08/04/2020
LOCAZIONI COMMERCIALI E CANONI: cosa fare?
----> ATTENZIONE
… il decreto Cura Italia stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo del canone del mese di marzo. Per ottenere l’agevolazione, prevista esclusivamente in favore di soggetti esercitanti l’attività di impresa in immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), è necessario, tuttavia, pagare il canone per intero.
Per comprendere quali siano le tutele previste dall’ordinamento giuridico in simili casi, occorre soffermarsi, innanzitutto, sulle obbligazioni tipiche del contratto di locazione.
Come noto, nella locazione l’obbligazione principale del locatore consiste nel garantire il pacifico godimento del bene locato; quella del conduttore è rappresentata, invece, dal pagamento del canone.
Sebbene il divieto governativo sia posto a carico degli esercenti (cioé, nel caso in cui l’immobile sia locato, i conduttori), ciò che è temporaneamente impossibile è l’obbligazione principale posta a carico del locatore. Mentre, infatti, il conduttore è astrattamente in grado di adempiere l'obbligo a suo carico (i.e. pagare il canone), il proprietario locatore non può consentire l'utilizzo dell'immobile a causa delle misure restrittive in atto.
Cosa può fare, quindi, il conduttore che si trovi in concreto in una situazione di forte difficoltà?
Diverse le soluzioni:
1) POSTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO
Anche in base all’articolo 91 del DL Cura Italia, il conduttore non dovrebbe ritenersi responsabile del ritardo nell’adempimento. Egli, pertanto, potrebbe richiedere una posticipazione del pagamento del canone.
2) RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER MANCATO GODIMENTO
In via analogica a quanto previsto dagli artt. 1583 e 1584 cod. civ., il conduttore, privato del godimento del bene, potrebbe avere diritto alla «riduzione del corrispettivo proporzionale all'entità del mancato godimento».
In difetto di accordo tra locatore e conduttore, i primi due scenari presuppongono, peraltro, una valutazione del giudice e rappresentano, quindi, la conseguenza dell’insorgere di una controversia.
3) RECESSO/RISOLUZIONE
Oltre a far valere il diritto di recesso per “gravi motivi” previsto dall’art. 27 della L. n. 392/1978 (che, se effettuato senza il congruo preavviso di sei mesi, espone al rischio del pagamento della relativa indennità), il conduttore potrebbe richiedere al locatore la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (1467 cod. civ.), soluzione che non implicherebbe il pagamento dell’indennità per mancato preavviso. Tali strumenti, pur rappresentando una risposta possibile, si possono rivelare controproducenti nella misura in cui segnano la fine del rapporto contrattuale ed espongono il commerciante alle tradizionali difficoltà legate al cambio di location.
4) RINEGOZIAZIONE TEMPORANEA DEL CANONE
La soluzione senz'altro preferibile e che suggeriamo di perseguire poggia sulla corretta applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e tende a sollecitae la rinegoziare, anche solo temporaneamente, delle condizioni contrattualmente pattuite.
In tal modo, il conduttore otterrebbe una sostanziale diminuzione del canone di locazione per tutto il periodo di mancato godimento del locale; il locatore, dal canto suo, manterrebbe a reddito il locale medesimo, non si priverebbe di un conduttore conosciuto ed affidabile e non sarebbe costretto a riposizionare sul mercato il proprio immobile per cercare un nuovo conduttore.
Per i nostri clienti, stiamo percorrendo questa soluzione, nell'ottica (1) di preservare i rapporti commerciali (e personali) tra le parti; (2) di fare in modo che le PMI possano riprendere quanto prima le loro attività, minimizzando i danni derivanti dal lockdown e (3) riducendo, ed anzi azzerdano, il contenzioso, con conseguenti minori esborsi per tutti.