Studio Legale Giangolini

Studio Legale Giangolini "CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER PERSONE FISICHE E SOCIETA'"
Da sempre orientati ai bisogni del cliente: nei costi e nelle soluzioni proposte

Situato nel cuore di Roma, a pochi passi da Via Cola di Rienzo, lo Studio Legale Giangolini assiste la propria clientela nell’area della consulenza civile e commerciale con specifico riferimento alle seguenti materie:

- DIRITTO DEL LAVORO

- DIRITTO CIVILE

- CONTRATTI COMMERCIALI ED OBBLIGAZIONI

- DIRITTI DELLA PERSONALITA', TUTELA DELL'IMMAGINE

- DIRITTO D'AUTORE E DELLA PROPRIETA' INTELLETTU

ALE

- DIRITTO DELLO SPETTACOLO & DELLA MUSICA

- RESPONSABILITA' CIVILE & RISARCIMENTO DANNI

-MALASANITA'

- DIRITTO SOCIETARIO, DELLE COOPERATIVE & DEI CONSORZI

- DIRITTO BANCARIO & DEI MERCATI FINANZIARI

- CONDOMINIO & PROPRIETA’

- DIRITTO DEL WEB

- DIRITTO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Atttraverso una rete di solide relazioni con altre strutture di successo dislocate su tutto il territorio italiano ed in particolar modo su Milano, nonchè sull’isola di Malta, lo Studio è in grado di assistere persone fisiche ed imprese, del Centro e del Nord Italia, in relazione ad innumerevoli problematiche di diritto italiano ed internazionale. Lo Studio vanta altresì una solida preparazione nel settore della formazione per l’esame di avvocato, collaborando annualmente con una delle più prestigiose realtà del mercato della formazione professionale.

EMERGENZA COVID-19 - PROROGA FINO AL 13 APRILE: L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio ...
06/04/2020

EMERGENZA COVID-19 - PROROGA FINO AL 13 APRILE: L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle contenute nell’ordinanza del ministro della salute dello scorso 20 marzo e nell’ordinanza del 28 marzo adottata dal ministro della salute in concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data di oggi – si legge nel nuovo dPCM del 1° aprile, pubblicato in G.U. del 2 aprile 2020, n. 88 – è prorogata fino al prossimo 13 aprile 2020.
E' probabile, purtroppo, che anche tale termine venga ulteriormente prolungato. Solo SE i numeri relativi ai contagi dovessero scendere in modo IMPORTANTE, dalla fine di aprile potrebbe prospettarsi una graduale riapertura di alcune attività economiche, con efficacia dai primi di MAGGIO 2020.

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/assegno-di-divorzio-addio-al-tenore-di-vita OGGI È UN BRUTTO GIORNO per...
10/05/2017

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/assegno-di-divorzio-addio-al-tenore-di-vita OGGI È UN BRUTTO GIORNO per tutte le mogli che, scelto il benestante di turno, "lo sposo, faccio un figlio e dopo due anni mi separo e vivo da mantenuta". E lo è anche per gli uomini che hanno fatto i mantenuti delle mogli per una vita. Una sonora picconata al principio per cui, in sede di divorzio, l'assegno di mantenimento da erogarsi al coniuge "più debole economicamente" deve essere parametrato al tenore di vita da egli/ella goduto durante il matrimonio ! Al contrario tale assegno ha natura assistenziale, ergo basta che al coniuge venga garantita l'indipendenza o l'autosufficienza economica; ammesso che autosufficiente già non lo sia !

La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata oggi in materia di assegno di divorzio, stabilisce nuovi parametri di...

Il tempo passa, vola, ti scorre davanti agli occhi e più scorre via implacabile e più ti accorgi di quanto è prezioso e ...
15/04/2017

Il tempo passa, vola, ti scorre davanti agli occhi e più scorre via implacabile e più ti accorgi di quanto è prezioso e di quanto sia f***e buttarlo via in cose (che riteniamo) inutili, in situazioni e progetti ( che non riteniamo funzionali alla nostra vita) e con persone con cui non stiamo bene o che non sono funzionali ai nostri progetti. Il tempo è MONETA, nel suo incessante scorrere è un prezzo che paghiamo per qualsiasi attività facciamo poiché ogni attività brucia una parte del tempo che ci rimane e che nessuno ci restituirà. È come avere un conto in banca fatto di tante unità temporali che si consumano in ragione di quello che facciamo e su cui, contrariamente ai conti in denaro, non è possibile fare alcun versamento ma solo prelevare !!! Facciamone dunque buon uso nelle attività che decidiamo di svolgere, nei progetti che decidiamo di intraprendere (poiché ogni progetto toglie tempo ad altri progetti rendendoli irrealizzabili) e nei rapporti che decidiamo di portare avanti (poiché ogni rapporto toglie tempo ad altri rapporti). Lo Studio Legale Giangolini augura una BUONA PASQUA a tutti i suoi Assistiti !

"ROTTAMAZIONE" ALL'ITALIANA: questa è la fila alle 8,30 del mattino davanti alla sede di Equitalia di Rm est. Una coda i...
08/03/2017

"ROTTAMAZIONE" ALL'ITALIANA: questa è la fila alle 8,30 del mattino davanti alla sede di Equitalia di Rm est. Una coda interminabile di persone che prosegue all'interno dell'edificio pochi istanti prima che gli addetti annunciassero che i numeri erano terminati (sia per le rateizzazioni delle cartelle esattoriali che per la richiesta di documentazione). Consideriamo altresì che se la definizione agevolata delle cartelle è teoricamente possibile richiederla per pec, ben diversa è l'istanza per richiesta documenti che va necessariamente presentata allo sportello. Peccato che per valutare la convenienza di una richiesta di definizione agevolata di una o più cartelle esattoriali, occorra prima avere l'estratto dei ruoli che è possibile richiedere solamente allo sportello. Ne deriva che la fila allo sportello va fatta per forza e, per giunta, da circa un mese, con la novità per cui non è possibile prendere più di un numero per codice fiscale da trattare. Se un professionista, pertanto, deve recarsi ad Equitalia per presentare tre istanze di rilascio informazioni e documentazione per tre suoi clienti, dovrebbe fare tre volte una fila come questa dove, tuttavia, si può chiedere un solo numero per volta ed i numeri terminano già alle 8,30 del mattino. MORALE DELLA FAVOLA: ho l'impressione che quel che si deve rottamare (termine improprio dato che alla fine si tratta solo di una rateazione agevolata), oramai,non siano le cartelle ma l'intero Paese !

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGI DESTINATI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - A.T.E.R. BATTUTA dallo ST...
14/04/2016

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGI DESTINATI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - A.T.E.R. BATTUTA dallo STUDIO LEGALE GIANGOLINI: a causa delle numerose richieste che sono pervenute allo scrivente Studio Legale da parte di Colleghi che hanno la medesima problematica si informa che il Tribunale di Roma, con Sentenza 3682 del 2014 ha condannato l'A.T.E.R. del Comune di Roma a restituire, ad un'ex affittuaria che aveva acquistato l'immobile A.T.E.R. in base alla L. Reg. Lazio n. 27/06 ed 11/07, la rivalutazione sul prezzo dell'immobile rideterminata da A.T.E.R. medesima in modo ERRATO, ovvero applicando il coefficiente di rivalutazione per un periodo eccessivo rispetto a quello che avrebbe dovuto rilevare laddove l'Azienda Territoriale avesse correttamente applicato gli Artt. 48 e 52 comma secondo della L.R. n. 27/06. In altri termini A.T.ER., anzichè calcolare la rivalutazione del prezzo dal momento della comunicazione del suddetto e fino all'accettazione di esso da parte del futuro acquirente, finiva per applicarlo dalla data della delibera della cessione dell'immobile (spesso antecedente di anni rispetto al momento della formazione e comunicazione del prezzo di vendita), lucrando ingenti somme pari a diverse migliaia di euro per ciascun immobile venduto. Tra l'altro (e qui è lo specifico oggetto delle centinaia di controversie attualmente pendenti davanti al Tribunale di Roma), l'A.T.E.R., pur essendosi dovuto suo malgrado uniformare al corretto metodo di calcolo della rivalutazione a seguito di una delibera di interpretazione autentica della Giunta della Regione Lazio, ne disconosceva l'applicazione retroattiva, salvando, in questo modo, il proprio illegittimo operato fino al momento della delibera. Correttamente il TRIBUNALE DI ROMA, nella persona del Dott. Archidiacono, ha statuito che una delibera di interpretazione autentica di una LEGGE GIA' VIGENTE opera retroattivamente fino al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, "trattandosi non di modificazione legislativa per la quale vige il principio generale di irretroattività stabilito dall'Art. 11 delle preleggi, ma di semplice atto amministrativo di interpretazione autentica", per modo che esso "assume effetti giuridici retroattivi" a cui consegue il diritto dell'acquirente di vedersi restituita la parte della rivalutazione del prezzo corrisposta in eccedenza a causa dell'errata applicazione delle modalità di calcolo della rivalutazione del prezzo di vendita così come applicate dall'A.T.E.R. del Comune di Roma. Ad oggi, pur a fronte del'evidenza delle ragioni poste a fondamento del diritto di coloro che hanno acquistato un immobile dall'ATER di vedersi restituite eventuali somme sborsate in eccesso, il Tribunale di Roma, a fronte di azioni giudiziali cumulativamente incardinate da decine di proprietari, ha mutato "inspiegabilmente" orientamento finendo per "graziare" l'ATER la quale, in caso contrario, si sarebbe trovata costretta a restituire diversi milioni di euro illegittimamente conseguiti ai danni di altrettante centinaia ex affittuari ATER. Ovviamente il ragionamento giuridico CORRETTO in punto di diritto è quello contenuto nella prima controversia incardinata davanti al Tribunale di Roma e patrocinata dallo STUDIO LEGALE GIANGOLINI il quale, ad oggi, risulta essere l'unico Studio Legale, nel Lazio, ad aver ottenuto una vittoria contro l'ATER nella controversia di cui sopra. Vittoria importantissima anche a beneficio delle centinaia di persone (spesso pensionati) che dopo aver acquistato con grandi sacrifici immobili dall'ATER hanno amaramente scoperto di aver pagato un importo superiore a quello fissato dalla legge per l'acquisto dei suddetti immobili. Si auspica che venga dato il massimo risalto alla Sentenza di cui sopra, anche da parte dei media, al fine di richiamare l'attenzione sul comportamento abusivo dell'ATER del Comune di Roma in danno di centinaia di cittadini appartenenti alle categorie più deboli, nonchè dell'inspiegabile mutamento di orientamento del Tribunale di Roma il quale, con motivazioni palesemente errate in diritto, ha iniziato a rigettare le domande di restituzione delle somme presentate dai cittadini.

31/12/2015

Lo STUDIO LEGALE GIANGOLINI augura a tutti i propri Clienti (e non) un 2016 ricco di grandi soddisfazioni e successi !!!

COME RIAVERE INDIETRO I SOLDI DELLA VOSTRA PENSIONE DI CUI LO STATO SI E' INDEBITAMENTE APPROPRIATO: tutti ricorderanno ...
07/05/2015

COME RIAVERE INDIETRO I SOLDI DELLA VOSTRA PENSIONE DI CUI LO STATO SI E' INDEBITAMENTE APPROPRIATO: tutti ricorderanno il piantarello del coccodrillo fatto, nel dicembre del 2011, al varo del D.L. n. 201 in cui, con l'altisonante nome di "Salva Italia", si sono giustificate una serie di pesanti iniquità a danno dei lavoratori Italiani. Il Decreto venne ovviamente convertito in Legge. Tra queste il famigerato Art. 24, comma venticinquesimo il quale prevedeva che "(...)la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento". Cosa significava in sostanza ? Che il Governo Monti, con il pretesto di una "contingente situazione finanziaria" (tutta da dimostrare) imponeva il blocco della perequazione automatica delle pensioni degli Italiani, aventi importo mensile superiore, per il 2012, ad euro 1405,05 lordi e, per il 2013, ad euro 1441,56 lordi (pari a tre volte il trattamento minimo INPS). Orbene, lo scorso 30 APRILE 2015, la CORTE COSTITUZIONALE ha depositato la Sentenza n. 70 del 10 marzo 2015 nella quale VIENE DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE di quell'Art. 24. Ne discende che il blocco della perequazione delle pensioni a suo tempo voluto ed imposto dal Governo Monti è da considerarsi tamquam non esset (leggasi: come se non vi fosse mai stato), con l'ulteriore conseguenza che le somme trattenute dallo Stato in seguito a tale blocco della rivalutazione, sono state trattenute INDEBITAMENTE con pedissequo OBBLIGO DI RESTITUZIONE AI PENSIONATI COLPITI DALLA MISURA ILLEGITTIMA (più specificamente i pensionati titolari di una pensione superiore ad 1405,05 lordi per il 2012 e ad euro 1441,56 lordi per il 2013). Ma v'è di più: in data 7 MAGGIO 2015, la Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE è stata PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE. COSA SIGNIFICA ? La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una Sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una Legge (è il nostro caso !) o di un atto avente forza di legge dello Stato determina, dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione, che la norma dichiarata incostituzionale non può più avere applicazione. Ne discende, quale ulteriore corollario, che IL DIRITTO DEI PENSIONATI DI RIAVERE INDIETRO PARTE DELLA LORO PENSIONE ILLEGITTIMAMENTE TRATTENUTA DALLO STATO, oltre ad esser stato indirettamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, a far data dal giorno 8 MAGGIO 2015 (cioè da OGGI), è anche ATTUALE E PIENAMENTE ESERCITABILE.
COSA FARE ? POSSIAMO AUSPICABILMENTE SPERARE CHE LO STATO RESTITUISCA VOLONTARIAMENTE IL MALTOLTO ? Al momento è difficile rispondere con precisione a tale domanda anche se, mi si consenta, il mio outlook sul punto è negativo. Oltre alle banali ed imbarazzate dichiarazioni della prima ora in cui il Presidente del Consiglio Renzi ha affermato che si sarebbe restituito tutto ai pensionati vi è che, in realtà, ancora una volta, il Governo sta lavorando per aggirare tale obbligo. Già da parte di qualcuno si definisce "immorale" l'ipotesi di restituire a tutti le somme tratteute (tralascio in questa sede ogni commento su codesta baggianata...), mentre da altre parti si avanza l'idea di restituire quanto indebitamente percepito solo ai titolari di pensioni "più basse" (quanto "più basse" è un mistero !) trasferendo, anzichè denaro, dei titoli di Stato (Es. Bot, BTP, ecc...). Sarebbe una colossale "furbata" dello Stato che, in tal modo, procastinerebbe la restituzione del maltolto, rifinanziando se stesso con i soldi dei pensionati (...per capirci, è come se chi mi ha rubato il portafoglio, una volta preso con le mani nel sacco, anzichè rendermi i soldi indietro mi dicesse che se li trattiene in prestito e mi consegnasse un "buono" per riscuoterli da lui alla scadenza del periodo del prestito). CI SONO STRADE ALTERNATIVE ? SI ed al momento, l'unica, sembrerebbe quella di recuperare i soldi agendo in giudizio contro l'INPS. Le cose, tuttavia, andrebbero fatte per gradi. Dapprima occorrerebbe rivolgersi ad un bravo consulente del lavoro che ci faccia i conteggi necessari a determinare con esattezza quanto dobbiamo riavere indietro dallo Stato. Una volta determinato con certezza l'importo da richiedere, sarà il caso di rivolgersi "bonariamente" all'INPS richiedendo, con un'istanza, la restituzione delle differenze illegittimamente trattenute sulla propria pensione, oltre interessi legali, assegnando un termine, trascorso il quale, si procederà in sede giudiziale. Già in tale fase sarà il caso di rivolgersi ad un bravo Avvocato che provveda alla redazione di una lettera di istanza correttamente impostata nei toni e nel contenuto. Nella denegata ipotesi in cui l'INPS ignori la nostra lettera (purtroppo è un comportamento che l'ente previdenziale tiene molto spesso di fronte alle richieste di restituzione di denaro avanzate dai pensionati) ci si vedrà costretti a citare l'Ente Previdenziale in giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale situato nel distretto in cui è situata la Direzione territoriale dell'INPS da cui si riceve mensilmente la pensione (di solito, tranne eccezioni, sarà il Tribunale del nostro luogo di residenza). Anche in tal caso sarà bene scegliere con saggezza il professionista a cui rivolgersi. La via del ricorso può sicuramente comportare l'esborso di costi a titolo di anticipo per il pagamento di una parte delle spese legali e per gli onorari del consulente del lavoro (costi che, prevedibilmente, potrebbero rientrare laddove il Giudice condannasse l'INPS alla restituzione degli importi della pensione illegittimamente trattenuti). Tuttavia, paradossalmente, in un momento di estrema incertezza circa il "se" ed il "quando" lo Stato ci farà la grazia di restituire i soldi delle pensioni illecitamente trattenuti, questa sembra essere la via che assicura, in termini di diritto, il risultato più pieno (sebbene anche in tal caso, lo si precisa doverosamente, tra l'avvio di un ricorso e la condanna dell'INPS può passare qualche anno). Un suggerimento prudenziale può esser quello di attendere ancora alcuni giorni per vedere se il Governo deciderà effettivamente di restituire i soldi delle pensioni a chi è stato ingiustamente colpito dal Decreto Fornero. Laddove la fiera delle ambiguità (o peggio dei rifiuti palesi) da parte delle istituzioni proseguisse, sarà bene valutare seriamente l'ipotesi di un RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. Un'ultima raccomandazione... tra i vari stratagemmi per demotivarvi ci sarà quello di farvi sentire dei "ladri" ! C'è chi ha già definito "immorale" la restituzione indiscriminata, dunque, dando retta a questo "Catone de' noarti" chi reclama la restituzione delle somme ad egli sottratte e gode di una buona pensione sarebbe un turpe individuo, un "immorale", insomma !!! NON DATE RETTA a certi giudizi...Nella migliore delle ipotesi provengono da soggetti che hanno interessi personali o "di partito" da difendere, nella peggiore, invece, può accadere che, talvolta, coloro che vi accusano ingiustamente di aver rubato, lo facciano per distogliere l'attenzione dalle proprie malefatte... (politiche!) ;-)

http://www.lastampa.it/2015/04/22/italia/cronache/gli-avvocati-sfornabufale-per-rclame-wJNdplkihMg16UJ9cal1OP/pagina.htm...
22/04/2015

http://www.lastampa.it/2015/04/22/italia/cronache/gli-avvocati-sfornabufale-per-rclame-wJNdplkihMg16UJ9cal1OP/pagina.html
Ancora una volta riemergono all'attenzione dei media una serie di notizie false propalate, attraverso l'AGI Italia (che a questo punto non può far finta di non sapere), da un gruppo di Avvocati che sembrerebbe far capo al famigerato Avv. Giacinto Canzona. Cosa aspetta a muoversi l'Ordine di Roma ? Cari Clienti, senza nulla togliere ai Colleghi che si ritrovano all'attenzione dei media, leggendo l'articolo qui sotto avrete capito che non sempre rivolgersi agli Avvocati che amano le luci della ribalta garantisce una prestazione eseguita in modo professionale. Ricordatevi che gli Avvocati che finiscono sui giornali sono di due tipi: i primi sono quelli che inventano notizie o casi pur di ottenere gli onori delle cronache; i secondi sono quelli che difendono grandi enti e/o società . Vi è tuttavia una terza categoria di Avvocati: quella che vince le cause proprio contro questi grandi enti o società. Orbene, di questi Avvocati non troverete MAI il nome sul giornale perchè non si deve mai sapere quando Golia perde contro Davide ! Meditate...

Da anni lanciano notizie da prima pagina. False

DIRITTO DEL LAVORO: Con Sentenza del 5 aprile 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che LA MANCATA REINTEGRA D...
16/04/2015

DIRITTO DEL LAVORO: Con Sentenza del 5 aprile 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che LA MANCATA REINTEGRA DEL LAVORATORE IN SEGUITO AD UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIUDICE NON RIENTRA NELLA FATTISPECIE DI REATO EX ART. 388 COD. PEN. . Il secondo comma dell'Art. in esame disciplina la fattispecie di reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice nel caso in cui, tra l'altro, tale provvedimento prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Nella fattispecie dedotta in giudizio davanti alla Suprema Corte il datore di lavoro non aveva provveduto a reintegrare il lavoratore pur a fronte di un provvedimento, all'uopo emesso dal Giudice all'esito di un procedimento di urgenza ex Art. 700 C.p.c. . La Corte di Cassazione, confermando l'indirizzo giurisprudenziale risalente ad una precedente pronuncia del 2012 (Cass. Pen. n. 33907/12), ha ribadito che la tecnicità del lessico utilizzato dal legislatore nel parlare di "proprietà, di possesso e di credito" all'art. 388 Cod. Pen. porta ad escludere che, nell'ambito della locuzione "diritto di credito" possa farsi rientrare un'ipotesi (come quella dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro) in cui il provvedimento del giudice non sia stato emesso a tutela di un "diritto di credito" in senso stretto. Ciò posto, in ossequio a questa stretta interpretazione operata dalla Corte di Cassazione il diritto del lavoratore ad essere reintegrato sul posto di lavoro non può qualificarsi come un "diritto di credito" e pertanto sfugge all'ipotesi di reato ex Art. 388 Cod. Pen. secondo comma. La Corte, in chiusura di sentenza, non nega che tale mancata reintegra dia luogo ad un diritto al risarcimento del danno patrimoniale a decorrere dal provvedimento e fino al momento della effettiva reintegra, salvo la dimostrazione di un maggior danno a carico del lavoratore. Tale assunto, tuttavia, non sembra poter aprire la strada all'ulteriore risarcimento di un danno morale, non avendo, la fattispecie in questione, alcuna rilevanza penale per i motivi di cui sopra.
La Sentenza in esame assume un non trascurabile rilievo pratico alla luce del fatto che, ultimamente, complice la grave crisi economica che attanaglia il Paese, non è infrequente assistere a situazioni in cui il datore di lavoro non provveda a reintegrare il lavoratore pur a fronte di un ordine del Giudice. Il caso più recente risale allo scorso dicembre dove, a fronte di una sentenza di reintegra di tre lavoratori emessa dal Tribunale di Livorno, la società datrice di lavoro ha provveduto solo formalmente ad uniformarsi al provvedimento emesso dal Tribunale, reintegrando i tre lavoratori per porli poi immediatamente in cassa integrazione, lasciandoli comunque a casa !

TRUFFE, APPROPRIAZIONI INDEBITE & C: Troppo spesso, ultimamente, mi ritrovo, come Avvocato civilista, a ricevere clienti...
23/03/2015

TRUFFE, APPROPRIAZIONI INDEBITE & C: Troppo spesso, ultimamente, mi ritrovo, come Avvocato civilista, a ricevere clienti che si rivolgono al sottoscritto per far valere i loro diritti a fronte di situazioni in cui devono vedersi restituite somme più o meno rilevanti di denaro. E nella quasi totalità dei casi in cui mi sono imbattuto in quest'ultimo anno, dietro tali situazioni si nascondevano fattispecie di appropriazione indebita e finanche di truffe più o meno "raffinate": dal venditore di auto che scompare o che si trattiene indebitamente una parte del prezzo destinata al passaggio di proprietà, fino alla finta cooperativa che vende immobili agli sfortunati "soci". In tale contesto sorgono spontanee ALCUNE RIFLESSIONI:
1. Molto spesso tali condotte a rilevanza penale sono attuate per lucrare somme di denaro molto modeste (da poche centinaia a poche migliaia di euro);
2. I grandi truffatori professionisti sono in calo a fronte di una marea di persone più o meno "disperate" che si improvvisano come tali e che mettono a repentaglio la propria condotta illibata per importi di scarso valore;
3. In un contesto come quello attuale, mi sento di rivolgere un sarcastico applauso a scena aperta al Governo Renzi che, avendo approvato il Decreto Legislativo sulla depenalizzazione dei reati "minori" (in vigore dal 2 aprile 2015), DE FACTO, ha sancito formalmente il seguente principio: chi subirà un furto, uno scippo, una minaccia, una truffa, una frode informatica, non avrà più nessuno a cui rivolgersi per ottenere giustizia e d’altro canto, il ladro, il truffatore, il bullo, lo scippatore, si rallegreranno del fatto che, anche se scoperti, non dovranno più rispondere dei loro atti. 4.Quanto sopra è evidente sinonimo di un Paese "alla frutta", dove una parte della popolazione, non godendo più del benessere di prima, vive di espedienti a danno dei propri simili e dove LO STATO SE NE LAVA BEATAMENTE LE MANI RINUNZIANDO, FORMALMENTE, A DAR SEGUITO ALLE ESIGENZE DI GIUSTIZIA E DI SICUREZZA CHE ARRIVANO DA CITTADINI E DA IMPRESE.
5. In tale contesto, con sommo dispiacere, al povero Avvocato che, suo malgrado, si trova a dover far fronte a tali tristi episodi, molto spesso, non resta che consigliare al Cliente di rinunziare a qualsiasi velleità di tutela residuando, al limite, la vecchia e più empirica soluzione del... FARSI GIUSTIZIA DA SE !

DAL 9 FEBBRAIO 2015 ENTRA IN VIGORE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Da domani, 9 febbraio, la negoziazione assistita è una re...
08/02/2015

DAL 9 FEBBRAIO 2015 ENTRA IN VIGORE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Da domani, 9 febbraio, la negoziazione assistita è una realtà. Anzi è un OBBLIGO (condizione di procedibilità) sia per chi debba agire in giudizio in materia di RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI (senza alcun limite di importo) sia per chi intenda proporre una domanda per il PAGAMENTO A QUALSIASI TITOLO PER SOMME FINO A 50.000 EURO ( esclusi i casi in cui è già prevista la mediazione come condizione di procedibilità --> Es. su tutti: in materia condominiale --> ed esclusi i casi di violazione dei cd. "diritti indisponibili" e la materia del lavoro). Nei casi di cui sopra, prima di agire in giudizio occorrerà, tramite il proprio Avvocato, contattare la controparte invitandola a stipulare una CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Se l'altra parte, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, non risponde all'invito o lo rifiuta, sarà finalmente possibile intraprendere la via giudiziale per la tutela dei propri diritti. Nel caso in cui, invece, la controparte aderisca all'invito si provvederà a stipulare, tra le parti, la cd. CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ove si conviene di cooperare IN BUONA FEDE E LEALTA' al fine di comporre una lite, mediante l'assistenza degli Avvocati. Nella convenzione le parti concordano il termine entro il quale tentare di addivenire ad un accordo. Termine che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti). Nell'ipotesi di raggiungimento di un ACCORDO tra le parti, entro tale periodo di tempo, si procederà alla redazione di un documento avente valore di titolo esecutivo. Nel caso, invece, di mancato accordo sarà possibile agire in via giudiziale per la tutela dei propri diritti. Trattasi dell'ennesimo tentativo dello Stato di alleggerire il carico di controversie sui Tribunali, delegando alle parti l'esperimento di un procedimento di natura non giurisdizionale il quale, se da un lato può essere utile per evitare di dover sostenere i costi (ingenti) e le lungaggini di una causa, dall'altro determina un aumento degli onorari dell'Avvocato il quale è tenuto a svolgere, in via formale, un ulteriore passaggio prima di poter proporre la domanda giudiziale in nome e per conto del Cliente. Tra l'altro giova osservare come I BRAVI AVVOCATI, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA DI PSEUDO-PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE, PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO, SI ACCERTANO SEMPRE ( in via informale con il Collega di controparte) DELLA POSSIBILITA' DI COMPORRE LA LITE AL DI FUORI DELL'AULA DEL TRIBUNALE; il tutto senza gravare i propri Clienti di ulteriori onorari che, invece, sono sicuramente dovuti per l'esperimento di un procedimento formale come quello della NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Forse gli ideatori del D.L. n. 132/14 questo lo ignorano ed appartengono a quella categoria di soggetti i quali ancora credono che l'eccessivo numero di controversie pendendi davanti alle Corti di tutta Italia sia colpa degli Avvocati. La verità è che lo Stato, incapace di gestire adeguatamente un elevato numero di contenziosi cagionati quasi sempre da pessime norme, sta lentamente abdicando da una delle sue principali funzioni: quella di assicurare la tutela dei diritti del cittadino mediante l'introduzione di una serie di pseudo-procedimenti che, per la loro natura transattiva, raramente riescono ad assicurare quella tutela piena ed effettiva che spetterebbe a chi si ritiene leso in un suo DIRITTO. Un cittadino sempre più SOLO e sempre più TARTASSATO nel portafoglio da uno Stato incapace persino di amministrare adeguatamente la GIUSTIZIA.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON DOVUTE LE SPESE DI AVVIO IN SEDE DI PRIMO INCONTRO. All'esito della recente Sentenza n. 135...
01/02/2015

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON DOVUTE LE SPESE DI AVVIO IN SEDE DI PRIMO INCONTRO. All'esito della recente Sentenza n. 1351 del 23 Gennaio 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il T.A.R. Lazio ha annullato alcune disposizioni regolamentari in materia di mediazione obbligatoria, il Ministero della Giustizia ha diramato, via internet, un comunicato secondo il quale gli organismi di mediazione, CON EFFETTO IMMEDIATO, non possono richiedere il pagamento delle spese di avvio della procedura di conciliazione (o di qualsiasi altra indennità) nel caso in cui il tentativo di mediazione obbligatoria si areni al primo incontro. Questa la disciplina temporanea in attesa di una probabile impugnazione al Consiglio di Stato della sentenza di cui sopra. Una (momentanea ?) vittoria per tutti coloro che, necessitando di dover far valere in giudizio i propri diritti, fino ad oggi, non solo erano obbligati (nelle materie identificate dal D.Lgs. n. 28/10) ad esperire un preventivo tentativo di mediazione con la controparte ma, altresì, si vedevano costretti a pagare tale ulteriore incombente, come se non bastassero già i considerevoli importi che occorre sborsare allo Stato, a titolo di contributo unificato e diritti vari, per poter far ricorrere alla tutela in giudizio dei propri diritti. E' appena il caso di rilevare come la mediazione obbligatoria, vista da molti come un "business" debba essere oggetto di un SERIO RIPENSAMENTO. Chi scrive, pur avendo un titolo da mediatore, ha sempre dubitato dell'utilità di tale procedimento il quale, spesso e volentieri, si rivela come un inutile incombente da svolgere prima di poter intraprendere una causa. I puristi della mediazione mi perdoneranno ma, se ne ricorrono gli estremi, due bravi Avvocati possono benissimo riuscire a far mettere d'accordo i propri assistiti senza ricorrere ad un mediatore. Non è un caso se lo STUDIO LEGALE GIANGOLINI, nel 2014, è riuscito a chiudere in via transattiva l'80% circa delle pratiche insorte nell'anno solare, evitando ai propri Clienti di sborsare ulteriori spese ed onorari necessari per intraprendere una causa ! E non è un caso se, alla prova dei fatti, i soggetti solitamente più restii a comporre stragiudizialmente le controversie sono proprio quelle BANCHE e società di ASSICURAZIONI le quali sono state le prime a pretendere l'obbligatorietà della mediazione preventiva nelle materie di loro interesse ! Ma questa è un'altra (triste) storia...

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