sanzioni GDPR: Rischi ed opportunità – Stefano Acetohttps://www.studiolegaleklips.com/2026/05/12/sanzioni-gdpr-rischi-ed...
12/05/2026

Sanzioni GDPR: Rischi ed opportunità – Stefano Aceto

https://www.studiolegaleklips.com/2026/05/12/sanzioni-gdpr-rischi-ed-opportunita-stefano-aceto/

Le sanzioni GDPR sono prevedibili: creano rischi, ma anche opportunità

Tra il 2023 e il 2026, l’enforcement GDPR in Europa ha seguito schemi molto chiari.

Le autorità non si concentrano più solo su errori documentali minori. Stanno colpendo fallimenti operativi reali nel modo in cui le organizzazioni trattano i dati personali.

Le cinque aree principali sono:

1. Trasferimenti internazionali di dati
2. Pubblicità, tracking e consenso
3. Sicurezza e data breach
4. Trasparenza e diritti degli utenti
5. Monitoraggio dei dipendenti

Questi casi mostrano lo stesso problema di fondo: molte aziende hanno policy privacy, ma processi, sistemi, fornitori, strumenti marketing, monitoraggio HR e controlli di sicurezza non sono realmente allineati al GDPR.

La compliance solo sulla carta non basta.

Per gli individui, questo è importante perché l’Articolo 82 GDPR può consentire un risarcimento quando una violazione privacy causa un danno materiale o non materiale. Può trattarsi di perdita economica, rischio identità, stress, perdita di controllo sui dati personali o uso improprio dei dati. Il risarcimento non è automatico, ma le richieste stanno diventando sempre più rilevanti in Europa.

Per le aziende, il rischio va oltre la sanzione. Una violazione GDPR può generare indagini, danno reputazionale, richieste risarcitorie, blocchi dei trattamenti e interruzioni operative.

In E-Klips Privacy & Data Protection Solutions aiutiamo entrambe le parti:

– Gli individui a valutare se i loro diritti sono stati violati e se può esserci un diritto al risarcimento.
– Le aziende a individuare e correggere lacune operative reali prima che intervengano autorità o reclamanti.

Il nostro approccio è pratico: non ci fermiamo ai documenti legali. Analizziamo processi, flussi di dati, tecnologia, fornitori, controlli di sicurezza e governance interna.

Prima valutazione gratuita disponibile.
No win, no fee eventualmente disponibile, previa verifica di idoneità e giurisdizione.

Il GDPR non è più solo un tema regolatorio. È un rischio finanziario, un motore di contenzioso e, se gestito correttamente, un vantaggio competitivo.

Trasformiamo il rischio GDPR in recupero economico e vantaggio operativo. Clicca sul link per una valutazione gratuita

https://www.studiolegaleklips.com/wp-content/uploads/2026/05/eklips_gdpr_landing_it.html

Pagamento IMU, esenzione abitazione principale anche con coniugi residenti in immobili diversi – Avv. Andi Kullahttps://...
20/02/2026

Pagamento IMU, esenzione abitazione principale anche con coniugi residenti in immobili diversi – Avv. Andi Kulla

https://www.studiolegaleklips.com/2026/02/20/pagamento-imu-esenzione-abitazione-principale-anche-con-coniugi-residenti-in-immobili-diversi-avv-andi-kulla/

Importante pronuncia in materia di IMU per l’abitazione principale: con la sentenza n. 12952/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Andi Kulla, annullando tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per gli anni 2019, 2021 e 2022.

La decisione applica in modo puntuale i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui subordinava l’esenzione IMU alla residenza e dimora abituale dell’intero nucleo familiare.

La contribuente, proprietaria al 100% di un immobile a Roma, aveva ricevuto tre avvisi di accertamento esecutivi per presunto mancato pagamento dell’IMU.

Sebbene coniugata, la ricorrente vive separata di fatto dal marito da molti anni per ragioni personali. Ebbene, la stessa risiede anagraficamente e dimora stabilmente nell’immobile oggetto di contestazione, mentre il coniuge ha fissato la propria residenza in altro indirizzo, sempre nel territorio romano.

Il Comune aveva negato l’esenzione sostenendo che, in assenza della residenza dell’intero nucleo familiare nello stesso immobile, non potesse configurarsi l’abitazione principale secondo la disciplina previgente.

La difesa è stata costruita facendo leva sulla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011) nella parte in cui richiedeva la contestuale residenza e dimora dell’intero nucleo familiare.

La documentazione prodotta ha dimostrato in modo chiaro la sussistenza dei due requisiti richiesti dalla legge: residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile.

Con la sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha operato una vera e propria revisione della disciplina dell’esenzione IMU sull’abitazione principale.

Secondo la Consulta, la norma censurata violava:

l’art. 3 Cost. (uguaglianza), poiché discriminava i coniugi rispetto ai conviventi di fatto, consentendo a questi ultimi di beneficiare dell’esenzione per abitazioni distinte;

l’art. 31 Cost. (tutela della famiglia), penalizzando proprio i nuclei formalmente costituiti;

l’art. 53 Cost. (capacità contributiva), in quanto l’IMU è imposta reale sul possesso e non può dipendere dallo status personale del contribuente.

La pronuncia ha efficacia retroattiva (ex tunc): i principi affermati si applicano anche alle annualità precedenti al 2022, come nel caso in esame.

Con sentenza del 16 dicembre 2025, La Corte Tributaria di Primo Grado di Roma ha accolto integralmente il ricorso, chiarendo che: “Requisiti necessari per fruire dell’agevolazione sono quelli per cui il contribuente dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione di che trattasi.”Poiché la contribuente ha fornito prova documentale idonea — non contestata dal Comune — il giudice ha annullato gli avvisi di accertamento e condannato Roma Capitale al pagamento delle spese di lite.

L’esenzione IMU spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge ha stabilito la propria residenza in altro Comune o in altro immobile.La residenza disgiunta dei coniugi, espressione della libertà di organizzare la vita familiare, non può comportare automaticamente la perdita del beneficio fiscale.

Chi può beneficiare dell’esenzione

Possono fruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale:

coniugi con residenze in Comuni diversi per esigenze lavorative o personali;

coniugi con residenze distinte nello stesso Comune;

persone unite civilmente con residenze separate;

coniugi separati di fatto con dimore differenti.

Requisiti essenziali

Devono sussistere congiuntamente:

residenza anagrafica nell’immobile;

dimora abituale nello stesso.

Uno solo dei due requisiti non è sufficiente.

Onere della prova

Spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’esenzione. È consigliabile conservare:

certificazioni anagrafiche;

bollette e documentazione delle utenze;

eventuali documenti che giustifichino la residenza separata.

Possibili azioni

Chi riceve un avviso di accertamento può:

impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica;

chiedere il rimborso dell’IMU indebitamente versata (nei termini di legge);

presentare istanza di autotutela.

La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Roma conferma che l’esenzione IMU per l’abitazione principale non può essere negata per il solo fatto che il coniuge risieda altrove.

I principi affermati dalla Corte Costituzionale hanno definitivamente superato una lettura restrittiva che penalizzava le famiglie rispetto ai conviventi di fatto, ristabilendo coerenza con i valori costituzionali di uguaglianza, tutela della famiglia e capacità contributiva.

La decisione rappresenta un importante precedente per tutti i contribuenti che intendano far valere il proprio diritto all’esenzione in presenza dei requisiti di legge.

Segnaliamo a chi fosse interessato l’evento “Parole in ‘Gabbia’. Il linguaggio in carcere, dal carcere, sul carcere”, or...
30/01/2026

Segnaliamo a chi fosse interessato l’evento “Parole in ‘Gabbia’. Il linguaggio in carcere, dal carcere, sul carcere”, organizzato dalla Commissione sulla Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma.

All’incontro avremo l’onore di partecipare anche l'Avv. Simone Savino del nostro studio.

L’evento si terrà il 2 febbraio alle ore 14.00, presso il Tribunale di Roma, Edificio A, Piano 1 – Aula A.

Vi aspettiamo!!!

L’irrilevanza penale delle dichiarazioni mendaci sul requisito della residenza decennale ai fini del reddito di cittadin...
11/11/2025

L’irrilevanza penale delle dichiarazioni mendaci sul requisito della residenza decennale ai fini del reddito di cittadinanza: evoluzione giurisprudenziale e applicazioni pratiche. – Avv. Simone Savino
https://www.studiolegaleklips.com/2025/11/11/lirrilevanza-penale-delle-dichiarazioni-mendaci-sul-requisito-della-residenza-decennale-ai-fini-del-reddito-di-cittadinanza-evoluzione-giurisprudenziale-e-applicazioni-pratiche-avv-simon/

Il nostro Studio Legale Legale, con l’Avv. Simone Savino, ha recentemente seguito un procedimento penale avente ad oggetto l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), contestata a una cittadina straniera per aver dichiarato falsamente di possedere i requisiti richiesti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, in particolare quello della residenza in Italia da oltre dieci anni.

Da tempo, la dottrina e la giurisprudenza si interrogano sulla rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese in sede di richiesta del beneficio, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della residenza decennale continuativa sul territorio nazionale, previsto dalla normativa istitutiva della misura.

Tale requisito ha rappresentato, fino a epoca recente, una condizione essenziale per l’accesso al reddito di cittadinanza. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale – sia a livello interno che europeo – ne ha profondamente messo in discussione la legittimità, con importanti riflessi anche sul piano della responsabilità penale connessa alle dichiarazioni rese dai richiedenti.

In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-112/22 e C-223/22), unitamente alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione, ha affermato l’illegittimità del requisito della residenza decennale con riferimento ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, riconoscendo il loro diritto a un trattamento paritario rispetto ai cittadini italiani in materia di protezione sociale, assistenza e prestazioni economiche.

Secondo tali pronunce, gli Stati membri non possono subordinare l’accesso alle misure di welfare a requisiti discriminatori o sproporzionati, in violazione del principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, la mancanza del requisito della residenza decennale non può costituire presupposto per l’applicazione di sanzioni amministrative o penali nei confronti del richiedente straniero.

Alla luce di questi principi, il Tribunale investito del caso ha accolto le argomentazioni dell’Avv. Simone Savino, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti dell’imputata, ritenendo che il fatto non sussiste, poiché la condotta contestata non può integrare un reato qualora il requisito dichiarato sia, di per sé, privo di legittimità giuridica.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale delineata rappresenta un significativo passo avanti verso il riconoscimento effettivo dei diritti sociali fondamentali anche in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione europea trova così piena applicazione in un settore cruciale quale quello delle prestazioni assistenziali, eliminando discriminazioni indirette che penalizzavano ingiustificatamente i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La neutralizzazione della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci relative al requisito della residenza decennale costituisce, pertanto, il naturale corollario di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della normativa, che privilegia la sostanza dei diritti rispetto al formalismo procedurale, in piena coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo e nazionale. Tale approccio ermeneutico conferma la necessità di una lettura sistematica delle norme penali che tenga conto dell’evoluzione del quadro costituzionale e sovranazionale, garantendo l’effettività dei diritti fondamentali attraverso un’applicazione delle sanzioni penali che sia proporzionata e rispettosa dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Auguri a noi 🥂
24/10/2025

Auguri a noi 🥂

Accoglimento totale delle domande del contribuente: annullata integralmente la cartella di pagamento per credito IVA da ...
19/09/2025

Accoglimento totale delle domande del contribuente: annullata integralmente la cartella di pagamento per credito IVA da dichiarazione omessa. Principio di neutralità Iva e omissioni pandemiche – Difesa dell’Avv. Andi Kulla

https://www.studiolegaleklips.com/2025/09/19/accoglimento-totale-delle-domande-del-contribuente-annullata-integralmente-la-cartella-di-pagamento-per-credito-iva-da-dichiarazione-omessa-principio-di-neutralita-iva-e-omissioni-pandemiche-difes/

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 39, con sentenza n. 7267/2025 depositata il 21 luglio 2025 e comunicata il 10 settembre 2025, ha pronunciato una decisione di particolare rilevanza in materia di crediti IVA derivanti da dichiarazioni omesse, accogliendo integralmente il ricorso presentato dall’Avv. Andi Kulla del Foro di Roma e annullando completamente la cartella di pagamento impugnata dalla società ricorrente.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento di euro 19.449,28 notificata alla società il 6 maggio 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito IVA di euro 13.554,00 relativo all’anno 2019, indicato dalla società nella dichiarazione IVA 2021 per l’anno d’imposta 2020, contestando che tale credito derivasse da una dichiarazione IVA 2020 (relativa al periodo d’imposta 2019) presentata tardivamente il 30 aprile 2021 e quindi considerata “omessa”.

La cartella comprendeva, oltre al recupero del credito, sanzioni per euro 1.500,00 e interessi per l’indebito utilizzo in compensazione di euro 5.000,00 del credito contestato, per un totale di euro 19.443,40 oltre diritti di notifica.

L’Avv. Andi Kulla ha articolato la difesa su due profili principali. In primo luogo, ha sostenuto il diritto al riconoscimento del credito IVA dell’anno 2019, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione IVA non preclude al contribuente la possibilità di usufruire del credito maturato nel corrispondente anno d’imposta, purché ne dimostri l’effettiva esistenza.

Veniva altresi prodotta ampia documentazione contabile (registri delle fatture emesse e acquisti, liquidazioni IVA 2019) per dimostrare la legittima formazione del credito, evidenziando come la società avesse rispettato tutti gli adempimenti sostanziali previsti dalla normativa IVA. Particolare rilievo è stato dato al principio di neutralità dell’imposta, secondo cui ciò che rileva ai fini della detraibilità è il carattere sostanziale ed effettivo del credito, mentre la violazione formale dell’omessa dichiarazione non implica l’impossibilità di detrazione.

A seguito della notificazione del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto parzialmente le ragioni del contribuente, disponendo con provvedimento del 19 agosto 2024 lo sgravio di euro 16.933,67, corrispondente all’intero credito IVA contestato. L’Amministrazione ha tuttavia mantenuto la pretesa relativa alle sanzioni e agli interessi per euro 2.328,00, sostenendo che la società non poteva utilizzare in compensazione un credito non risultante da alcuna dichiarazione fiscale.

Nelle controdeduzioni, l’Ufficio ha ribadito la legittimità della sanzione del 30% applicata per l’indebito utilizzo in compensazione del credito IVA, argomentando che l’omessa presentazione della dichiarazione precludeva l’utilizzo del credito stesso.

L’Avv. Andi Kulla ha contestato la pretesa residua, evidenziando come l’utilizzo in compensazione di crediti per importi pari a 5.000 euro rientrasse nella soglia di compensazione libera prevista dalla normativa vigente, che non richiede alcun adempimento preventivo per importi fino a tale limite.

Veniva altresi sottolineato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori al limite di legge in anticipo rispetto ai termini previsti costituisce violazione sostanziale solo per importi superiori alla soglia, confermando a contrario che per importi inferiori non sussiste alcuna violazione. Inoltre, veniva posta l’attenzione sulle difficoltà riscontrate durante il periodo di pandemia, che dovevano necessariamente essere tenute in considerazione, nella valutazione della condotta complessiva del contribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto integralmente le argomentazioni della difesa. I giudici hanno preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei limiti dello sgravio di euro 16.933,67, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente sul credito IVA.

Quanto alla parte residua, la Corte ha accolto il ricorso con una motivazione di particolare interesse, evidenziando due profili decisivi. In primo luogo, ha riconosciuto la bontà della documentazione prodotta dal contribuente, confermando l’effettiva esistenza e spettanza del credito IVA contestato. In secondo luogo, ha valorizzato il particolare momento storico in cui si è verificata l’omissione, osservando che “i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2020 (anno di imposta 2019) cadevano nel pieno periodo del COVID con le frequenti chiusure degli esercizi commerciali e le pesanti limitazioni all’operatività della macchina amministrativa, compresa quella degli studi professionali”.

La Corte ha quindi qualificato l’errore commesso dalla ricorrente come rientrante “nella categoria degli errori meramente formali”, applicando un principio di particolare favore per le violazioni commesse durante l’emergenza pandemica.

La sentenza assume particolare rilevanza per diversi aspetti. Sul piano sostanziale, conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il principio di neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che l’eccedenza d’imposta deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche in caso di dichiarazione omessa.

Particolarmente significativa è la considerazione del contesto pandemico come elemento di valutazione della condotta del contribuente, aprendo prospettive interessanti per analoghe situazioni verificatesi durante l’emergenza COVID-19. La Corte ha infatti applicato un criterio di particolare benevolenza verso le violazioni formali commesse durante il periodo pandemico, riconoscendo le oggettive difficoltà operative che hanno caratterizzato quel periodo storico.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che ha progressivamente affermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato qualora sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Art. 31 TUI: Il Permesso di Soggiorno per la Tutela dei Diritti del Minore. Avv. Gisela Suparaku e Avv. Andi Kulla.Il Tr...
15/09/2025

Art. 31 TUI: Il Permesso di Soggiorno per la Tutela dei Diritti del Minore. Avv. Gisela Suparaku e Avv. Andi Kulla.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha pronunciato un importante decreto di accoglimento, autorizzando la permanenza in Italia di una madre costaricense per garantire l’assistenza alla figlia minore in una fase delicata del suo sviluppo psicofisico. Il procedimento, patrocinato dagli Avvocati Andi Kulla e Gisela Suparaku dello Studio Legale E-K.L.I.P.S. & Partners, rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, che consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza del familiare straniero “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore.

La vicenda riguarda una cittadina costaricense e la figlia minore. Il nucleo familiare si è trasferito in Italia dove la minore intraprendeva nell’immediato il percorso scolastico, completando il ciclo della scuola primaria con successo.

La situazione presentava elementi di particolare rilevanza sotto il profilo medico-sanitario. In Costa Rica, la minore manifestava difficoltà attentive che avevano portato alla prescrizione di psicofarmaci su indicazione della scuola, trattamento che la minore aveva vissuto con sofferenza. Dopo il trasferimento in Italia seguiva la sospensione di qualsiasi terapia farmacologica, in quanto non ritenuta necessaria con risultati immediati e positivi, sia per il rendimento scolastico che per il benessere generale della minore.

La valutazione neuropsichiatrica effettuata presso un ospedale romano confermava infatti l’assenza di necessità di trattamenti farmacologici, suggerendo unicamente un approfondimento presso il TSMREE di riferimento per una lieve difficoltà nel rispondere alle domande.…continua a leggere…https://www.studiolegaleklips.com/2025/09/15/art-31-tui-il-permesso-di-soggiorno-per-la-tutela-dei-diritti-del-minore-avv-gisela-suparaku-e-avv-andi-kulla/

Adozione di maggiorenne: quando è possibile ottenere deroghe ai limiti di età e personalizzare il cognome. Sentenza Trib...
09/09/2025

Adozione di maggiorenne: quando è possibile ottenere deroghe ai limiti di età e personalizzare il cognome. Sentenza Tribunale di Roma del 08 settembre 2025. – Avv. Andi Kulla e Avv. Vittorio Lisi

https://www.studiolegaleklips.com/2025/09/09/adozione-di-maggiorenne-quando-e-possibile-ottenere-deroghe-ai-limiti-di-eta-e-personalizzare-il-cognome-sentenza-tribunale-di-roma-del-08-settembre-2025/

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento più avanzato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dimostrando come oggi sia possibile ottenere l’adozione di maggiorenne anche quando non si rispettino rigidamente i parametri tradizionali del codice civile, purché sussistano motivi meritevoli e situazioni affettive consolidate. Gli avvocati Andi Kulla e Vittorio Lisi hanno ottenuto una importante pronuncia su due aspetti dell’istituto: la possibilità di derogare al limite minimo di età tra adottante e adottando e la flessibilità nella scelta del cognome.

La decisione rappresenta un importante precedente che apre nuove prospettive per i professionisti del diritto che si trovano ad assistere clienti in situazioni familiari complesse, confermando l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne verso una maggiore flessibilità interpretativa.

La sentenza n. 1871 del 08 settembre 2025, si inserisce nel solco dell’evoluzione che ha interessato l’adozione di maggiorenne, la quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 2024, non persegue più esclusivamente la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuta “uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”.

La questione del cognome: dall’anteposizione all’aggiunta.

Il primo profilo di particolare interesse riguarda la richiesta, formulata concordemente dalle parti, di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottata anziché anteporlo, in deroga all’articolo 299 del codice civile. Il Tribunale ha accolto tale istanza richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 135 del 2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la rigida previsione dell’anteposizione quando entrambe le parti si esprimano nel senso di aggiungere il cognome dell’adottante.

La tesi difensiva, pienamente accolta dal Collegio, si fondava sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 299 del codice civile, che deve tenere in considerazione la nuova funzione assolta dall’istituto e il rispetto dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla Costituzione sia come individuo – con particolare riferimento al diritto al nome – sia nelle formazioni sociali. Come evidenziato dalla Consulta, il cognome rappresenta infatti “il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità nei rapporti pubblici e privati, e incarnando la rappresentazione sintetica della sua personalità che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati”.

Il superamento del limite di età: flessibilità interpretativa per situazioni meritevoli.

Il secondo aspetto di rilievo concerne il superamento del limite minimo di diciotto anni di differenza di età tra adottante e adottando previsto dall’articolo 291 del codice civile. Anche su questo punto, la strategia difensiva si è rivelata vincente, con il Tribunale che ha fatto propri i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 5 del 2024.

La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo il rigido divieto imposto al giudice di intervenire derogando al limite minimo nel divario di età, ritenendo che tale automatismo “si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, anche nell’ottica della mutata funzione e configurazione sociologica dell’istituto dell’adozione del maggiorenne”. Il punto di equilibrio è stato individuato nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare al limite quando la riduzione del divario risulti esigua.

L’evoluzione dell’istituto e la tutela delle formazioni familiari.

La decisione del Tribunale di Roma testimonia come l’adozione di maggiorenne abbia acquisito una valenza solidaristica che va oltre la mera funzione patrimoniale, divenendo strumento di riconoscimento giuridico di legami affettivo-solidaristici consolidati nel tempo. Questo orientamento, già anticipato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29684 del 2024, riconosce all’istituto la funzione di formalizzare “legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo”.

Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un forte legame affettivo di natura quasi genitoriale tra le parti, consolidatosi nel corso di decenni di convivenza familiare, che meritava tutela attraverso la formalizzazione giuridica del rapporto adottivo. La circostanza che l’adottanda fosse figlia della moglie dell’adottante ha ulteriormente rafforzato la valutazione positiva del Collegio circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione.

La sentenza rappresenta quindi un importante precedente che conferma l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne verso una maggiore flessibilità interpretativa, capace di adattarsi alle nuove esigenze sociali e di tutelare efficacemente i diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto all’identità personale e il diritto al riconoscimento delle formazioni familiari di fatto.

Articolo a cura dell’Avv. Andi Kulla.

Siamo lieti di annunciare che lo Studio E-Klips & Partners ha aperto una seconda sede a Roma, in zona Prati, per essere ...
09/09/2025

Siamo lieti di annunciare che lo Studio E-Klips & Partners ha aperto una seconda sede a Roma, in zona Prati, per essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri assistiti.

📍 Indirizzo della nuova sede:
Via Giovanni Bettolo n.9, Roma.

Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a garantire professionalità, disponibilità e competenza, per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri assistiti.

Per informazioni o per fissare un appuntamento, potete contattarci ai consueti recapiti o scriverci tramite il form nella sezione Contatti.

LA PENSIONE ITALO – ALBANESE: UN’ INTESA STORICA.L’accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Alban...
31/05/2025

LA PENSIONE ITALO – ALBANESE: UN’ INTESA STORICA.

L’accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania, firmato il 6 febbraio 2024 a Roma, regola il coordinamento tra i sistemi previdenziali dei due Paesi. In linea di massima, l’accordo consente ai lavoratori che hanno versato contributi in entrambi gli Stati di ottenere prestazioni previdenziali in modo equo e senza penalizzazioni.

Applicazione della totalizzazione contributiva.

Uno degli aspetti fondamentali dell’accordo, nonché quello più atteso dalle comunità dei migranti ed expat, riguarda:

la totalizzazione dei periodi assicurativi, che permette di sommare i contributi versati in Italia e Albania per maturare il diritto alla pensione. In altre parole, se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i paesi ma non raggiunge i requisiti minimi in uno di essi, può beneficiare della totalizzazione per ottenere la prestazione. In questo modo, si potranno raggiungere i 20 anni di contributi necessari in caso di pensione di vecchiaia in Italia con 67 anni di età.
La richiesta della pensione anticipata in Italia, in caso di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne, con un nuovo incremento previsto per il 2027, anni che si possono ottenere sommando i contributi versati in Italia ed in Albania.
Esportabilità delle prestazioni, come pensioni, malattia, maternità e disoccupazione. Dunque, le pensioni e altri benefici potranno essere erogati anche se i lavoratori risiedono in un Paese diverso;
Protezione per familiari superstiti…continua a leggere cliccando sul seguente link
https://www.studiolegaleklips.com/2025/05/31/la-pensione-italo-albanese-un-intesa-storica/

Indirizzo

Via Lorenzo Vidaschi 5
Rome
00152

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale e-KLIPS & Partners pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi