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Stalking ai danni della fidanzata: condanna anche se la relazione tra i due prosegueIntegra il reato di cui all'art. 612...
13/02/2026

Stalking ai danni della fidanzata: condanna anche se la relazione tra i due prosegue

Integra il reato di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., il porre in essere, in maniera sistematica e reiterata, vessazioni di natura psicologica e fisica nei confronti della fidanzata, durante la loro relazione e anche dopo l'interruzione del loro rapporto affettivo, consistite nell'averla umiliata, maltrattata e minacciata più volte di morte, rivolgendole anche parole ingiuriose, controllandole costantemente il telefono cellulare, facendosi dare le password, anche dei social, per monitorare le sue frequentazioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Presidente PEZZULLO Rosa
Relatore RENOLDI Carlo

ha pronunciato la seguente
Sentenza 247 dep. il 5 gennaio 2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30 gennaio 2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 29 maggio 2024 con la quale Sh.Ba. era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., per avere posto in essere, in maniera sistematica e reiterata, vessazioni di natura psicologica e fisica nei confronti della fidanzata, Sc.Gi., durante la loro relazione e anche dopo l'interruzione del loro rapporto affettivo, consistite nell'averla umiliata, maltrattata e minacciata più volte di morte, rivolgendole anche parole ingiuriose, controllandole costantemente il telefono cellulare, facendosi dare le password, anche dei social, per monitorare le frequentazioni della donna; percuotendola, con schiaffi e pugni, ogniqualvolta trovava messaggi di amici; picchiandola, in diverse occasioni, e causandole lesioni ed ecchimosi; colpendola, a gennaio 2023, alla presenza di un'amica, con un violento pugno sull'occhio e, in altre circostanze, con pugni e schiaffi a causa della sua gelosia; recandosi, il 17 aprile 2023, sul luogo di lavoro della donna e pretendendo di riallacciare la relazione con lei e, al suo diniego, colpendola con un pugno al capo e appropriandosi del suo cellulare per controllarlo, restituendolo dopo avere cancellato le foto che la ritraevano con gli amici; controllandola nei suoi spostamenti e frequentazioni; non consentendole il libero utilizzo del telefono di cui si faceva consegnare le password; facendola vivere in un costante clima di minaccia e sopraffazione e così ingenerando, nella persona offesa, un timore per la propria incolumità e per quella dei propri amici e familiari; in Teramo, dall'ottobre 2022, con recrudescenza nel gennaio 2023 e condotta permanente. Con lo stesso provvedimento l'imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile e al rimborso delle spese processuali da essa sostenute, da versare in favore dell'Erario essendo stata la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. Sh.Ba. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello il tramite del difensore di fiducia, Avv. DO.DI., deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 612-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato.

Le sentenze di merito, con riferimento al fatto che la persona offesa si fosse recata a casa dell'imputato dopo il suo arresto, non ne avrebbe tratto le necessarie implicazioni in ordine alla sua credibilità quanto alle minacce e molestie asseritamente subite e al "fondato timore per l'incolumità propria e/o dei prossimi congiunti". In proposito, dopo avere evidenziato che la fattispecie de qua è stata contestata come realizzata con un evento di "pericolo" consistente nell'ingenerare nella persona offesa il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, il ricorso ribadisce l'incongruità dei comportamenti della donna, evidenziando che né dalla denuncia-querela, né dall'esame dibattimentale emergerebbe che la condotta dell'imputato avesse in lei ingenerato una condizione di timore per l'incolumità propria o di amici e familiari; e che anzi, essendosi ella recata spontaneamente nel luogo in cui Sh.Ba. si trovava agli arresti domiciliari, avendolo più volte chiamato al telefono mentre si trovava in misura cautelare e, infine, avendolo incontrato sia a Villa (Omissis), sia a G il 4 giugno 2023, non sarebbe stato dimostrato che la donna temesse realmente per la propria incolumità; tanto più che la Sc.Gi. avrebbe avuto colloqui telefonici con il detenuto Bu.Ro., cui avrebbe fornito l'indirizzo di casa per farsi inviare una lettera attestante i propositi omicidi dell'imputato verso di lei, ai quali peraltro ella non avrebbe creduto (ud. del 6 dicembre 2023, pag. 24 e ss. delle trascrizioni).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 dell'11 giugno 2014, avrebbe chiarito che il fondato timore per l'incolumità della persona offesa debba essere accertato attraverso un'accurata osservazione di indizi comportamentali che denotino una apprezzabile destabilizzazione dell'equilibrio psicologico della vittima.

E la giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere rilievo anche alle sue dichiarazioni, avrebbe affermato di non poter prescindere dalla condotta della vittima, di modo che ove essa assecondi il comportamento dell'agente verrebbe meno il requisito del mutamento delle proprie abitudini e della situazione di ansia che ne segna la vita. L'aggettivazione, inoltre, in termini di "fondato" timore per l'incolumità circoscriverebbe l'area dell'incriminazione, rendendo irrilevanti le ansie di scarso momento e i timori immaginari della vittima.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico.

Il comportamento dell'imputato, sebbene caratterizzato da un atteggiamento possessivo e assillante, non sarebbe stato finalizzato a provocare nella vittima uno stress psicologico finalizzato a indurla a ristabilire la relazione, bensì a farla recedere da una accusa che riteneva ingiusta. E del resto le frasi ambigue rivolte dalla persona offesa all'indirizzo dell'imputato, anche all'indomani dei fatti del 4 giugno 2023, determinerebbero un dubbio ragionevole sulla consapevolezza di Sh.Ba. di provocare, con la propria condotta, un male alla ragazza, suscitando in lei un qualche timore per la sua incolumità.

3. In data 17 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome interamente incentrato nel merito e volto a prospettare una diversa ricostruzione in fatto, basata su una differente valutazione delle prove raccolte.

4. In data 17 ottobre 2025 è pervenuta anche una memoria a firma dell'Avv. DO.DI., difensore di fiducia di Sh.Ba., il quale, con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente l'insussistenza del timore in capo alla persona offesa per l'incolumità propria o di familiari e amici, evidenzia l'assenza di elementi, anche solo indiziari, da cui desumerne la configurabilità.

5. In data 24 ottobre 2025 è pervenuta, infine, una memoria di replica a firma dell'Avv. VA.VA., il quale, nell'interesse della parte civile costituita, ha concluso nel senso che il ricorso proposto dall'imputato sia inammissibile e, comunque, infondato, essendo le censure dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive devono ritenersi non fondate.

2.1. Va premesso che il ricorso non muove specifiche censure in relazione alle condotte contestate all'imputato, ritenute provate a partire dalle coerenti dichiarazioni della persona offesa, Sc.Gi., la quale ha riferito che Sh.Ba., a partire dall'ottobre 2022 e, dopo un breve periodo di riconciliazione, dal gennaio 2023 e sino all'attualità, aveva effettuato, nei confronti della donna, appostamenti, minacce, continue chiamate, percuotendola in diverse occasioni; dichiarazioni ritenute riscontrate da quanto riferito dagli altri testi escussi a dibattimento (quali la sorella della persona offesa, Ma.Cl., il collega Gr.An. e tale Al.Sa.) e dal referto medico acquisito agli atti, recante la data del 4 giugno 2023. Viceversa, le odierne censure si appuntano, essenzialmente, sulla sussistenza dell'evento, costituito dal fondato timore della persona offesa per l'incolumità propria o di familiari e amici e si basano, essenzialmente, sul fatto che avendo la persona offesa, in più occasioni, contattato l'imputato, giungendo persino a incontrarlo mentre si trovava in misura cautelare, ciò dimostrerebbe l'assenza di una effettiva condizione di paura per la propria incolumità.

2.2. In proposito va evidenziato, sotto un primo profilo, che le argomentazioni difensive si fondano su circostanze di fatto di cui la sentenza non fa menzione (è il caso sia delle chiamate telefoniche che la persona offesa avrebbe compiuto all'indirizzo dell'imputato nel periodo in cui egli era sottoposto a misura cautelare; sia delle iniziative che, nel medesimo periodo, ella avrebbe assunto per incontrarlo).

Nondimeno, anche a voler dare per dimostrato l'assunto generale su cui si fonda l'argomento difensivo - ossia che la donna avrebbe continuato a mantenere rapporti con l'imputato, con ciò dimostrando di non essere affatto intimorita da lui - va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato che, allorché si verificarono gli episodi contestati, i due intrattenevano ancora la loro relazione, sicché ella provava dei sentimenti ambivalenti nei suoi confronti ed era, comunque, normale che essi continuassero a frequentarsi. E soprattutto ha sottolineato come la sorella della donna, Ma.Cl., avesse riferito che ella non usciva mai sola ed era sempre accompagnata dai familiari e di avere notato spesso che era spaventata.

Quanto, poi, al fatto che i due si fossero scambiati dei messaggi finanche affettuosi, la Corte territoriale ha giustificato tale circostanza con la prosecuzione della relazione affettiva e, per altro verso, con il timore della donna per le reazioni dell'imputato.

Mentre con riferimento all'episodio relativo alla lettera di Bu.Ro., la Corte di appello ha evidenziato come la richiesta che la persona offesa gli aveva rivolto, ossia di scrivere in una lettera le confidenze fattegli dall'imputato circa il suo intento di ucciderla una volta uscito dal carcere, potesse essere logicamente spiegata con l'esigenza di precostituirsi una prova per ogni evenienza futura.

Dunque, la sentenza impugnata ha offerto una spiegazione del comportamento ambivalente tenuto dalla donna, che certamente non può ritenersi manifestamente illogica. Appare, infatti, del tutto verosimile che la situazione di timore, che aveva accompagnato lo svolgersi della loro relazione dinanzi al progressivo manifestarsi delle condotte persecutorie dell'imputato, si fosse palesata, in tutta la sua dimensione offensiva, soprattutto sul finire del rapporto, giustificando, nelle more, gesti di disponibilità e di apertura nella persona offesa, sanciti, per alcuni periodi, finanche da formali riconciliazioni.

Peraltro, come sopra evidenziato, la Corte di appello ha posto in luce che la paura della persona offesa per la propria incolumità era una circostanza non soltanto riferita dalla donna, ma percepita anche dalla sorella di costei, avendo la teste riferito che la persona offesa, a partire da un certo momento, si muoveva accompagnata dai familiari. Ed è a tale momento, dunque, che andava correttamente riferito l'evento di pericolo la cui prova, secondo l'infondata prospettazione difensiva, non sarebbe sostenuta da idonea motivazione.

Ne consegue, dunque, che il primo motivo deve essere respinto.

3. Venendo, infine, al secondo motivo, concernente la configurabilità dell'elemento soggettivo, la tesi difensiva, secondo cui gli atteggiamenti ambivalenti della persona offesa avrebbero indotto in errore l'imputato, il quale non sarebbe stato consapevole della portata offensiva dei suoi comportamenti, deve ritenersi infondata.

Infatti, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che il delitto contestato postula il dolo generico, ossia la rappresentazione e volizione di realizzare le condotte vessatorie, in relazione alle quali le due sentenze di merito sono state estremamente puntuali. Esse hanno, infatti, ricostruito, con motivazione congrua e logica, l'ampio catalogo di comportamenti violenti e minacciosi dell'agente, di cui egli non poteva certo non essere consapevole, atteso che l'atteggiamento della donna, restia a rompere la relazione, non poteva certo obliterare la natura gravemente offensiva delle condotte da lui tenuto, come più sopra ricostruite.

Ne consegue, dunque, l'infondatezza anche del secondo motivo di censura.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

5. Ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in data 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2026.

Nel processo penale l’avvocato-imputato non può autodifendersi ma deve nominare un collega I Supremi giudici hanno puntu...
13/02/2026

Nel processo penale l’avvocato-imputato non può autodifendersi ma deve nominare un collega

I Supremi giudici hanno puntualizzato che nel processo penale l’autodifesa tecnica non è consentita anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale. E questo perché nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza. Inoltre la mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale non contrasta con la previsione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 247/12, recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” laddove è stabilito che “l’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore”, in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell’ordinamento e le corrette previsioni procedurali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Presidente GUARDIANO Alfredo
Relatore CARUSILLO Elena

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 18353 dep. il 15 maggio 2025

RITENUTO IN FATTO

1. Ma.Al., indagata del delitto di atti persecutori ai danni dell'ex coniuge e della figlia minore, con atto a sua firma, nella qualità di avvocato cassazionista, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Frosinone aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese.

2. La ricorrente articola sette motivi.

2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 157, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che la notifica della data di udienza presso il Tribunale del riesame era stata inoltrata al difensore d'ufficio e non invece alla sua p.e.c. personale, regolarmente indicata al momento dell'elezione di domicilio.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare, in quanto non trasmessi, gli atti a sua firma depositati nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Di qui, l'inefficacia della misura.

2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 97, commi 1 e 4, cod. proc. pen., lamenta l'omessa partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza innanzi al Tribunale del riesame.

2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, stante il numero risibile degli episodi contestati, dovuti esclusivamente alla sua preoccupazione per lo stato di salute della figlia, per la quale era previsto l'affido condiviso e non esclusivo del padre, come erroneamente ritenuto dal giudice del riesame.

2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 30, 31 e 32 Cost., lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., anche nella forma putativa.

2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'omessa motivazione dell'ordinanza in merito alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

2.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'omessa qualificazione della vicenda nel delitto di cui all'art. 388 cod. pen., in relazione al quale nessuna misura cautelare è applicabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da Ma.Al., nella qualità di avvocato cassazionista, a difesa della sua posizione di indagata.

2. Per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, è inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in quanto nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947; Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072).

Alla difesa personale, o autodifesa, è correlata la partecipazione dell'imputato nel processo attraverso l'esercizio dei poteri processuali necessari a influire sul convincimento del giudice, sia ove questi siano riservati esclusivamente al primo, sia ove risultino condivisi nel loro esercizio con il difensore per le distinte previsioni contenute nell'art. 99, comma 1, prima e seconda parte, cod. proc. pen. e nell'art. 111, comma 3, Cost.

Alla difesa tecnica, contemplata dall'art. 24, comma 2, Cost., si accompagna la diversa prospettiva del corretto svolgimento del processo e del funzionamento della giustizia, destinata a cogliere della prima la valenza di strumento di garanzia del contraddittorio da realizzarsi nella parità dialettica tra accusa e difesa.

3. Il sistema penale domestico, in cui si assiste a un concorso dell'attività difensiva dell'imputato con quella del difensore tecnico, non urta con il principio di cui all'art. 6 C.E.D.U. secondo cui ogni imputato ha diritto di difendersi da sé medesimo o mediante l'assistenza di un difensore, in quanto volto, più che a porre all'imputato l'alternativa di scegliere tra autodifesa o difesa tecnica, ad assicurare allo stesso un sistema minimo di garanzie diretto a salvaguardare il diritto all'autodifesa in quegli ordinamenti degli Stati aderenti in cui potrebbe non esservi il diritto alla difesa tecnica (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237).

4. Inoltre, la mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non contrasta con la previsione di cui all'art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", là dove è stabilito che "l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore", in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell'ordinamento e le correlate previsioni procedurali (Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072).

Il citato art. 13, invero, vale a ribadire quanto espressamente disciplinato per il processo civile dall'art. 86 cod. proc. civ., ove è stabilito che "la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore", ma non, per converso, a introdurre nel processo penale un'analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in un rapporto di incompatibilità l'autodifesa esclusiva e l'obbligatorietà della difesa tecnica, sicché, nel caso di imputato-avvocato, alla specifica preparazione tecnica, di cui pure il soggetto è portatore, non si accompagna il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e al contrasto all'accusa.

5. Alla preclusione dell'autodifesa esclusiva nel processo penale consegue l'incompatibilità dell'imputato-avvocato a proporre impugnativa e nel giudizio in cassazione, ove il ricorrente sia un avvocato cassazionista, lo svolgimento delle attività difensive, sicché l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed all'individuazione delle conseguenze giuridiche è destinato a valere solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche in quello di legittimità (Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734).

6. Dalle suesposte considerazioni, assorbito ogni altro motivo, consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dall'avvocato Ma.Al. in proprio, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

8. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse ex lege le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2025.

La modalità prevaricatoria dell'autore del reato anche alla presenza della Polizia configura lo stato di flagranza È con...
13/02/2026

La modalità prevaricatoria dell'autore del reato anche alla presenza della Polizia configura lo stato di flagranza

È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti. La Polizia giudiziaria prima e l'Autorità giudiziaria poi devono operare una valutazione complessiva dei fatti, non limitandosi a quantificare, in modo formalistico e semplicistico, gli atti che lasciano evidenze fisiche, che, peraltro, nella specie, erano presenti, ma soprattutto, non devono tralasciare di valorizzare l'accertamento delle umiliazioni o delle aggressioni, anche verbali, patite dalla persona offesa per diretta constatazione degli operanti oppure acquisendone conoscenza attraverso le sue dichiarazioni (sue o di altri) o per diretta percezione della sua condizione di sofferenza, di paura, di ansia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Presidente VILLONI Orlando
Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI Paola

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 18339 dep. il 15 maggio 2025

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l'arresto in quasi flagranza di Pi.Va.. avvenuto il (Omissis), operato dalla Polizia giudiziaria di Roma, in relazione al delitto di maltrattamenti e di lesioni ai danni del padre, Pi.Si. persona anziana, non ravvisando i presupposti dell'abitualità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., desunta dalla solo successiva denuncia della persona offesa e in assenza di diretta osservazione di qualsiasi segmento dei fatti da parte della polizia giudiziaria e visti referti medici attestanti lesioni su denunciante ed arrestato, tali da deporre per una situazione di reciprocità.

Con la medesima ordinanza, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare e ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato in ragione della incertezza del quadro probatorio.

2. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale rilevando come l'ordinanza impugnata non abbia valutato i presupposti di legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria in una prospettiva ex ante, come disposto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, ma abbia negato l'abitualità del delitto di maltrattamenti, di cui alla provvisoria contestazione, operando un accertamento della gravità indiziaria ex post e disattendendo la ricostruzione offerta dalla persona offesa in favore dell'indagato, in un contesto che imponeva un intervento cautelare immediato, a salvaguardia dell'incolumità del denunciante come imposto dalla disciplina posta a tutela delle vittime di violenza domestica.

3. È stata disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 17616 del 27/04/2021, L.; Sez. 5, n. 7915 del 03/12/2018, Pm in proc. Shaneowaz; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Pm in proc. Ahmed, Rv. 262502) l'Autorità giudiziaria, in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen. deve controllare la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, accertandone la mera ragionevolezza, circa lo stato di flagranza e l'ipotizzabilità di uno dei reati che consentono l'applicazione della misura pre-cautelare (artt. 380 e 381 cod. proc. pen.). Il Giudice, per compiere detta valutazione, si deve collocare in una prospettiva ex ante che non riguarda né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazioni riservate alla decisione relativa all'applicabilità delle misure cautelari), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), ma soltanto la situazione obbiettiva di diretta percezione degli operanti al momento dell'arresto, tale da dimostrare la commissione di un reato ritenuto di particolare allarme sociale (tra quelli indicati dall'art. 380 cod. proc. pen.) e di attribuirlo con certezza ad una determinata persona.

La disposizione, in ossequio alla deroga prevista dall'art. 13, terzo comma, Cost. autorizza l'intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell'autorità giudiziaria, solo "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge", connotati proprio dalla particolare gravità del delitto che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell'autore.

Il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla legge 119 del 2013, ha esteso la previsione dell'arresto obbligatorio al delitto oggetto di esame (oltre che all'art. 612-bis cod. proc. pen.) con l'introduzione della lettera I-ter) nell'art. 380 comma 2, cod. proc. pen., in un percorso di ampliamento della tutela di vittime della violenza esercitata in ambiti chiusi, in cui si creano rapporti diseguali, quali il contesto familiare o di convivenza.

L'obiettivo della norma, nella logica dell'eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, per impedire di porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle persone offese di questi reati, la cui esigenza prioritaria di tutela è riconosciuta anche dalle fonti sovranazionali, recepite nel nostro ordinamento, tanto da richiedere ai giudici di merito, anche in fase di convalida dell'arresto, di operare un'interpretazione ad essa conforme (Sez. 3, n. 47572 del 10/10/2019, V., Rv. 277756; Sez. 2, n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953; Sez. 6, n. 32354 del 08/07/2024, F., non mass.), avuto specifico riguardo alla Convenzione di Istanbul dell'I 1 maggio 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, alla Direttiva 2012/29/UE recante "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", recepita con il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e, da ultimo, alla Direttiva 2024/1385/UE "Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica).

Poiché quello in esame è un delitto abituale, è necessario che la Polizia giudiziaria prima e l'Autorità giudiziaria poi operino una valutazione complessiva dei fatti che, da un lato, non si limiti a quantificare, in modo formalistico e semplicistico, gli atti che lasciano evidenze fisiche, che, peraltro, nella specie, sono presenti (si vedano referti in atti); ma dall'altro, soprattutto, non tralasci di valorizzare l'accertamento delle umiliazioni o delle aggressioni, anche verbali, patite dalla persona offesa per diretta constatazione degli operanti oppure acquisendone conoscenza attraverso le sue dichiarazioni (sue o di altri) o per diretta percezione della sua condizione di sofferenza, di paura, di ansia.

In questo quadro pre-cautelare, il cui obiettivo prioritario, anche alla luce delle citate fonti sovranazionali, è mettere immediatamente in sicurezza la vittima (Sez. 6, n. 32354 del 08/07/2024, F., non mass.), specie quando particolarmente vulnerabile, assume rilievo, dal lato attivo, la descrizione della modalità prevaricatoria assunta dall'autore del reato anche alla presenza degli operanti che, comprova, il rapporto maltrattante costitutivo del reato in esame e dunque la stessa modalità sopraffattoria con cui questo abitualmente si sviluppa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità "È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all'aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari)" (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085).

3. Sulla base dei criteri menzionati l'arresto è stato legittimamente eseguito stante il limitato ambito di verifica consentita alla Polizia giudiziaria in questa sede.

Gli operanti, chiamati d'urgenza, alle ore 18 aveva potuto verificare che la persona offesa, uomo anziano, aveva un forte dolore al fianco destro, a causa della rovinosa caduta riportata per una violenta spinta ricevuta poco prima dal figlio e che al momento dell'intervento "gli animi e all'interno dell'abitazione, anche in presenza degli operatori di polizia, erano molto animati e che gli stessi venivano numerose volte ripresi e distanziati in quanto molto agitati per i fatti accaduti..." e che, nonostante l'intervento di diverse volanti, "la situazione non si era tranquillizzata" tanto che alle ore 21:00 per salvaguardare l'incolumità di Pi.Si. e temendosi ulteriori aggressioni ai danni di questi era stato necessario arrestare l'indagato. Immediatamente dopo erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa, che poi aveva sporto denuncia, dalle quali risultava che il figlio si trovava agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori dal (Omissis) per avere aggredito la convivente, che in passato aveva usato violenze anche nei confronti della madre e del fratello, che era tanto aggressivo, anche fisicamente, da fargli temere per la propria incolumità in quanto spintonato e minacciato - "te massacro, hai settantanni e sei una guardia infame" - soltanto per averlo invitato a non utilizzare il telefono cellulare atteso lo stato di detenzione che glielo impediva.

Correttamente gli agenti operanti, nell'assistere alle condotte consumatesi in loro presenza per più ore (dalle 18 alle 21), hanno ritenuto che queste, al di là delle successive dichiarazioni della persona offesa, fossero rivelatrici dell'abitualità di una grave modalità maltrattante dell'arrestato nei confronti del padre.

L'ordinanza impugnata, invece, senza valutare la ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria e senza tenere conto della situazione esistente al momento dell'adozione dell'arresto, non lo ha convalidato con una sintetica quanto pregnante valutazione di merito, non consentita, volta ad escludere l'abitualità del delitto, peraltro ponendo la persona offesa e l'indagato su un piano paritario assumendo una prospettiva parcellizzata rispetto ai fatti descritti nel verbale di arresto.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va riconosciuta la piena legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché legittimo l'arresto eseguito.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2025.

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