09/10/2026
๐๐ผ๐ป๐ฐ๐ฒ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ถ: ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐ฐ๐ผ๐ป ๐ฐ๐ฎ๐ป๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฎ ๐ฟ๐ถ๐ฎ๐น๐๐ผ, ๐ฝ๐ฟ๐ถ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฝ๐ถ๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฟ๐ถ๐๐๐น๐๐ฎ๐๐ผ ๐ฒ ๐๐๐๐ฒ๐น๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น'๐๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ
โ๏ธIl Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 6 ottobre 2026, n. 7350, ha affermato che in materia di affidamento di concessioni, la previsione della possibilitร di un rialzo rispetto alla base di gara non contrasta con lโart. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023. La norma rimette infatti allโente concedente la determinazione di criteri di aggiudicazione oggettivi, connessi allโoggetto della concessione e idonei ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, senza imporre che il confronto concorrenziale sul profilo economico debba necessariamente svolgersi mediante ribasso.
โก๏ธTale assetto risponde alla ponderazione degli interessi che lโente aggiudicatore ritiene di imprimere alla concessione nel bilanciamento tra esigenze finanziarie e sociali, ed รจ oggi espressamente contemplato anche in materia di appalti dallโart. 70, c. 4, lett. f), del medesimo decreto.
๐In tale contesto, il principio del risultato di cui allโart. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 deve legarsi strettamente al principio di legalitร . Nel caso delle concessioni di servizi pubblici, il legislatore non individua quale unico risultato da perseguire la riduzione dei costi del servizio per lโutenza, bensรฌ rimette allโamministrazione concedente la ponderazione di plurimi interessi tra loro contrapposti, non essendo di per sรฉ illegittima la valorizzazione del bene immobile dato in concessione al fine di ricavarne un canone da destinare alle finalitร istituzionali dellโEnte pubblico.
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