22/10/2015
>>> “Jobs Act”, un primo approdo in Cassazione: Sentenza n. 21266 del 20/10/2015.
In caso di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il nuovo regime risarcitorio previsto da uno dei decreti del “Jobs Act” (d. lgs. 81/2015, art. 28, co. 2 e 3) non è retroattivo e dovrà applicarsi solo ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (25/06/2015).
Secondo la Cassazione, i rapporti con la vecchia disciplina (art. 32, co. 5 e 6 L. 183/2010, “Collegato Lavoro”, abrogati dall’art. 55, lett. f del d. lgs. 81/2015) vanno risolti secondo il principio della successione di leggi nel tempo; in assenza di una norma transitoria, nel decreto del “Jobs Act”, che disponga l’applicabilità anche ai giudizi pendenti (come, invece, accadeva nella norma del 2010) del nuovo regime risarcitorio, allora quest’ultimo non potrà che valere “pro-futuro”. Ciò soprattutto, prosegue la Corte, considerando che il medesimo “potrebbe risultare talora meno favorevole al lavoratore” rispetto a quello precedente.
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