06/12/2015
Cassazione 3 dicembre 2015 n. 26353
La proclamazione di uno sciopero ad oltranza da parte delle rappresentanze dei lavoratori che invitano i lavoratori ad astenersi a loro piacimento, senza preavviso, interrompendo l'astensione dal lavoro in un qualunque momento, costituisce una forma estrema di sciopero che pone in pericolo la capacità produttiva dell'azienda.
Nell'accogliere il ricorso di una azienda della grande distribuzione, la cassazione ha, quindi, ritenuto illegittima questa forma di lotta sindacale.