12/05/2022
USURA BANCARIA:
ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è possibile "cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori".
“Infatti, la prima costituisce una clausola penale DI RECESSO, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, [...]; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale RISARCITORIA volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi".
(Cassazione Civile, sentenza n. 7352 del 07 marzo 2022)
L’importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura riconduce alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile d...