Studio Legale Avv. Raffaella Calafiore

Studio Legale Avv. Raffaella Calafiore e delle imprese (contratti commerciali, contratti informatici, cessioni e affitti di azienda, ecc.). E' stata consulente legale di Cittadinanzattiva.

Lo Studio Legale offre consulenza in materia di diritti dei malati oncologici, nonché in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) e di protezione dei dati personali. Lo Studio Legale Calafiore si occupa prevalentemente di diritto civile, previdenziale e diritto commerciale, in ambito sia giudiziale, sia stragiudiziale, avvalendosi della collaborazione di consulenti e p

rofessionisti (Ingegneri, Geometri, Commercialisti, Medici, Psicologi). Con riferimento all'ambito civile, lo Studio Legale Calafiore ha maturato una pluriennale esperienza nelle seguenti materie giuridiche:
- obbligazioni e contratti;
- risarcimento danni (responsabilità medica, danno estetico, infortunistica stradale, ecc.);
- diritto delle locazioni e del condominio;
- proprietà e diritti reali;
- diritto di famiglia;
- diritti dei malati oncologici. In ambito stragiudiziale, lo Studio si è altamente specializzato nella redazione di contratti, sia tipici che atipici, relativi alla vita dei privati (locazioni, compravendite mobiliari o immobiliari, comodati ecc.) Attualmente è consulente legale di AIL- Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma e di SALUTEQUITA'.

Oggi, con il suo evento di lancio, la Fondazione Infermieri inizia ufficialmente il suo percorso pubblico. Una missione ...
11/12/2025

Oggi, con il suo evento di lancio, la Fondazione Infermieri inizia ufficialmente il suo percorso pubblico.

Una missione chiara: dare voce, valore e futuro a una professione che è il cuore pulsante del nostro sistema di cura.

Sono profondamente onorata di accompagnare la Fondazione con il mio supporto legale in questo viaggio, fin dai primi passi.

È iniziata una nuova, entusiasmante avventura. 💫

Un grande in bocca al lupo alla Presidente, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli.

Ad maiora!

04/10/2025

SOSPENSIONE DEL MUTUO: CHI PUÒ RICHIEDERLA E COME

Chi si trova ad avere difficoltà finanziarie, anche a causa della propria condizione riconosciuta di invalidità o handicap, e rientra in determinati requisiti, può accedere al Fondo di Sospensione Mutui per l’acquisto della prima casa, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), meglio conosciuto come Fondo Gasparrini.
REQUISITI
Per accedere al fondo i soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
- avere un mutuo di importo fino a 250 mila euro relativo abitazione principale che NON sia appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 (di lusso).

È importante considerare che il fondo copre solo i mutui relativi all’acquisto della prima casa, mentre non sono compresi mutui erogati per costruire l’immobile.

Coloro che hanno già beneficiato del fondo, non devono aver superato il limite complessivo dei 18 mesi. Le sospensioni precedentemente concesse autonomamente dalla Banca sono considerate nel calcolo del periodo massimo.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui per i quali sia stata avviata da parte di terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. In caso di avvio di azioni esecutive a sospensione già concessa, la sospensione stessa viene revocata.
COME FARE LA RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE
Per richiedere la sospensione del mutuo è necessario compilare l’apposito modulo e presentarlo alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, indicando:
- i dati identificativi dei beneficiari del mutuo;
- i requisiti per accedere al fondo;
- l’indirizzo e la categoria catastale dell’immobile, che deve essere la prima casa e non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per conoscere con certezza la categoria catastale del proprio immobile è possibile consultare una visura catastale.

Insieme al modulo va allegata copia del documento d’identità o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).

A seconda, poi, del motivo per cui si richiede la sospensione vanno allegati alla domanda dei DOCUMENTI DI SUPPORTO:

• In caso di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro i documenti da allegare alla domanda sono: copia del contratto o della relativa proroga ed eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto (es. dimissioni per giusta causa). Se l’interruzione è dovuta a giusta causa vanno inoltre prodotti la sentenza o l’atto transattivo bilaterale che attesta la giusta causa e la lettera di dimissioni.
• In caso di grave handicap o di invalidità civile è necessario presentare il certificato rilasciato dall’ASL competente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave o invalido civile (da 80% a 100%).
• In caso di sospensione dal lavoro va presentato uno di questi documenti:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione o della richiesta del datore di lavoro ai trattamenti di sostegno del reddito; - copia della dichiarazione del datore di lavoro attestante la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
• In caso di riduzione dell’orario di lavoro è necessario allegare uno di questi documenti:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito o della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento,
- dichiarazione del datore di lavoro attestante la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.

04/10/2025

LE NOVITA' DELLA LEGGE 106/2025.
CONGEDO DI 2 ANNI NON RETRIBUITO
La legge 106/2025 prevede l’istituzione di un nuovo congedo - operativo dal 9 agosto 2025 - della durata massima di due anni che può essere richiesto solo una volta esaurito il periodo di comporto o altre formule di tutela.
Questo congedo, che piò essere frazionato, non è retribuito in alcun modo, non viene computato nell'anzianità di servizio, né è coperto da contributi utili alla maturazione del diritto alla pensione, ma può essere riscattato volontariamente dal lavoratore.
CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO
Al congedo non retribuito hanno diritto i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche. Ne hanno diritto anche i lavoratori colpiti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
La certificazione delle malattie che danno titolo al congedo non retribuito è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
La legge 106/2025 prevede anche la concessione fino a 10 ore annue per permessi di lavoro “per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti” che sono coperte da indennità economica e copertura previdenziale figurativa.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
PERMESSI PER VISITE
La legge 106/2025 prevede, inoltre, che vengano concesse fino a 10 ore annue per permessi di lavoro “per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.” che sono coperte da indennità economica e copertura previdenziale figurativa.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Questi permessi possono essere concessi solo dal primo gennaio 2026.
CHI HA DIRITTO AI PERMESSI PER VISITE
Hanno diritto ai permessi i lavoratori dipendenti pubblici e privati “affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento”. Ne hanno diritto anche i genitori di figli minorenni affetti da quelle patologie.
COME VI SI ACCEDE
Anche in questo caso è sufficiente la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Ai lavoratori spetta un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
La norma chiarisce anche che i lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi usati.
SMART WORKING
La legge 106/2025 prevede un DIRITTO DI PRECEDENZA nell’accesso al lavoro agile (smart working) per i lavoratori che abbiano usufruito del congedo straordinario e, in particolare, per i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% del quale si può beneficiare al rientro dal periodo di congedo non retribuito, a condizione che sia compatibile con le loro mansioni.
Lo svolgimento delle comuni attività da remoto (cd. lavoro agile), in base alla legge 22 maggio 2017, n. 81 non è un diritto unilaterale del lavoratore o del datore di lavoro, ma deve essere concordato e formalizzato in un apposito accordo individuale.
Il Legislatore ha previsto finora che il lavoro agile sia concesso in via prioritaria e quando la mansione lo consente ad alcune categorie di lavoratori subordinati:
- dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992;
- caregiver familiari che assistono un congiunto con grave disabilità.

Buon week-end a tutti dallo Studio Legale Calafiore.

25/07/2025
26/01/2025

BONUS ANZIANI - PRESTAZIONE UNIVERSALE

A partire dal corrente mese di gennaio 2025 è possibile richiedere la “Prestazione Universale” ovvero un nuovo sussidio di 850 euro al mese destinato a tutti gli anziani non autosufficienti.
L’Assegno di Assistenza per gli anziani è un contributo sperimentale erogato dall’Inps per il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
La prestazione, a carattere universale, prevede un assegno integrativo di assistenza. In pratica, in aggiunta all’assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro, gli anziani over 80 non autosufficienti, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e che sono, al contempo, in difficoltà economica, potranno ricevere una quota integrativa di euro 850, per un totale di circa 1.380 euro.
I requisiti necessari sono i seguenti:
- un’età anagrafica di almeno 80 anni;
- ISEE socio-sanitario non superiore ai 6.000 euro;
- essere dichiarato non autosufficiente tramite una valutazione medica specifica, che attesti l’incapacità di svolgere in autonomia le principali attività della vita quotidiana;
- essere titolare dell'indennità di accompagnamento, oppure avere i requisiti per richiederla.

Sarà l’Inps a individuare lo stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi.

L’assegno di assistenza è finalizzato a remunerare il costo del lavoro di cura e di assistenza, svolto dai lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona.
La prestazione, quindi, sarà erogata su base mensile sotto forma di contributo economico o di servizi alla persona.
L’importo della prestazione universale deve essere speso esclusivamente per retribuire il lavoro di cura e assistenza della badante o per acquisto di servizi di assistenza da imprese esterne.
Nel caso in cui l’assegno non venisse speso per queste voci, c’è la possibilità che venga REVOCATO.

L’assegno, inoltre, sarà esente da imposizione fiscale.

La RICHIESTA va presentata ALL’INPS.

DIRITTO ALL’OBLÌO ONCOLOGICO: UNA TUTELA PER LE PERSONE GUARITEIl diritto all’oblio oncologico rappresenta un'importante...
25/01/2025

DIRITTO ALL’OBLÌO ONCOLOGICO: UNA TUTELA PER LE PERSONE GUARITE

Il diritto all’oblio oncologico rappresenta un'importante conquista per chi è guarito da una patologia oncologica, assicurando la possibilità di non dover rivelare informazioni sulla propria pregressa condizione patologica. Questa tutela, prevista dalla legge 193/2023, si applica in diversi contesti, garantendo parità di trattamento e protezione da discriminazioni.

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO
Per poter esercitare il diritto all’oblio oncologico, devono essere soddisfatti specifici requisiti:
1) Essere stati affetti da una patologia oncologica.
2) Essere guariti, da intendersi:
- In senso temporale: decorso di almeno 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo (ridotti a 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni).
- In senso terapeutico: trattamenti attivi completamente conclusi.
- In senso clinico: assenza di episodi di recidiva per l’intero periodo sopra indicato.

AMBITI DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI PREVISTI
Il diritto all’oblio oncologico si estende a vari contesti della vita civile, prevedendo il divieto di raccogliere o utilizzare informazioni sulla pregressa condizione oncologica.

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI (ART. 2):
Non è consentito richiedere informazioni su patologie oncologiche pregresse ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti.
Qualora tali informazioni siano disponibili, non possono essere utilizzate per determinare le condizioni contrattuali o per applicare limiti, costi o oneri aggiuntivi al contraente.
È vietato richiedere visite mediche di controllo o accertamenti sanitari.
Le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare le controparti sull’esistenza del diritto all’oblio oncologico.

ADOZIONI (ART. 3):
Nelle indagini relative alla salute dei richiedenti, è espressamente vietato includere informazioni su patologie oncologiche pregresse.

CONCORSI, SELEZIONI PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 4):
In procedure che prevedono accertamenti sui requisiti psico-fisici o sullo stato di salute dei candidati, non possono essere richieste informazioni sulle passate condizioni oncologiche.

CONSEGUENZE GIURIDICHE IN CASO DI VIOLAZIONE
Nei contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge:
Le clausole che violano il diritto all’oblio oncologico sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
La nullità opera esclusivamente a vantaggio della persona fisica contraente e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Un passo avanti per l'equità
Questa normativa non solo riconosce la dignità e i diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, ma favorisce un approccio più equo e inclusivo, eliminando discriminazioni in ambiti fondamentali della vita quotidiana come il lavoro, la finanza e l'accesso ai servizi.

COME PRESENTARE ISTANZA
I pazienti che hanno diritto all’oblio oncologico potranno, secondo la nuova legge, presentare istanza “ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta”.
Il modello per effettuare la richiesta è contenuto in un allegato del decreto con a corredo l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Successivamente alla presentazione dell’istanza, se sussistono i requisiti, la persona riceverà il proprio certificato entro 30 giorni. “Si certifica che il diretto interessato ha maturato i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 per il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico”, questo quanto reciterà il documento a tutela della privacy.

RIDUZIONE DEI TERMINI
il Decreto 22 Marzo 2024 del Ministero della Salute contiene l'elenco delle patologie oncologiche alle quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge 193/2023.

Incontro con il Presidente AIL, Dott. Toro, il Dott. Cartabellotta (fondatore di Gimbe), il Prof. Corradini (Direttore d...
11/01/2025

Incontro con il Presidente AIL, Dott. Toro, il Dott. Cartabellotta (fondatore di Gimbe), il Prof. Corradini (Direttore del Dip. di ematologia e onco-ematologia pediatrica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori) e i Presidenti delle sezioni Ail.

Tema dell'incontro "L'Advocacy e i diritti dei pazienti".

09/01/2025

NUOVE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ: AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

1. SPERIMENTAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ
Dal 1° gennaio 2025, l'INPS ha avviato una sperimentazione in nove province italiane (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste) per testare le nuove modalità di accertamento della disabilità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2024. L’obiettivo è migliorare l’inclusività e l’efficienza del sistema, allineandolo agli standard internazionali, come quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
2. FASE DI SPERIMENTAZIONE
La fase pilota durerà un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025) e si svolgerà in territori diversificati per raccogliere dati utili e testare l'efficacia del nuovo sistema, coinvolgendo cittadini, professionisti sanitari e associazioni.
3. RUOLO DELL’INPS E CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
L'INPS avrà un ruolo centrale nella nuova procedura di "valutazione di base", che diventerà obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal 2026 e che consiste in un procedimento (unitario e multidisciplinare) volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari.
Il certificato medico introduttivo, che deve essere trasmesso digitalmente attraverso il fascicolo sanitario elettronico, è l'unico requisito per avviare l’accertamento e include dati anagrafici, diagnosi, e documentazione diagnostica.
Il certificato può essere integrato con ulteriori documenti medici fino a sette giorni prima della visita programmata, offrendo flessibilità e completezza nella preparazione della documentazione.
Una volta inviato il certificato, l'INPS provvede a convocare il cittadino per la visita di valutazione, che sarà effettuata da un’équipe medica specializzata.
4. PROFILAZIONE DEI MEDICI CERTIFICATORI
I medici incaricati di redigere il certificato devono avere una formazione specifica e possedere competenze nelle classificazioni internazionali della disabilità. L’INPS collaborerà con il Ministero della Salute per verificare il rispetto dei requisiti.
5. VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ E TEMPI DI CONCLUSIONE
La valutazione sarà effettuata dalle Unità di Valutazione di Base (UVB), composte da medici specializzati. I tempi di conclusione variano in base alla gravità del caso, ma possono essere sospesi per 60 giorni in caso di necessità di documentazione aggiuntiva.
In particolare, le Tempistiche di Valutazione sono le seguenti:
• 15 giorni per patologie oncologiche.
• 30 giorni per i minori.
• 90 giorni per altre situazioni.
Il processo di valutazione si concluderà con l'emissione di un certificato unico che sarà inviato al FSE del cittadino e notificato tramite raccomandata.
6. TRASMISSIONE DEI DATI SOCIO-ECONOMICI
Una volta completato l’accertamento, il cittadino dovrà fornire i propri dati socio-economici all’INPS tramite il portale della disabilità, per l’eventuale erogazione di prestazioni economiche legate alla disabilità.

👉 Secondo il Ministro Alessandra Locatelli, si tratta di un cambiamento che segna il passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona.
Un passo avanti importante per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. 💙

AIL- ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA sostiene i malati e le loro famiglie, sia attraverso i prop...
29/11/2024

AIL- ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA sostiene i malati e le loro famiglie, sia attraverso i propri volontari presenti presso i luoghi di cura, sia con servizi ulteriori e gratuiti che potrai trovare sul sito ail.it alla sezione "Come possiamo aiutarti".

Tra questi servizi vi è il Numero Verde AIL 800 22 65 24.
Chiamando il martedì, dalle 15 alle 19, potrai ricevere tutte le informazioni necessarie per un supporto sull’assistenza sociale e lavorativa, sui diritti del malato e sulle agevolazioni previste dalla legge.
Chiamando lo stesso numero il lunedì, giovedì e venerdì ore 15-17 potrai consultare un ematologo, mentre il mercoledì 15-17 potrai ricevere sostegno psicologico.

AIL è sempre accanto a te!

Lei è Federica. Vive a Palermo. È in ospedale e tiene tra le mani un foglio. Accanto al suo nome ci sono poche parole. Linfoma non Hodgkin. Quarto stadio. Federica rilegge più volte, ma la testa si rifiuta di capire. Ha solo trent’anni, è sposata da poco e ha tanti progetti. Primo fra tutti avere dei figli. Ma ora le stanno dicendo di metterli da parte. Deve pensare solo a curarsi.

Federica affronta la chemio di petto, comprando creme e trucchi per farsi bella. Quando guarirà dovrà essere atomica. In ospedale si distrae chiacchierando con gli altri pazienti. Si scambiano ricette di cucina o consigli su dove comprare la parrucca migliore. Si crea un gruppo affiatato. Federica è coccolata anche dai volontari dell’AIL, che non la lasciano mai sola. A completare quel cerchio di protezione, come Federica lo chiama, ci sono la sua famiglia e le amiche. Ogni giorno vanno a trovarla a casa per un tè, o una pizza.

Sono sei mesi lunghissimi, e allo stesso tempo passano in un lampo. È l’agosto del 2017. Federica riceve una telefonata. La sua dottoressa sta urlando. Evviva, sei guarita! Federica non riesce a parlare. Va in spiaggia, si tuffa in acqua e guarda incantata l’orizzonte. È infinito, e bellissimo. Proprio come la sua vita. Che finalmente è di nuovo sua. Federica torna al lavoro, progetta un viaggio alle Maldive con il marito. Riprende in mano tutto quello che aveva interrotto.

Una mattina si sveglia, e si sente strana. Vomita, è stanca. Federica non voleva più entrare in un ospedale, invece è di nuovo davanti ad una dottoressa. La donna dice di mettere da parte tutti i suoi impegni. Signorina, lei è incinta. Federica non riesce a crederci. È passata da una diagnosi nefasta a una guarigione in sei mesi, e adesso anche a una gravidanza inaspettata. A proposito, aggiunge il medico. I bambini sono due.

Federica li prende tra le braccia nove mesi dopo. Stringe Enrico e Costanza al petto. Sente i loro cuoricini ba***re. E il mondo si ferma. Li ha desiderati così tanto. La ricerca, i medici, i volontari, tutte le persone che l’hanno sostenuta e accompagnata in quel percorso hanno contribuito a farla arrivare lì. Viva. Stretta ai suoi due tesori.
Per vedere il futuro a volte serve una Stella. Illumina anche tu la strada per Federica e gli altri. ⬇️
https://bit.ly/3Zn4iqa
in collaborazione con Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma

Indirizzo

Rome

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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