Ammirati&Bellante Studio Legale Associato

Ammirati&Bellante Studio Legale Associato Abconsulex-Ammirati Bellante Studio di Avvocati LO STUDIO, tra tradizione e innovazione. Luigi Ammirati
Marco Bellante

Ammirati&Bellante Studio Legale Associato rappresenta il risultato del naturale sviluppo professionale di noi fondatori, uniti non solo dalla comune passione per lo studio del diritto civile e del diritto commerciale, nelle loro diverse ramificazioni, ma anche da un’amicizia nata oltre dieci anni fa nei corridoi del dipartimento di diritto e procedura civile dell'Universitá di Roma Tor Vergata. L'

organizzazione di lezioni e seminari, la partecipazione a commissioni di laurea e a convegni, la frequentazione di giornate di studio e di approfondimento sono state per noi occasioni di confronto e di crescita professionale e, al contempo, hanno consolidato un rapporto che si fonda sulla condivisione della professione e, prim'ancora, sulla stima e sull'affetto reciproco. In ciò risiede la peculiarità di Ammirati&Bellante Studio Legale Associato: in un contesto organizzativo e metodologico perfettamente coordinato, offriamo ai nostri Clienti una serie di servizi integrati, funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso la ponderazione degli strumenti più idonei ovvero l'individuazione delle strategie percorribili, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale. Lo studio della dottrina e della giurisprudenza, la conoscenza degli istituti tradizionali e delle tematiche più moderne ed internazionali, la capacità di muoversi dall'analisi astratta delle ipotesi lavorative alla soluzione concreta delle più complesse problematiche civili e commerciali che coinvolgono i privati o le imprese sono prerogative di Ammirati&Bellante Studio Legale Associato che, in un'unica struttura, fonde la serietà, l'approfondimento e la competenza tipici della tradizione accademica con il dinamismo, la versatilità e la prontezza proprie delle realtà più moderne.

EREDITA' DIGITALE
10/02/2021

EREDITA' DIGITALE

Milano, l’ordine di fornire i contenuti dello smartphone. Il colosso web si era rifiutato

L’angolo di osservazione delle cose modifica la percezione che di esse abbiamo.Perché, dove ci sono ostacoli e percepiam...
05/01/2021

L’angolo di osservazione delle cose modifica la percezione che di esse abbiamo.
Perché, dove ci sono ostacoli e percepiamo difficoltà, si celano, al contempo, occasioni, prove ed opportunità.
Sta a noi scegliere.
E’ questo lo spirito con cui abbiamo affrontato l’anno appena trascorso, impegnandoci, se possibile, ancor più di quello precedente, stando al fianco di chi ha chiesto il nostro supporto, con entusiasmo, con consapevolezza e con solidarietà, nell’intima convinzione che, quando si fa squadra, si possono muovere le montagne.
Lontano da noi gli arroganti, i prepotenti, gli arrivisti; lontano da noi le pretese assurde, la supponenza e la pratica dell’approfittamento. Abbiamo scelto e sposato invece la crescita, la progettualità, l’ingegno di chi, pur messo a dura prova, ha voluto e saputo reagire, reinventarsi, evolvere.
Anche quest’anno, grazie a Voi e alla fiducia che ci avete dato, siamo cresciuti esponenzialmente, come persone prim’ancora che come professionisti, lavorando con la consueta passione che ci anima, con serietà, con meticolosa cura e pur sempre divertendoci.
Noi guardiamo al nuovo anno con rinnovato entusiasmo, dando il benvenuto in studio ad Alice e ad Antonella che sono per noi proiezione e speranza, crescita e slancio.
Con questo spirito Vi auguriamo il meglio.
Sta a noi scegliere.

19/04/2020

I locali commerciali sono costretti a chiudere e sorge il problema di capire come gestire il rapporto durante il lockdown. Il canone si deve pagare o no?

Non rinunciate alla tradizione 🥚
11/04/2020

Non rinunciate alla tradizione 🥚

LOCAZIONI COMMERCIALI E CANONI: cosa fare?----> ATTENZIONE… il decreto Cura Italia stabilisce il riconoscimento di un cr...
08/04/2020

LOCAZIONI COMMERCIALI E CANONI: cosa fare?
----> ATTENZIONE

… il decreto Cura Italia stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo del canone del mese di marzo. Per ottenere l’agevolazione, prevista esclusivamente in favore di soggetti esercitanti l’attività di impresa in immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), è necessario, tuttavia, pagare il canone per intero.
Per comprendere quali siano le tutele previste dall’ordinamento giuridico in simili casi, occorre soffermarsi, innanzitutto, sulle obbligazioni tipiche del contratto di locazione.
Come noto, nella locazione l’obbligazione principale del locatore consiste nel garantire il pacifico godimento del bene locato; quella del conduttore è rappresentata, invece, dal pagamento del canone.
Sebbene il divieto governativo sia posto a carico degli esercenti (cioé, nel caso in cui l’immobile sia locato, i conduttori), ciò che è temporaneamente impossibile è l’obbligazione principale posta a carico del locatore. Mentre, infatti, il conduttore è astrattamente in grado di adempiere l'obbligo a suo carico (i.e. pagare il canone), il proprietario locatore non può consentire l'utilizzo dell'immobile a causa delle misure restrittive in atto.
Cosa può fare, quindi, il conduttore che si trovi in concreto in una situazione di forte difficoltà?
Diverse le soluzioni:
1) POSTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO
Anche in base all’articolo 91 del DL Cura Italia, il conduttore non dovrebbe ritenersi responsabile del ritardo nell’adempimento. Egli, pertanto, potrebbe richiedere una posticipazione del pagamento del canone.
2) RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER MANCATO GODIMENTO
In via analogica a quanto previsto dagli artt. 1583 e 1584 cod. civ., il conduttore, privato del godimento del bene, potrebbe avere diritto alla «riduzione del corrispettivo proporzionale all'entità del mancato godimento».
In difetto di accordo tra locatore e conduttore, i primi due scenari presuppongono, peraltro, una valutazione del giudice e rappresentano, quindi, la conseguenza dell’insorgere di una controversia.
3) RECESSO/RISOLUZIONE
Oltre a far valere il diritto di recesso per “gravi motivi” previsto dall’art. 27 della L. n. 392/1978 (che, se effettuato senza il congruo preavviso di sei mesi, espone al rischio del pagamento della relativa indennità), il conduttore potrebbe richiedere al locatore la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (1467 cod. civ.), soluzione che non implicherebbe il pagamento dell’indennità per mancato preavviso. Tali strumenti, pur rappresentando una risposta possibile, si possono rivelare controproducenti nella misura in cui segnano la fine del rapporto contrattuale ed espongono il commerciante alle tradizionali difficoltà legate al cambio di location.
4) RINEGOZIAZIONE TEMPORANEA DEL CANONE
La soluzione senz'altro preferibile e che suggeriamo di perseguire poggia sulla corretta applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e tende a sollecitae la rinegoziare, anche solo temporaneamente, delle condizioni contrattualmente pattuite.
In tal modo, il conduttore otterrebbe una sostanziale diminuzione del canone di locazione per tutto il periodo di mancato godimento del locale; il locatore, dal canto suo, manterrebbe a reddito il locale medesimo, non si priverebbe di un conduttore conosciuto ed affidabile e non sarebbe costretto a riposizionare sul mercato il proprio immobile per cercare un nuovo conduttore.

Per i nostri clienti, stiamo percorrendo questa soluzione, nell'ottica (1) di preservare i rapporti commerciali (e personali) tra le parti; (2) di fare in modo che le PMI possano riprendere quanto prima le loro attività, minimizzando i danni derivanti dal lockdown e (3) riducendo, ed anzi azzerdano, il contenzioso, con conseguenti minori esborsi per tutti.

In considerazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio e della difficoltà concreta di adempimento...
07/04/2020

In considerazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio e della difficoltà concreta di adempimento di tale onere, il Governo ha disposto la proroga della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che potranno pertanto circolare fino al 31 ottobre.
Il decreto “Cura Italia” non si è espresso, invece, sulla sorte del bollo auto. Trattandosi di una tassa regionale, infatti, lo stesso non rientrava tra gli ambiti di competenza governativa. Ad oggi, solo 9 regioni hanno deciso di sospendere il pagamento. Veneto, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Toscana e Umbria hanno fatto slittare la scadenza al 30 giugno; le Marche, invece, hanno esteso la possibilità di pagare entro il 31 luglio.

L'indicazione, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le risposte alle domande più frequenti a segui...
03/04/2020

L'indicazione, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le risposte alle domande più frequenti a seguito dei DPCM 8 e 11 marzo (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa), è stata confermata da un provvedimento del Tribunale di Milano emesso lo stesso 11 marzo (“le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentano gli spostamenti finalizzati a rientri presso la ‘residenza o il domicilio’, sicché alcuna ‘chiusura’ di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”).
Il Governo specifica che, in ogni caso, gli spostamenti devono avvenire secondo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie. Gli stessi devono essere effettuati, inoltre, nei giorni e nelle modalità previsti dal Giudice con il provvedimento di separazione o divorzio – che sarà utile portare con sé, oltre all’autocertificazione – o, in assenza, secondo quanto concordato tra i genitori.

Fondamentale in questo periodo per accedere ad una moltitudine di servizi restando a casa,   è un sistema gratuito e può...
02/04/2020

Fondamentale in questo periodo per accedere ad una moltitudine di servizi restando a casa, è un sistema gratuito e può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o residenti in Italia con permesso di soggiorno che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Ottenerlo è semplice: sono necessari un indirizzo email, un numero di cellulare, un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno) e la tessera sanitaria.
Una volta scelto dal sito www.spid.gov.it l’Identity più idoneo alle proprie necessità (attualmente i soggetti abilitati a rilasciare SPID sono nove: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim e Lepida), si deve procedere al riconoscimento. Tale passaggio può essere svolto in tre diverse modalità: 1) di persona negli uffici abilitati; 2) attraverso webcam, oppure 3) online con Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o firma digitale.
In occasione dell’emergenza , alcuni Identity Provider hanno reso gratuito il riconoscimento via webcam, ordinariamente a pagamento (come TIM, Sielte, Lepida). Una volta ottenuto lo SPID, con un unico nome utente e un’unica password, sarà possibile, ad esempio, accedere ai servizi , inoltrare domande di partecipazione a pubblici, pagare o comunali.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini) è stato istituito presso il M...
01/04/2020

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini) è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 2, commi 475 e ss. della Legge n. 244/2007.
In base a tali norme, chi ha un mutuo fino a € 250.000,00 contratto per l’acquisto della prima casa può beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate, mentre il Fondo sostiene il 50% degli interessi maturati nel periodo di sospensione.
La legge subordina l’accesso al Fondo al verificarsi di casistiche di temporanea difficoltà nei 3 anni precedenti la domanda di ammissione al beneficio, quali la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa), morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
--> Attraverso il recente decreto “Cura Italia”, il Governo ha rifinanziato il Fondo per 400 milioni di euro e contestualmente allargato la platea dei potenziali beneficiari per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè dal 17 marzo 2020), offrendo la possibilità di ottenere la sospensione anche a:
- LAVORATORI DIPENDENTI che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per ottenere la sospensione del pagamento, il mutuatario deve presentare la domanda alla propria banca compilando l’apposito modello fornito dal MEF (e scaricabile qui: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf).
La banca, successivamente alle opportune verifiche, inoltra l’istanza a CONSAP (S.p.A. interamente controllata dal Ministero dell’Economia), la quale si impegna a far conoscere entro 15 giorni la propria decisione e a rilasciare l’eventuale nulla osta alla sospensione.

Indirizzo

Lungotevere Dei Mellini, 45
Rome
00193

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

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AMMIRATI BELLANTE Studio Legale Associato nasce nel 2013 come fisiologica evoluzione professionale dei suoi name partners e soci fondatori, per assecondare quella naturale esigenza di creare una struttura che funzioni, operi e sia organizzata a propria immagine e somiglianza, sia nei suoi meccanismi di gestione interna quotidiana sia nella filosofia di approccio alla professione ed alle necessità del cliente.

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