Studio Legale Gabrieli

Studio Legale Gabrieli Avvocati

Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto civile ed in particolare nei settori: immobiliare e condominiale, assicurativo, responsabilità civile auto, recupero crediti, lavoro.

24/05/2020

I danni in condominio: termine prescrittivo del diritto al risarcimento e individuazione del giorno iniziale per il suo computo.

24/05/2020

Regolamento condominiale e destinazione delle unità immobiliari

Inasprimento delle sanzioni in caso di uso del cellulare alla guida
21/07/2017

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Emendamento al disegno di legge al vaglio della Commissione Trasporti della Camera (ANSA)

22/06/2017
È online il nuovo sito dello Studio, raggiungibile all'indirizzo www.studiolegalegabrieli.roma.itI contenuti verranno am...
18/11/2016

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Mediaconciliazione: il verbale è titolo esecutivo anche senza attestazione e certificazione di conformità Posted on 17 novembre 2016 [email protected] Trib. Bari Sent. 7.9.2016

05/04/2016

Rassegna della Giurisprudenza di legittimità civile anno 2015, liberamente scaricabile dal sito web della Suprema Corte.

29/02/2016

Cass., Sez. II, 25 febbraio 2016 n. 3751

la Suprema Corte ha risolto, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, la quaestione in ordine al rito ed agli strumenti processuali da azionare per l'opposizione a cartella esattoriale NEL CASO IN CUI IL VERBALE PRESUPPOSTO NON SIA STATO NOTIFICATO: rito speciale ex art. 23 L. 689/81 - ora art. 7 D.Lgs. 150/2011 - od opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc?

Ebbene, ha sostenuto il Giudice di Legittimità, se il verbale presupposto non è stato notificato esso non ha mai acquistato efficacia esecutiva sicchè l'impugnazione della cartella esattoriale va qualificata come OPPOSIZIOE ALL'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART.615 c.p.c..

Si contesta, infatti, l'esistenza stessa del titolo esecutivo.

Ne consegue che l'azione non è soggetta al termine di decadenza stringente della legge speciale.

23/02/2016

La notifica al portiere del contribuente elimina ogni ulteriore formalità.

In caso di notifica al portiere del contribuente non è necessaria l'ulteriore formalità dell'invio a quest'ultimo della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con Ord. 18 febbraio 2016, n. 3254

11/01/2016
30/05/2015

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 17/02/2014, n. 3636 (rv. 629424)

Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante. (Rigetta, Trib. Napoli, 10/01/2012)

29/04/2015

Cass. civ. Sez. II, 05/02/2015, n. 2109

Costituisce effettiva lesione del decoro architettonico di un edificio condominiale, la realizzazione sull'ultimo piano, sul terrazzo di proprietà esclusiva del condomino, di un nuovo corpo di fabbrica (specificamente costituito da una veranda), che nulla ha a che fare, secondo le condivise prospettazioni del consulente d'ufficio, con la composizione prevista dal progettista, che è posto in maniera occasionale rispetto a quella previsione e che incombe sulla facciata principale dell'edificio. Una simile descrizione del manufatto esprime, invero, irrecuperabilmente la compromissione delle linee architettoniche e dell'aspetto armonico del fabbricato condominiale, dovendosi in tal modo intendere la completa differenziazione progettuale, la illogica sovrapposizione e la evidenza strutturale. L'opera predetta rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, in quanto inerente ad un bene esclusivo come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., che non deve essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune. (Nella specie merita, dunque, conferma la gravata pronuncia di merito recante, conformemente alla sentenza di primo grado, la condanna del condomino alla demolizione ed eliminazione del manufatto de quo).

FONTI
Massima redazionale, 2015

Indirizzo

Viale Delle Milizie 34
Rome
00192

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Martedì 16:00 - 19:30
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