04/10/2025
LE NOVITA' DELLA LEGGE 106/2025.
CONGEDO DI 2 ANNI NON RETRIBUITO
La legge 106/2025 prevede l’istituzione di un nuovo congedo - operativo dal 9 agosto 2025 - della durata massima di due anni che può essere richiesto solo una volta esaurito il periodo di comporto o altre formule di tutela.
Questo congedo, che piò essere frazionato, non è retribuito in alcun modo, non viene computato nell'anzianità di servizio, né è coperto da contributi utili alla maturazione del diritto alla pensione, ma può essere riscattato volontariamente dal lavoratore.
CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO
Al congedo non retribuito hanno diritto i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche. Ne hanno diritto anche i lavoratori colpiti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
La certificazione delle malattie che danno titolo al congedo non retribuito è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
La legge 106/2025 prevede anche la concessione fino a 10 ore annue per permessi di lavoro “per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti” che sono coperte da indennità economica e copertura previdenziale figurativa.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
PERMESSI PER VISITE
La legge 106/2025 prevede, inoltre, che vengano concesse fino a 10 ore annue per permessi di lavoro “per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.” che sono coperte da indennità economica e copertura previdenziale figurativa.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Questi permessi possono essere concessi solo dal primo gennaio 2026.
CHI HA DIRITTO AI PERMESSI PER VISITE
Hanno diritto ai permessi i lavoratori dipendenti pubblici e privati “affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento”. Ne hanno diritto anche i genitori di figli minorenni affetti da quelle patologie.
COME VI SI ACCEDE
Anche in questo caso è sufficiente la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Ai lavoratori spetta un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
La norma chiarisce anche che i lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi usati.
SMART WORKING
La legge 106/2025 prevede un DIRITTO DI PRECEDENZA nell’accesso al lavoro agile (smart working) per i lavoratori che abbiano usufruito del congedo straordinario e, in particolare, per i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% del quale si può beneficiare al rientro dal periodo di congedo non retribuito, a condizione che sia compatibile con le loro mansioni.
Lo svolgimento delle comuni attività da remoto (cd. lavoro agile), in base alla legge 22 maggio 2017, n. 81 non è un diritto unilaterale del lavoratore o del datore di lavoro, ma deve essere concordato e formalizzato in un apposito accordo individuale.
Il Legislatore ha previsto finora che il lavoro agile sia concesso in via prioritaria e quando la mansione lo consente ad alcune categorie di lavoratori subordinati:
- dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992;
- caregiver familiari che assistono un congiunto con grave disabilità.
Buon week-end a tutti dallo Studio Legale Calafiore.