15/05/2026
Sequestro dei lidi e diritto al rimborso del corrispettivo:
Con l’avvio della stagione balneare e i numerosi sequestri che hanno interessato diversi stabilimenti, si è posto il problema della sorte degli abbonamenti già sottoscritti dagli utenti, specie ove il corrispettivo sia stato integralmente versato in via anticipata.
La questione, sotto il profilo giuridico, è meno controversa di quanto possa apparire, ma richiede alcune precisazioni.
Il rapporto tra gestore dello stabilimento e utente integra un contratto atipico a prestazioni corrispettive, qualificabile come contratto misto, nel quale confluiscono elementi della locazione (uso della cabina e dell’ombrellone) e della prestazione di servizi (accesso e fruizione delle ulteriori strutture: ristorante, piscina, aree attrezzate, ecc.).
Laddove intervenga un provvedimento di sequestro che incida sulle strutture essenziali per l’erogazione del servizio, si configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Se tale impossibilità è totale – vale a dire quando il sequestro impedisce la fruizione dell’utilità principale p***eguita dall’utente – il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1463 c.c., con conseguente obbligo del gestore di restituire quanto percepito, essendo venuta meno la causa giustificativa della prestazione dell’utente.
Diversamente, qualora l’impossibilità sia solo parziale (ad esempio, in caso di interdizione di solo alcune strutture accessorie), trova applicazione l’art. 1464 c.c.: in tal caso l’utente avrà diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, ovvero potrà recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile alla prestazione residua. Si fa l’esempio dello stabilimento che vede sequestrate solo le cabine, ma che comunque può continuare a offrire il servizio ombrelloni e lettini.
Ció, tuttavia, non riguarda l’accesso al mare. L’accesso al mare è di base libero e non può essere oggetto di alcun corrispettivo. L’abbonato non paga la prestazione per l’accesso al mare, ma per beneficiare degli altri servizi offerti in via esclusiva dall’impresa.
Ai fini del diritto alla restituzione, è irrilevante che l’impossibilità derivi o meno da fatto imputabile al gestore, essendo sufficiente che la prestazione sia divenuta oggettivamente ineseguibile.
Il profilo dell’imputabilità rileva, invece, sul piano risarcitorio. Ove il sequestro sia riconducibile a violazioni imputabili al gestore, questi risponderà ex art. 1218 c.c. dei danni subiti dall’utente. Tra questi possono rientrare, ove adeguatamente provati, anche i maggiori costi sostenuti per fruire di servizi analoghi presso altro stabilimento balneare, purché conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c.