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Cari amici,è online la Newsletter n.10/2026, consultabile cliccando sul link https://ow.ly/3TSM50Z6eC7𝐈𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚✔️Legit...
01/06/2026

Cari amici,
è online la Newsletter n.10/2026, consultabile cliccando sul link
https://ow.ly/3TSM50Z6eC7

𝐈𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚
✔️Legittimo l'oscuramento parziale dell'offerta se il richiedente non dimostra la stretta indispensabilità per la difesa delle specifiche parti omissate
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 maggio 2026, n. 4090
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società aggiudicataria)

✔️Fotovoltaico: legittimo ex se il provvedimento GSE di decadenza e recupero integrale degli incentivi qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni
TAR LAZIO, SEZ. III ter, 18 maggio 2026, n. 9195
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente GSE)

𝗔𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶
✔️Sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. sugli incarichi legali delle Casse di previdenza
TAR Lazio, Sez. V, 28 maggio 2026, n. 9870

✔️Il servizio di gestione dei canili non è un servizio “standardizzato”: illegittimo l’affidamento con il criterio del minor prezzo
TAR ABRUZZO, SEZ. I, 28 maggio 2026, n. 130

✔️Sull’applicazione dei criteri ermeneutici civilistici alle offerte tecniche e sul principio di conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c. nelle gare d’appalto
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 maggio 2026, n. 4266

✔️Sull’affidamento diretto “procedimentalizzato”
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 maggio 2026, n. 4185

✔️Project financing: posizione del proponente, responsabilità precontrattuale e assunzione del rischio
TAR PIEMONTE, SEZ. II, 25 maggio 2026, n. 1176

✔️Il giudizio di anomalia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi deve necessariamente svolgersi anche su tali elementi
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 maggio 2026, n. 4156

✔️Offerta tecnica difforme dalle prescrizioni minime e limiti al soccorso istruttorio (fattispecie riguardante un appalto per la gestione del servizio di asilo nido d’infanzia)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 maggio 2026, n. 4070

✔️Il principio dell'autovincolo della stazione appaltante e quello dell'immodificabilità dell'offerta si applicano anche nell'affidamento diretto
TAR VENETO, SEZ. III, 19 maggio 2026, n. 1126

✔️Sulla portata della nozione di conflitto di interessi nelle gare di appalto, ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023
TAR CAMPANIA, sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171

𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶
✔️Sussiste la giurisdizione del G.O. sulle procedure di reclutamento del personale indette da società a partecipazione interamente pubblica
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 20 maggio 2026, n. 3207

✔️Sulla legittimazione e interesse a ricorrere del titolare di una farmacia vicina rispetto al trasferimento del concorrente e sull'obbligo per l'Amministrazione di un'istruttoria terza e imparziale
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 18 maggio 2026, n. 3157

𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶
✔️Natura del servizio di mobilità in sharing, inapplicabilità del Codice Appalti e accesso agli atti: prevale il diritto di difesa rispetto ai presunti segreti tecnici
TAR LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA, SEZ. I, 21 maggio 2026, n. 710

𝗚𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚.𝗔. 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹'𝗲𝗾𝘂𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗼📌 Le controversie...
01/06/2026

𝗚𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚.𝗔. 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹'𝗲𝗾𝘂𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗼

📌 Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi pubblici e regolamenti istitutivi di elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte delle Casse di previdenza privatizzate sono devolute alla giurisdizione giudice amministrativo, in quanto «la trasformazione operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato [...] immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo».

⚖️In ragione di tali finalità, le Casse, qualificabili come organismi di diritto pubblico sottoposti a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti, sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, la quale non può intendersi limitata al sindacato sui poteri ministeriali di vigilanza, bensì estesa a tutte le vicende contenziose aventi a oggetto attività di interesse e rilievo pubblicistico, qual è la corretta applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

🔗https://ow.ly/yCqK50Z681p

𝗜𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 “𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼”: 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻...
29/05/2026

𝗜𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 “𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼”: 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼

📄Il TAR Abruzzo, sez. I, con ordinanza del 28 maggio 2026, n. 130, ha affermato che l’art. 108, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 ammette il criterio del minor prezzo esclusivamente per «servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato». Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi - che coinvolge la gestione di esseri senzienti, con esigenze etologiche, sanitarie e comportamentali variabili, attività di socializzazione, promozione delle adozioni, interventi veterinari differenziati - non appare riconducibile alla categoria dei servizi standardizzati, in cui le condizioni di mercato siano sufficientemente definite da rendere superflua una comparazione qualitativa.

📌Ne consegue l'illegittimità del bando che applichi il minor prezzo, atteso che il precetto contenuto nell’art. 8-bis enuncia un principio-guida - la competizione qualitativa - che vincola le stazioni appaltanti imponendo valutazioni qualitative del servizio; ciò in quanto la scelta del criterio di aggiudicazione non è una clausola «neutra» che diventa lesiva solo a valle con l'aggiudicazione, ma costituisce una violazione immediata di una norma la cui ratio è la protezione di quell’interesse al benessere animale di cui l’Associazione è ente esponenziale.

🔗 https://ow.ly/hivO50Z5Fru

𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗹𝗶𝘂𝗱 𝗽𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗶𝗼 ⚖️Il TAR Lazio, sez. III quater, con sentenza del 19 ...
29/05/2026

𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗹𝗶𝘂𝗱 𝗽𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗶𝗼

⚖️Il TAR Lazio, sez. III quater, con sentenza del 19 maggio 2026, n. 9303, ha affermato che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

📌L'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte.

📄Il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, solo se il prodotto offerto non è aliud pro alio. Il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto incontra infatti il limite invalicabile della difformità strutturale del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile. L’offerta di un prodotto sostanzialmente diverso si risolve, difatti, nella lesione dello stesso principio di concorrenza che invece con l’equivalenza funzionale si intende tutelare.

🔗 https://ow.ly/bpqa50Z5Bo3

𝗔𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 “𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼” 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲📄Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 25 ma...
29/05/2026

𝗔𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 “𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼” 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

📄Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 25 maggio 2026, n. 4185, ha affermato che nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

✍🏻La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione. Se è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata. Se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto.

⚖️L’art. 49 c.5 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023) dispone che “𝘗𝘦𝘳 𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭'𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝟧𝟢, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 𝟣, 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘤), 𝘥) 𝘦𝘥 𝘦), 𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘰𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭'𝘪𝘯𝘥𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘢𝘭 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘻𝘪𝘢𝘵𝘢”. La disposizione, naturalmente, non estende il proprio ambito di applicazione agli affidamenti diretti (lettere a e b) dell’art. 50 c. 1, perché gli affidamenti diretti non sono gare. Non essendoci una procedura competitiva, il divieto di affidamento al gestore uscente non incontra deroghe se non quelle previste dall’art. 49 c.4 del Codice.

Se la stazione appaltante si determina, come nel caso di specie, per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente e men che meno può farlo il Giudice senza che l’amministrazione, sul punto, abbia deciso alcunché.

🔗 https://ow.ly/uMSQ50Z5sjM

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁...
28/05/2026

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟯𝟲𝟳 𝗰.𝗰. 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗼

⚖️Il Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4266, ha affermato che in sede di procedure di evidenza pubblica, l'interpretazione delle offerte dei partecipanti deve essere condotta secondo una lettura sistematica e non atomistica degli atti negoziali (art. 1363 c.c.), estendendo l'applicabilità delle regole di ermeneutica contrattuale anche agli atti pre-negoziali. Di conseguenza, l'obbligo esplicitamente assunto dal concorrente all'interno della relazione descrittiva dell'offerta tecnica integra gli eventuali allegati di dettaglio (quale, nel caso di specie, il piano formativo del personale).

📌Le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 1369 c.c., le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.

Pertanto, in applicazione di tali regole ermeneutiche, correttamente la tematica della responsabilità, indicata nel piano formativo del partecipante, deve essere intesa dall’Amministrazione come comprensiva della deontologia professionale richiesta dal capitolato.

🔗https://ow.ly/snJB50Z5caB

𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴: 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼⚖️Il TAR Piemonte, s...
28/05/2026

𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴: 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼

⚖️Il TAR Piemonte, sez. II, con sentenza del 25 maggio 2026, n. 1176, ha affermato che nella prima fase della procedura di project financing, la posizione del proponente consiste in una mera aspettativa di fatto, che tale resta anche a seguito dell'approvazione e della dichiarazione di pubblico interesse del progetto, non essendo l’amministrazione vincolata a dar corso alla successiva gara e potendo procedere alla revoca della dichiarazione medesima. Ne consegue che in tale stadio procedimentale è esclusa la configurabilità di un ragionevole affidamento del privato sul positivo esito della procedura, potendo una responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ipotizzarsi solo qualora si sia pervenuti quantomeno all’indizione della gara.

📌La presentazione di una proposta di project financing comporta per il proponente l’assunzione del rischio che il progetto non sia giudicato conforme all’interesse pubblico o che l'intervento sia abbandonato dalla P.A. nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. Pertanto, i costi di redazione del progetto gravano esclusivamente sul promotore a titolo di rischio d'impresa, né è utilmente invocabile l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse della proposta o di scelta dell’amministrazione di non dar corso alla successiva gara.

🔗 https://ow.ly/TzLa50Z53MW

𝗦𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚.𝗢. 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁...
27/05/2026

𝗦𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚.𝗢. 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮

✍🏻Il TAR Campania, sez. II, con sentenza del 20 maggio 2026, n. 3207, ha affermato che le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato.

⚖️Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l'assunzione di nuovo personale non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo prevista dall'art. 63, c. 4º, del d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, c.2). La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali. In base all'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.

Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall'art. 19, c. 4, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), secondo cui «Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale».

🔗 https://ow.ly/jJz150Z4MtQ

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘂𝘁𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗶𝗺𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻...
27/05/2026

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘂𝘁𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗶𝗺𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼

⚖️Il TAR Veneto, sez. III, con sentenza del 19 maggio 2026, n. 1126, ha affermato che la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.

✍🏻Il principio dell'autovincolo vige anche nell’attuale panorama normativo, in quanto l’art. 5 d.lgs. n. 36/2023 sancisce che nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. Detto principio si applica anche nell'ambito di un affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'amministrazione abbia spontaneamente indetto un confronto concorrenziale tramite un disciplinare che escluda la valutabilità di offerte recanti sconti superiori ad una determinata soglia percentuale.

📄Ne consegue che è illegittimo il provvedimento che prenda in esame tali offerte e ne consenta la successiva rettifica postuma, sia mediante riduzione del ribasso, sia mediante offerta di prestazioni aggiuntive in compensazione. Tale modifica ex post delle offerte economiche e tecniche viola il principio di par condicio e quello di immodificabilità dell’offerta sancito dall'art. 17, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023, e non è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023.

🔗 https://ow.ly/IlRn50Z4JPy

𝗔𝗚𝗖𝗠 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗧𝗔𝗥 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗧𝗣𝗟 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲✍🏻Secondo l’AGCM (𝗦𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶...
27/05/2026

𝗔𝗚𝗖𝗠 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗧𝗔𝗥 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗧𝗣𝗟 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲

✍🏻Secondo l’AGCM (𝗦𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗦𝟮𝟭𝟲𝟳, 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗻. 𝟮𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲), è illegittima l'ulteriore proroga d'emergenza del TPL e di gestione della sosta a pagamento da parte di un ente locale in favore della propria società in house providing, in quanto manca il presupposto dell’esistenza di “circostanze eccezionali” ex art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, avendo il comune già usufruito dell’intero periodo di due anni concesso dalla normativa in un contesto di proroghe succedutesi fin dal 2022. I provvedimenti configurano inoltre una violazione degli artt. 14, 17 e 19 del d.lgs. n. 201/2022 e degli artt. 49 e 56 TFUE.

🔗 https://ow.ly/XeS750Z4Bik

Indirizzo

Via Sistina, 48
Rome
00187

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

Telefono

+390669921687

Sito Web

https://appaltieservizipubblici.it/, https://appaltieservizipubblici.it/newsletter-2/

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