Pamela Strippoli - Avvocato Patrocinante in Cassazione

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Pamela Strippoli - Avvocato Patrocinante in Cassazione Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 19 gennaio 2006 - Patrocinante in Cassazione

"Se denuncio, perdo i figli?": Facciamo chiarezzaQuesta è la minaccia più frequente. È l’arma psicologica che il maltrat...
16/03/2026

"Se denuncio, perdo i figli?": Facciamo chiarezza

Questa è la minaccia più frequente. È l’arma psicologica che il maltrattante usa per tenerti in scacco: “Se parli, i Servizi Sociali ti portano via i bambini” oppure “In tribunale dirò che sei instabile e chiederò l’affidamento esclusivo”.
Come avvocato, sento questa frase ogni giorno. Ed è ora di smontare questa menzogna.
1. Denunciare è un atto di protezione, non di abbandono
La legge non punisce chi subisce violenza. Al contrario, la giurisprudenza più recente è chiarissima: il genitore che denuncia per proteggere sé stesso e i figli dimostra di essere il genitore protettivo. Il rischio vero per i figli è la violenza assistita (crescere vedendo o sentendo i maltrattamenti), non la denuncia.
2. Chi usa violenza perde potere, non lo acquista
In tribunale, un comportamento violento è un ostacolo enorme per ottenere l’affidamento. Se ci sono prove di maltrattamenti, il giudice può disporre l’allontanamento del partner violento dalla casa familiare e proteggere te e i tuoi figli, non il contrario.
3. I Servizi Sociali non sono "il nemico"
I Servizi Sociali intervengono per supportare le vittime nel percorso di uscita dalla violenza. Il loro obiettivo è la tutela dei minori: un genitore che si attiva legalmente per uscire da un incubo sta facendo esattamente ciò che lo Stato si aspetta da un buon genitore.
4. Il Codice Rosso ti protegge subito
Oggi esistono procedure d’urgenza (il cosiddetto Codice Rosso) che permettono di attivare tutele immediate.

Il consiglio tecnico: La denuncia non è un salto nel buio, ma un atto che va preparato con una strategia legale precisa, per attivare immediatamente le tutele civili e penali previste dal nostro ordinamento.

14/02/2026
❌❌Occupazioni abusive e sfratti: verso una nuova stretta normativa❌❌Il tema della sicurezza e delle occupazioni abusive ...
08/02/2026

❌❌Occupazioni abusive e sfratti: verso una nuova stretta normativa❌❌

Il tema della sicurezza e delle occupazioni abusive resta centrale nel dibattito politico anche a inizio 2026. Dopo i recenti disordini di Torino, il Governo accelera sull’approvazione di un nuovo Decreto Sicurezza, destinato a incidere in modo rilevante sulla tutela della proprietà immobiliare.

Già con la legge n. 80/2025 è stato introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, punito con la reclusione da 2 a 7 anni. La stessa legge ha previsto:
• una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso del proprietario (pensata in origine soprattutto per la prima casa);
• una causa di non punibilità per l’occupante che collabori con l’autorità giudiziaria e rilasci volontariamente l’immobile.

Nel nuovo Decreto Sicurezza, la Lega propone di estendere la procedura accelerata di sgombero a tutti gli immobili occupati abusivamente, incluse seconde e terze case, senza distinzioni legate alla destinazione dell’abitazione. La proposta starebbe trovando aperture anche negli altri partiti di maggioranza.

Parallelamente, Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge volto a ridurre drasticamente i tempi degli sfratti per morosità, prevedendo:
• convalida dello sfratto in dieci giorni;
• esecuzione entro un mese dalla notifica dell’atto di precetto;
• una sola possibilità di rinvio, fino a sessanta giorni, limitata ai casi di particolare vulnerabilità (over 70, disabili, gravi patologie).

La linea che emerge è chiaramente securitaria: l’occupazione abusiva viene trattata come illecito penale grave, con pene detentive elevate e strumenti di rilascio immediati, nella prospettiva di rafforzare la tutela dei proprietari e rilanciare il mercato delle locazioni.

Resta ora da verificare quali misure confluiranno nel testo definitivo e come verrà bilanciato il rapporto tra diritto di proprietà, diritto all’abitare e tutela dei soggetti più fragili.

‼️‼️Agenzia delle Entrate, addio controlli sui conti correnti, ora serve l'autorizzazione di un giudice: nuova sentenza ...
07/02/2026

‼️‼️Agenzia delle Entrate, addio controlli sui conti correnti, ora serve l'autorizzazione di un giudice: nuova sentenza CEDU.‼️‼️

Il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza comprende anche la dimensione digitale e bancaria, che non può essere trattata come una zona franca sottratta a ogni garanzia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato un principio destinato a incidere profondamente sul sistema dei controlli fiscali italiani: l’Amministrazione finanziaria non può accedere ai conti correnti senza un controllo giudiziario preventivo

Con la sentenza dell’8 gennaio 2026, l’Italia viene condannata per l’eccessiva invasività delle indagini bancarie svolte in assenza di adeguate tutele.

Attualmente, l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati finanziari dei contribuenti sulla base di una semplice autorizzazione interna rilasciata dai propri dirigenti. Secondo i giudici di Strasburgo, questo meccanismo viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non è più sufficiente un atto amministrativo: l’accesso a estratti conto, movimenti e transazioni richiede, ora, l’intervento di un giudice che verifichi la reale necessità dell’indagine e la sua proporzionalità. La decisione impone allo Stato italiano di riformare il sistema, affinché la lotta all’evasione fiscale non avvenga a scapito della riservatezza dei cittadini.

Falsi profili Facebook e conseguenze giuridicheLa creazione di falsi profili Facebook costituisce un fenomeno diffuso ch...
04/02/2026

Falsi profili Facebook e conseguenze giuridiche

La creazione di falsi profili Facebook costituisce un fenomeno diffuso che può comportare rilevanti responsabilità legali. L’uso di identità non veritiere diventa illecito quando è finalizzato a ingannare, danneggiare o ottenere vantaggi indebiti.

Dal punto di vista penale, le principali fattispecie configurabili sono:
• Sostituzione di persona (art. 494 c.p.), quando si utilizza l’identità altrui inducendo in errore terzi;
• Diffamazione (art. 595 c.p.), se il profilo è usato per ledere la reputazione;
• Truffa (art. 640 c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.), in presenza di condotte fraudolente o persecutorie.

Sotto il profilo civile, la vittima può agire per il risarcimento dei danni e la tutela dell’identità e dell’immagine personale. L’uso non autorizzato di dati e immagini può inoltre integrare una violazione della normativa privacy (GDPR).

La tutela passa attraverso la segnalazione alla piattaforma, la raccolta delle prove e, nei casi più gravi, il ricorso all’autorità giudiziaria.

‼️Guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti: punibile solo se crea pericolo.‼️Per la Consulta, la guida dopo l'assunzio...
03/02/2026

‼️Guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti: punibile solo se crea pericolo.‼️

Per la Consulta, la guida dopo l'assunzione di stupefacenti è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale

La nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026.

‼️‼️La legge sul femminicidio in vigore dal 17 dicembre‼️‼️La legge 2 dicembre 2025, n. 181 è stata inserita nella Gazze...
18/12/2025

‼️‼️La legge sul femminicidio in vigore dal 17 dicembre‼️‼️
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 è stata inserita nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, sancendo l'introduzione del reato autonomo di femminicidio. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera il 25 novembre, diventerà operativo dal 17 dicembre.
Il testo legislativo, articolato in 14 disposizioni, mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza contro le donne e ad ampliare le tutele delle vittime.
Il nuovo articolo 577-bis c.p.
La legge inserisce nel codice penale l'articolo 577-bis, che prevede l'ergastolo per chi provoca la morte di una donna attraverso condotte riconducibili a discriminazione, sopraffazione, possesso o controllo. Rientra nel femminicidio anche l'omicidio commesso come reazione al rifiuto della donna di instaurare o continuare una relazione, o come limitazione delle sue libertà personali.

La disciplina sulla custodia cautelare viene resa più rigorosa per assicurare una tutela più efficace‼️‼️

🟦 Oggi in udienza: la voce di chi non riesce più a farsi sentireOggi abbiamo assistito una donna che, per anni, ha vissu...
03/12/2025

🟦 Oggi in udienza: la voce di chi non riesce più a farsi sentire

Oggi abbiamo assistito una donna che, per anni, ha vissuto in un contesto familiare segnato da sopraffazione, mancanza di rispetto e totale assenza di collaborazione genitoriale.

Nel corso del procedimento sono emersi comportamenti che raccontano molto più di qualsiasi parola: un controllo costante e invasivo, anche nelle scelte più quotidiane — perfino nella scelta del cibo da portare in casa. Il marito decideva autonomamente tutto, persino il dentista delle figlie, e aveva disposto la somministrazione del vaccino anti-Covid senza alcun consenso della madre.

A tutto questo si aggiungevano condotte lesive della dignità della nostra assistita: post pubblicati sui social per insultarla e ridicolizzarla, un curriculum preparato e diffuso senza il suo consenso per “indirizzarla” a lavorare dopo la separazione, e perfino volantini appesi nel quartiere allo scopo di screditarla.

Non meno gravi le interferenze nei rapporti madre-figlie: la sistematica violazione delle indicazioni dei servizi sociali, impedendo alle educatrici incaricate di svolgere il loro lavoro e non riportando la figlia minore nell’abitazione materna, dove gli incontri dovevano svolgersi.

E questo è solo parte di ciò che è emerso.

Oggi abbiamo dato voce a una donna che per troppo tempo non ha potuto difendersi. Continueremo a farlo con determinazione, perché nessuno dovrebbe essere costretto a subire maltrattamenti — fisici, psicologici o economici — e perché il rispetto dell’altro, soprattutto quando ci sono minori coinvolti, non è mai negoziabile.

Sembra facile…
20/11/2025

Sembra facile…

📜 Cassazione: l’obbligo di mantenimento del figlio minore è automatico, anche senza provvedimento del giudiceLa Corte di...
14/10/2025

📜 Cassazione: l’obbligo di mantenimento del figlio minore è automatico, anche senza provvedimento del giudice

La Corte di cassazione ha ribadito che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) si configura anche in assenza di una sentenza o di un decreto che imponga al genitore il pagamento del mantenimento.
L’obbligo di provvedere ai mezzi di sussistenza del figlio minore deriva direttamente dalla legge (art. 147 c.c. e art. 30 Cost.) e ha natura inderogabile, indipendente da provvedimenti giudiziari o da formali diffide.

Il genitore risponde penalmente ogniqualvolta, pur potendolo fare, fa mancare al figlio i mezzi di sostentamento, a prescindere da riconoscimenti formali o dalla convivenza.
La Corte ha inoltre ricordato che il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato, anche se non eccepita dalle parti.

Una decisione che rafforza la tutela penale del minore e riafferma la responsabilità genitoriale come dovere primario e immediato, non subordinato a provvedimenti civili.


⚖️ Il caso del giorno: quando l’educazione oltrepassa il limite — l’abuso dei mezzi di correzionePurtroppo è quanto acca...
04/10/2025

⚖️ Il caso del giorno: quando l’educazione oltrepassa il limite — l’abuso dei mezzi di correzione

Purtroppo è quanto accaduto a due genitori e al loro bambino, che si sono rivolti al nostro studio per ottenere tutela legale.

«Lo fa per il suo bene.»
Quante volte questa frase è stata usata per giustificare atteggiamenti che di educativo hanno ben poco.
Nell’ambito scolastico e familiare esiste una linea sottile — ma fondamentale — tra mezzo educativo e abuso.
E quando quel limite viene superato, entra in gioco la legge.

L’articolo 571 del Codice Penale punisce chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina, arrecando un danno fisico o psichico al minore.
Non è necessario un atto di violenza manifesta: anche condotte umilianti, coercitive o intimidatorie, se reiterate, possono integrare il reato.

Nel caso di Luciano (nome di fantasia), bambino di 4 anni, il rifiuto improvviso della scuola, le crisi d’ansia e le regressioni comportamentali hanno immediatamente destato la preoccupazione dei genitori.
Questi segnali non vanno mai sottovalutati: possono rappresentare indicatori di una condotta educativa lesiva, suscettibile di accertamento giudiziario.

👩‍⚖️ In sede processuale, assumono rilievo probatorio:
• Referti medici e psicologici che attestino il malessere del minore;
• Relazioni specialistiche (neuropsichiatriche o psicologiche forensi) che evidenzino il nesso tra disagio e contesto educativo;
• Testimonianze di altri genitori, insegnanti o operatori scolastici;
• Documentazione interna della scuola (note, comunicazioni, segnalazioni);
• Eventuali registrazioni o messaggi che mostrino modalità educative sproporzionate o degradanti.

La tutela del minore richiede interventi tempestivi, ma sempre nel rispetto delle garanzie procedurali e della riservatezza.
È pertanto fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto minorile, capace di orientare la raccolta e la valutazione delle prove in modo conforme alla legge.

L’educazione non è mai giustificazione per la sopraffazione.
La legge tutela i bambini anche da ciò che viene compiuto “a fin di bene”.

📚 Docente severo o docente che maltratta? Facciamo chiarezza.👉 In Italia il Codice Penale distingue tra:🔹 Abuso dei mezz...
03/10/2025

📚 Docente severo o docente che maltratta? Facciamo chiarezza.

👉 In Italia il Codice Penale distingue tra:

🔹 Abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.)
Quando l’insegnante usa strumenti correttivi teoricamente legittimi (rimproveri, note, esclusioni da attività…), ma lo fa in modo sproporzionato o inadeguato.

🔹 Maltrattamenti (art. 572 c.p.)
Quando le condotte diventano gravi, sistematiche e umilianti: insulti, minacce, violenza fisica o psicologica, umiliazioni davanti alla classe. In questo caso non si parla più di “correzione”, ma di veri e propri maltrattamenti.

⚖️ La differenza è fondamentale:
• l’abuso riguarda un uso scorretto dell’autorità educativa;
• i maltrattamenti colpiscono la dignità e l’integrità dello studente e comportano pene molto più severe.

❗ Un esempio recente: chiamare ripetutamente un alunno “deficiente” davanti ai compagni non è “rimprovero eccessivo”, ma maltrattamento.

👩‍🏫 Essere educatori significa guidare, non umiliare.

Indirizzo

Piazza Adriana, 15
Rome
00193

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Pamela Strippoli - Avvocato

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 19 gennaio 2006

Si occupa di diritto e procedura penale fornendo assistenza, tutela e difesa nel processo penale in Italia sia per persone fisiche che per persone giuridiche anche in veste di persone offese mediante la redazione di querele, denunce, diffide, istanze di sequestro e dissequestro, costituzione di parte civile.

Ha sviluppato una particolare esperienza in relazione ai reati contro la persona e contro il patrimonio, in materia societaria ed infine di sostanze stupefacenti con le relative attività in tema di applicazione di misure cautelari coercitive personali e reali nonché di misure interdittive.

Collabora da anni con i centri antiviolenza svolgendo una tutela attiva per l’assistenza e la tutela delle donne, dei minori e delle persone anziane nella famiglia e nella società, operando una diretta ed immediata attività di collegamento con la magistratura ordinaria nonché con il Tribunale per i Minorenni, con le Forze di Polizia e con le istituzioni locali.