14/10/2026
ABF COLLEGIO DI ROMA. DECISIONE N. 9264 DEL 13 OTTOBRE 2026.
VISHING/PHISHING. RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO. ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO.
Il nostro cliente, ottantunenne, risulta vittima di una sofisticata ed articolata truffa telefonica, che lo induce a svuotare, di fatto, il proprio conto corrente, attraverso l'esecuzione di due bonifici istantanei eseguiti allo sportello della propria banca.
Il Collegio di Roma, con la pronuncia allegata, accoglie parzialmente il nostro ricorso, disponendo che la banca corrisponda al ricorrente la somma di euro 30.000,00, così determinata in via equitativa.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto dirimente il silenzio con il quale l'addetto allo sportello ha accolto i due bonifici istantanei, effettuati dal cliente ottantunenne, che svuotavano la provvista del conto e che risultavano singolari, per il cliente stesso, per importi, causali e vicinanza nel tempo.
Richiamando precedenti decisioni ed anche pronunce della Cassazione, l'ABF ribadisce che, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del cliente, la banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione dell'operazione o almeno informare il cliente.
L'ABF precisa che tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente.
Premessi tali principi, nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il comportamento negligente dell'addetto allo sportello della banca, che ha concorso nell'effettuazione della frode e nella causazione del danno subito dal cliente.