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09/10/2026

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โš–๏ธIl Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 6 ottobre 2026, n. 7350, ha affermato che in materia di affidamento di concessioni, la previsione della possibilitร  di un rialzo rispetto alla base di gara non contrasta con lโ€™art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023. La norma rimette infatti allโ€™ente concedente la determinazione di criteri di aggiudicazione oggettivi, connessi allโ€™oggetto della concessione e idonei ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, senza imporre che il confronto concorrenziale sul profilo economico debba necessariamente svolgersi mediante ribasso.

โžก๏ธTale assetto risponde alla ponderazione degli interessi che lโ€™ente aggiudicatore ritiene di imprimere alla concessione nel bilanciamento tra esigenze finanziarie e sociali, ed รจ oggi espressamente contemplato anche in materia di appalti dallโ€™art. 70, c. 4, lett. f), del medesimo decreto.

๐Ÿ“ŒIn tale contesto, il principio del risultato di cui allโ€™art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 deve legarsi strettamente al principio di legalitร . Nel caso delle concessioni di servizi pubblici, il legislatore non individua quale unico risultato da perseguire la riduzione dei costi del servizio per lโ€™utenza, bensรฌ rimette allโ€™amministrazione concedente la ponderazione di plurimi interessi tra loro contrapposti, non essendo di per sรฉ illegittima la valorizzazione del bene immobile dato in concessione al fine di ricavarne un canone da destinare alle finalitร  istituzionali dellโ€™Ente pubblico.

๐Ÿ”— https://ow.ly/eTPc50ZWmuE

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โš–๏ธIl TAR Campania, sez. V, con sentenza dellโ€™8 ottobre 2026, n. 5572, ha affermato che in materia di accesso agli atti delle gare e secretazione delle offerte, allo speciale rito del c. 7 dellโ€™art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 non si applica la sospensione feriale dei termini di cui allโ€™art. 54, c. 2, c.p.a., valendo lโ€™eccezione di cui al successivo c. 3.

๐Ÿ“ŒIl prescritto richiamo ai termini pari alla metร  di quelli di cui allโ€™art. 55 c.p.a. si intende comprensivo dellโ€™intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa lโ€™insensibilitร  alla sospensione feriale, in coerenza con le finalitร  di un regime teso allโ€™immediata risoluzione della questione e alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti. Pertanto, il ricorso notificato e depositato oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione รจ irricevibile per tardivitร .

๐Ÿ”— https://ow.ly/3f0S50ZWclI

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08/10/2026

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๐Ÿ“„Lโ€™ANAC, con delibera 23 settembre 2026, n. 371, ha affermato che lโ€™art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 dispone che โ€œa coloro che, nellโ€™anno precedente, (โ€ฆ) abbiano svolto in proprio attivitร  professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: (โ€ฆ) c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamentoโ€.

โš–๏ธSussiste la violazione del divieto di inconferibilitร  di cui all'art. 4, c. 1, lett. c), del d.lgs n. 39/2013 qualora un professionista assuma, prima del decorso del periodo di raffreddamento annuale, un incarico ex art. 110, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) presso lo stesso ufficio o settore di un'amministrazione comunale che ha regolato, finanziato o retribuito le prestazioni professionali svolte in precedenza. Agli effetti della disciplina sulla prevenzione della corruzione, l'incarico di responsabile di settore conferito ai sensi dell'art. 110, c.1, TUEL, in assenza di figure dirigenziali sovraordinate ed avente ad oggetto l'esercizio in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, rientra nella definizione di incarichi dirigenziali esterni di cui all'art. 1, c. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013.

โžก๏ธNel caso di specie, รจ stato dunque ritenuto inconferibile l'incarico di responsabile del settore tecnico-manutentivo attribuito ad un professionista che, nei dodici mesi antecedenti la nomina, aveva svolto continuativamente e in proprio attivitร  professionale a favore del medesimo Comune (aggiornamento del Piano comunale di protezione civile), ricadente nella competenza del medesimo settore dell'amministrazione.

๐Ÿ”— https://ow.ly/1FE250ZVVac

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08/10/2026

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โš–๏ธIl TAR Sardegna, sez. II, 5 ottobre 2026, n. 1183, ha affermato che in sede di verifica dellโ€™anomalia, la modifica sostanziale del costo della manodopera introdotta in sede di giustificativi dellโ€™offerta anomala costituisce inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dellโ€™offerta economica, non suscettibile di essere immutato nellโ€™importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena lโ€™incisione delle esigenze, rispondenti al pubblico interesse, di tutela delle condizioni di lavoro e di paritร  di trattamento dei concorrenti.

๐Ÿ“ŒPertanto, nel caso di specie, รจ legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di un concorrente, che dopo aver dichiarato un costo della manodopera perfettamente coincidente con la stima della stazione appaltante per il solo servizio ordinario, sostenga in sede di giustificazioni che il costo reale per il monte ore di servizio previsto dal capitolato sia inferiore e pretenda di destinare l'asserita โ€œeconomiaโ€ a copertura delle azioni migliorative consistenti in una serie di costi che, come evidenziato dal RUP, non risultano riconducibili strettamente alle voci che compongono il costo della manodopera (v. Tabelle ministeriali) e che dovrebbe necessariamente sostenere, quali le spese per implementare le misure di welfare e benefit, lo spazio neutro e la mediazione culturale.

Il contestato giudizio di anomalia, dunque, risulta fondato non giร  su una indebita doppia imputazione dei medesimi costi, quanto piuttosto sulla enucleazione di spese ulteriori non sostenibili alla luce dellโ€™offerta formulata dalla ricorrente.

๐Ÿ”— https://ow.ly/Qq5350ZVLvX

๐Ÿ“ŒQuindicimila euro a testa. รˆ il conto che l'ANAC, con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ha presentato ai tre com...
07/10/2026

๐Ÿ“ŒQuindicimila euro a testa. รˆ il conto che l'ANAC, con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ha presentato ai tre componenti dell'organo che in una societร  privata gestiva le segnalazioni whistleblowing. Non alla societร : a loro, personalmente. L'addebito รจ la violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identitร  del segnalante, previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023.

โžก๏ธIl caso merita attenzione per una ragione precisa. Il segnalante aveva fatto tutto come si deve: piattaforma crittografata, che l'Autoritร  ha giudicato pienamente a norma, e segnalazione anonima. Eppure nel giro di una settimana la sua identitร  era nota a mezzo ufficio. Nessuna falla informatica. A tradirlo รจ stato il modo in cui รจ stata condotta l'istruttoria.

C'รจ poi un dettaglio che fa riflettere. Sull'altra contestazione, la mancata gestione della segnalazione, l' ha archiviato. I gestori, insomma, avevano lavorato. Lo avevano fatto nel modo sbagliato.

L'articolo completo, a cura di ๐— ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—™๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ, รจ disponibile sul nostro sito ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ ๐—ฃ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐Ÿ”— https://ow.ly/jNZr50ZVqBE
Vedi anche ๐Ÿ”— https://ow.ly/a7aI50ZVqBF

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07/10/2026

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๐Ÿ“„Il Consiglio dellโ€™Anac, con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ha evidenziato che la gestione di una segnalazione di whistleblowing differisce da quella ordinaria e richiede un costante bilanciamento tra l'accertamento dei fatti e la tutela delle garanzie. Nel caso di specie, la condotta dei gestori, orientata esclusivamente all'accertamento dei fatti, ha vanificato la riservatezza inizialmente garantita dalla piattaforma crittografata. Durante le interviste sono state infatti poste domande specifiche e forniti dati di contesto tali da consentire l'individuazione del segnalante.

๐Ÿ“ŒRichiamando lโ€™art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, lโ€™Autoritร  ha precisato che il testo della norma, laddove recita โ€œda cui puรฒ evincersi, direttamente o indirettamente, tale identitร โ€ integra l'illecito in base all'attitudine astratta delle informazioni fornite a causare l'identificazione, a prescindere dal fatto che terzi abbiano poi identificato il soggetto. Nel caso di specie, la prova dell'avvenuta identificazione รจ emersa anche da indizi quali l'estromissione del lavoratore, procedimenti disciplinari e un licenziamento ritorsivo dichiarato nullo dal giudice.

โžก๏ธL' ha dunque ricordato per i gestori delle segnalazioni la necessitร  di utilizzare efficaci strategie di de-identificazione, come la creazione di un โ€œfalso targetโ€ ampliando la rosa dei soggetti controllati o la mimetizzazione delle indagini nell'ambito di presunti audit di compliance programmati.

๐Ÿ”— https://ow.ly/5ROu50ZVh7Y

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06/10/2026

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โš–๏ธIl Tar Piemonte, sez. I, con sentenza del 1ยฐ ottobre 2026, n. 1920, ha affermato che, lโ€™art. 110, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che la verifica della congruitร  e sostenibilitร  dell'offerta vada svolta unicamente sulla migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

๐Ÿ“ŒLa verifica mira, infatti, a garantire e tutelare l'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante per la scelta del miglior contraente ai fini dell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale esclusione per anomalia รจ solo l'effetto di una valutazione di complessiva inadeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere.

โžก๏ธTale impostazione รจ del tutto coerente con il nuovo codice dei contratti e, in particolare, con il principio del risultato, che verrebbe frustrato se la celeritร  della procedura fosse inficiata da inutili controlli. Estendere la valutazione di anomalia a ogni offerta significherebbe aggravare ingiustificatamente il procedimento. Di conseguenza, deve essere effettuata solo nei confronti dellโ€™operatore economico che sarร  tenuto ad eseguire il servizio.

Per queste ragioni, anche il c.2 dellโ€™art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 non puรฒ essere inteso come attributivo del potere discrezionale di valutare la congruitร  di qualsiasi offerta che appaia bassa, bensรฌ come una mera regola operativa per verificare lโ€™offerta del primo classificato.

๐Ÿ”— https://ow.ly/UjP250ZV0lj

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06/10/2026

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โš–๏ธIl TAR Lazio, sez. V-ter, con sentenza del 5 ottobre 2026, n. 15572, ha affermato che il sistema di qualificazione dei consorzi stabili introdotto dal c.d. correttivo, in base al quale la designazione delle imprese consorziate assume rilevanza ai fini della esatta qualificazione in gara del consorzio, determina invero lโ€™impossibilitร  di attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per integrare, modificare o rettificare dichiarazioni giร  rese sul soggetto designato per lโ€™esecuzione, ancor piรน quando lโ€™iniziale designazione, ovvero quella operata in sede di presentazione dellโ€™offerta, sia idonea a determinare lโ€™esclusione del concorrente dalla gara per assenza dei requisiti di qualificazione.

๐Ÿ“ŒUna tale modifica, in particolare, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe unโ€™alterazione sostanziale dellโ€™offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum.

๐Ÿ”— https://ow.ly/fap250ZUQ8r

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05/10/2026

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โš–๏ธIl TAR Sicilia, sez. I, con sentenza del 1ยฐ ottobre 2026, n. 2702, ha confermato che รจ legittima lโ€™esclusione di un operatore economico da una gara di appalto motivata dallโ€™omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna a carico del legale rappresentante.

๐Ÿ“ŒL'omissione nel DGUE integra, infatti, una dichiarazione reticente o errata, idonea a giustificare l'esclusione per inaffidabilitร  dell'operatore. A nulla rileva che il decreto penale sia stato convertito in pena pecuniaria interamente pagata e convertita, in sede esecutiva, dal Tribunale di Sorveglianza nella misura della libertร  vigilata.

โฌ‡๏ธ In particolare, il TAR ha chiarito che:
โ€ข l'estinzione del reato ex art. 95, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 non opera mai automaticamente per il mero decorso del tempo, ma richiede una formale declaratoria del giudice dell'esecuzione penale ex art. 676 c.p.p.. In assenza di tale provvedimento giurisdizionale, il reato non puรฒ dirsi estinto e il concorrente non รจ esonerato dall'obbligo di dichiarare la condanna.

โ€ข il termine di 5 giorni ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 per la comunicazione dell'esclusione ha natura meramente ordinatoria e sollecitatoria. Il suo eventuale superamento non inficia la legittimitร  del provvedimento nรฉ lede il diritto di difesa dell'impresa, decorrendo il termine decadenziale di impugnazione dinanzi al TAR solo dalla ricezione della comunicazione o dalla piena disponibilitร  degli atti.

๐Ÿ”— https://ow.ly/jxjT50ZUx2c

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05/10/2026

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โš–๏ธIl TAR Lazio sez. IV, con sentenza del 1ยฐ ottobre 2026, n. 15481, ha affermato che ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti di gara, non รจ sufficiente la mera affermazione che i documenti attengano al proprio know-how. รˆ necessario che lโ€™operatore economico individui in modo chiaro e specifico l'oggetto, la funzione e il collegato vantaggio competitivo della conoscenza o procedura che intende mantenere riservata ex artt. 98 e 99 d.lgs n. 30/2005. In mancanza, prevalgono la trasparenza delle gare e la tutela del diritto di difesa ex art. 24, c. 7, l. n. 241/1990.

๐Ÿ“ŒIl rapporto di prova, attestando misurazioni secondo norme standardizzate (UNI/ISO/EN) su prodotti giร  realizzati, si colloca di norma all'esterno del segreto tecnico, salva la specifica dimostrazione che singoli dati riservati integrino un'informazione con autonomo valore competitivo.

โžก๏ธAnche gli elenchi dei macchinari e delle attrezzature tecniche non possono essere oscurati senza autonoma motivazione della stazione appaltante e prova della loro segretezza oggettiva. L'oscuramento delle offerte deve informarsi ai principi di proporzionalitร  e mirata puntualitร  che deve limitarsi alle sole parti effettivamente coperte da segreto e non puรฒ tradursi in un oscuramento integrale e indifferenziato dell'atto.

๐Ÿ”— https://ow.ly/ireW50ZUnJY

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