Studio Legale Costantini & Partners

Studio Legale Costantini & Partners Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Costantini & Partners, Avvocato e studio legale, Via della Giuliana 82, Rome.

Lo Studio è composto da validi e competenti avvocati per risolvere ogni questione di diritto civile, del lavoro, di famiglia, recupero crediti, risarcimenti ed esecuzioni.

C’è chi chiacchiera (a vanvera) e chi agisce.. complimenti davvero!!
30/08/2025

C’è chi chiacchiera (a vanvera) e chi agisce..
complimenti davvero!!

Sumud è un'espressione intraducibile dall'arabo con un unico termine. Significa perseveranza, resistenza, resilienza. Ed è proprio questo il senso della Global Sumud Flotilla...

ChatGPT. Alcune risposte a quesiti interessanti
22/12/2024

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Alcune risposte a quesiti interessanti

L’arrivo di ChatGpt su WhatsApp può essere una svolta per tutti coloro che intendono accedere in modo gratuito, semplice e veloce all’intelligenza artificiale …

FREQUENTAZIONE PARITETICA DEI FIGLI, A SETTIMANE ALTERNE PRESSO LA CASA FAMILIAREIl Tribunale di Cuneo e la Corte di App...
29/05/2024

FREQUENTAZIONE PARITETICA DEI FIGLI, A SETTIMANE ALTERNE PRESSO LA CASA FAMILIARE

Il Tribunale di Cuneo e la Corte di Appello di Torino hanno disposto una frequentazione paritetica delle figlie minori con i genitori, prevedendo i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore a settimane alternate nella casa familiare.

Di seguito il link con il testo integrale del decreto della Corte di Appello di Torino del 14/03/2024.

https://www.foroplus.it/visualizzaLinkEmail.php?sha1=7887b7b97b7d0b2df5cbd174a24bf300f8f2415f&ndoc=1372585GF&id=&am=nl&xrtd=YCXAPLVPTVVCVCPCAVAY

I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita...

27/05/2024

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

Sul punto, la recente Cassazione ha chiarito che avrà sicuramente diritto al contributo di mantenimento un neo-maggiorenne che prosegue il percorso di studi; mentre un “figlio adulto” avrà a suo carico una prova particolarmente rigorosa che giustifichi la mancata collocazione lavorativa.

Di seguito un estratto della sentenza N. 2252/2024:

“il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr., da ultimo, Cass. 26875/23, che segue; 29264/22, id., Rep. 2022, voce Matrimonio, n. 104).”

Ebbene sì, mi rimetto la canotta e torno a ti**re a canestro, almeno per 4 giorni..Non potevo proprio dire di no all’ami...
15/05/2024

Ebbene sì, mi rimetto la canotta e torno a ti**re a canestro, almeno per 4 giorni..

Non potevo proprio dire di no all’amico (e mega Presidente) Emanuele Curti che ha fondato una squadra, la Fortitudo Iuris Roma, ed ha messo su un super roster di amici avvocati e magistrati.
Dal 13 al 16 Giugno avremo, quindi, l’onore (e l’onere) di rappresentare l’Ordine degli Avvocati di Roma nel torneo Nazionale Forense di basket “Insieme per non dimenticare”, in cui ci batteremo contro altre compagini rappresentanti di altri fori nazionali.

Insomma, una vera figata!!! 🏀🏀🏀🏀

Dal 13 al 16 giugno prossimi si svolgerà a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, l’VIII edizione del Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non dimenticare”,...

13/05/2024

AUDIO, VIDEO E FOTO possono essere utilizzati come prove nei processi civili e costituiscono piena prova se non espressamente e dettagliatamente contestati dalla controparte (cfr. art. 2712 c.c.)
Sul punto la Corte di Cassazione (Sent. n. 24613/19) ha chiarito che “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”, non essendo quindi sufficiente una dichiarazione non circostanziata.
Tuttavia, anche quando la riproduzione audio/video/fotografica non acquista il valore di piena prova, comunque deve essere oggetto di prudente valutazione da parte del Giudice, in quanto il disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati non può impedire al Giudice di trarre argomenti di giudizio, ove sorretti da elementi gravi, precisi e concordanti (cfr. art. 116 c.p.c.)

13/02/2024

LA FATTURA COMMERCIALE ANNOTATA NELLE SCRITTURE CONTABILI PUO' COSTITUIRE UNA PROVA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E DELL'ESISTENZA DEL CREDITO

Cass. Sentenza n. 3581/2024

"La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto; con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c."

01/02/2024

LA VIOLENZA SESSUALE SUSSISTE ANCHE SE LA RESISTENZA È MINIMA
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-bis c.p. “non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell’agente”. “Né – prosegue - è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta”. (Cass. sent. n. 4199/2024)

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