29/04/2015
Cass. civ. Sez. II, 05/02/2015, n. 2109
Costituisce effettiva lesione del decoro architettonico di un edificio condominiale, la realizzazione sull'ultimo piano, sul terrazzo di proprietà esclusiva del condomino, di un nuovo corpo di fabbrica (specificamente costituito da una veranda), che nulla ha a che fare, secondo le condivise prospettazioni del consulente d'ufficio, con la composizione prevista dal progettista, che è posto in maniera occasionale rispetto a quella previsione e che incombe sulla facciata principale dell'edificio. Una simile descrizione del manufatto esprime, invero, irrecuperabilmente la compromissione delle linee architettoniche e dell'aspetto armonico del fabbricato condominiale, dovendosi in tal modo intendere la completa differenziazione progettuale, la illogica sovrapposizione e la evidenza strutturale. L'opera predetta rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, in quanto inerente ad un bene esclusivo come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., che non deve essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune. (Nella specie merita, dunque, conferma la gravata pronuncia di merito recante, conformemente alla sentenza di primo grado, la condanna del condomino alla demolizione ed eliminazione del manufatto de quo).
FONTI
Massima redazionale, 2015