22/05/2024
𝐑𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨: 𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.
In assenza di spese, oggettivamente determinabili, risultanti dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, corrispondenti principalmente agli indicatori di capacità contributiva elencati nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 7 maggio 2024, la determinazione sintetica del reddito complessivo avverrà sulla base della spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato (determinata su base statistica) e, in ultima istanza, sulla base della spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta.
Con l’ultimo Decreto Ministeriale in tema di determinazione sintetica del reddito complessivo, che sostituisce nel suo ruolo il DM 16 settembre 2015, già abrogato dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 87 del 2018, l’Amministrazione finanziaria affila le proprie armi e torna ad utilizzare il Redditometro. Con decorrenza dal periodo d’imposta 2016, in caso di omissione della dichiarazione dei redditi, e dal periodo d’imposta 2018, in tutti gli altri casi, la determinazione sintetica del reddito avverrà sulla base di plurimi elementi: dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, anche relative a beni e servizi diversi dagli indicatori di capacità contributiva elencati nell’Allegato A del Decreto Ministeriale; dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, elencati nell’Allegato A, nella misura statisticamente determinata in ragione della composizione del nucleo familiare e del contesto socio economico; sulla base della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile, secondo valori della cosiddetta soglia di povertà assoluta.
Oltre agli elementi considerati, concorreranno alla determinazione sintetica del reddito complessivo la quota relativa agli incrementi netti patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta (per immobili, mobili registrati, polizze assicurative, contributi previdenziali, investimenti finanziari, opere d’arte, manutenzioni straordinarie, ecc) e la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Nel dettaglio sono considerati elementi indicativi di capacità contributiva le spese sostenute per consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, le spese sostenute per il mantenimento della propria abitazione (mutuo, canone di locazione, fitto figurativo, canone leasing, spese per consumi, spese per manutenzioni, ecc), le spese sostenute per combustibili ed energia, le spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, le spese per la sanità, le spese per trasporti e la gestione degli automezzi a disposizione, e tanti altri elementi (comunicazioni, istruzione, svago e tempo libero, ecc).
Si colga che la determinazione sintetica del reddito complessivo, determinata secondo gli indicatori di capacità contributiva previsti dal Decreto Ministeriale in commento, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato dal contribuente. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Ai fini procedurali, inoltre, si consideri che secondo la specifica procedura applicabile, che prevede l’invito del contribuente ai fini della determinazione degli elementi rappresentativi di capacità contributiva, l’accertamento sintetico del reddito complessivo verrà inevitabilmente escluso dagli atti autonomamente impugnabili oggetto di contraddittorio preventivo ai sensi dell’articolo 6-bis dello Statuto del contributo. In fase di conversione del Decreto Legge n. 39 del 2024, ora alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, è stata inserita una norma di interpretazione autentica secondo la quale sono esclusi dalla predetta procedura gli atti autonomamente impugnabili per i quali la norma prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuente. Per la determinazione sintetica del reddito, pertanto, verranno meno le garanzie previste sul punto dallo Statuto del contribuente e, in particolare, l’obbligo di motivazione rafforzata del successivo avviso di accertamento.
In assenza di spese, oggettivamente determinabili, risultanti dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, corrispondenti principalmente agli indicatori di capacità contributiva elencati nell’Allegato A del Decreto del Ministero…