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ABF COLLEGIO DI ROMA. DECISIONE N. 9264 DEL 13 OTTOBRE 2026.VISHING/PHISHING. RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO. ACCOGL...
14/10/2026

ABF COLLEGIO DI ROMA. DECISIONE N. 9264 DEL 13 OTTOBRE 2026.
VISHING/PHISHING. RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO. ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO.
Il nostro cliente, ottantunenne, risulta vittima di una sofisticata ed articolata truffa telefonica, che lo induce a svuotare, di fatto, il proprio conto corrente, attraverso l'esecuzione di due bonifici istantanei eseguiti allo sportello della propria banca.
Il Collegio di Roma, con la pronuncia allegata, accoglie parzialmente il nostro ricorso, disponendo che la banca corrisponda al ricorrente la somma di euro 30.000,00, così determinata in via equitativa.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto dirimente il silenzio con il quale l'addetto allo sportello ha accolto i due bonifici istantanei, effettuati dal cliente ottantunenne, che svuotavano la provvista del conto e che risultavano singolari, per il cliente stesso, per importi, causali e vicinanza nel tempo.
Richiamando precedenti decisioni ed anche pronunce della Cassazione, l'ABF ribadisce che, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del cliente, la banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione dell'operazione o almeno informare il cliente.
L'ABF precisa che tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente.
Premessi tali principi, nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il comportamento negligente dell'addetto allo sportello della banca, che ha concorso nell'effettuazione della frode e nella causazione del danno subito dal cliente.

18/09/2026
CORTE DI APPELLO DI ROMA. LEGITTIMAZIONE CESSIONARIO. RESPINTO APPELLO CONTRO I DEBITORI. SENTENZA N. 6443 DEL 14 SETTEM...
14/09/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA. LEGITTIMAZIONE CESSIONARIO. RESPINTO APPELLO CONTRO I DEBITORI. SENTENZA N. 6443 DEL 14 SETTEMBRE 2026.
La società cessionaria, soccombente in primo grado, appella la decisione del Tribunale di Roma con cui era stata accolta l'opposizione a precetto da noi proposta e dichiarata la carenza di legittimazione della società stessa.
Interposto gravame da parte di quest'ultima, esso è stato rigettato dalla Corte di Appello di Roma che, con sentenza pubblicata in data odierna, ha sancito i seguenti principi:
1) la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario nel caso in cui le informazioni ivi contenute non appaiano sufficienti ad escludere i dubbi sulla presenza dei crediti fatti valere con il precetto tra quelli ceduti;
2) il cessionario deve provare il collegamento tra il codice identificativo del credito ceduto ed il contratto posto a fondamento del precetto;
3) il cessionario deve provare la classificazione a sofferenza dei debitori, trattandosi di elemento identificativo specificato nell'avviso di cessione, la cui mancata dimostrazione costituisce ulteriore motivo di infondatezza del gravame;
4) l'eccezione di inesistenza della cessione del credito integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione e non un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.

Tribunale di Benevento. Mutuo. Opposizione all'esecuzione. Ammissione CTU e quesiti.Coltivata la fase di merito dell'int...
30/07/2026

Tribunale di Benevento. Mutuo. Opposizione all'esecuzione. Ammissione CTU e quesiti.
Coltivata la fase di merito dell'interposta opposizione, il Tribunale ammette consulenza tecnica, formulando quesiti specifici, meritevoli di condivisione.
Il CTU dovrà, in particolare:
1) verificare se, applicando i criteri contrattuali, sia possibile determinare univocamente il tasso di interesse e l'importo delle rate per ciascun periodo, considerando Euribor, spread e criteri temporali.
2) accertare se tassi, rate e condizioni economiche applicate dalla banca corrispondano a quelle contrattuali, indicando eventuali difformità;
3)verificare se l'importo della rata è coerente con il tasso e le condizioni previste dal contratto e se le conclusioni della consulenza di parte opponente sono corrette, evidenziando eventuali errori;
4) accertare il criterio matematico-finanziario usato per il piano di ammortamento, illustrando le formule e verificando la corrispondenza con il contratto;
5) verificare se gli interessi sono stati calcolati solo sul capitale residuo o anche su interessi precedenti, specificando le modalità di calcolo;
6)determinare il TEG alla data di stipula secondo i criteri tecnici applicabili, indicando le voci considerate ed escluse;
7) individuare il tasso soglia usura vigente alla stipula e confrontarlo con il TEG, verificando eventuali superamentu;
8)individuare i valori Euribor effettivamente utilizzati dalla banca, in particolare tra il 30 settembre 2005 e il 30 maggio 2008;
9) indicare per ciascun periodo il valore Euribor, lo spread, il tasso complessivo e l'importo degli interessi addebitati;
10) analizzare i conteggi e le conclusioni della consulenza tecnica di parte opponente e le contestazioni della banca, indicando eventuali errori e relazionando sulle argomentazioni delle parti.
Ringrazio, per il prezioso lavoro, il mio CTP, dr. Livio De Miranda, con cui condivido questo significativo risultato.

TRIBUNALE DI ROMA. CONTO CORRENTE. ANATOCISMO ANTE 31 GENNAIO 2013. RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ED INTEGRAZIONE CTU...
22/06/2026

TRIBUNALE DI ROMA. CONTO CORRENTE. ANATOCISMO ANTE 31 GENNAIO 2013. RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ED INTEGRAZIONE CTU.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, introitata la vertenza per la decisione, accoglie la nostra istanza di rimessione sul ruolo e di integrazione della CTU, applicando l'ormai consolidato orientamento della Cassazione relativo alla capitalizzazione trimestrale nei rapporti di conto corrente sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000.
Il Collegio ha stabilito che il CTU dovrà:
1) chiarire se risulti in atti una pattuizione del regime di capitalizazione in condizione di reciprocità, anche con riguardo alla periodicità, che sia stata stipulata per iscritto successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000;
2) in ogni caso, formulare un'ipotesi alternativa di ricalcolo, provvedendo ad espungere la capitalizzazione applicata dalla Banca anche per tutto il periodo antecedente il 31 dicembre 2013.

Indirizzo

Via Augusto Bevignani, 9
Rome
00162

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:00
Martedì 09:30 - 19:00
Mercoledì 09:30 - 19:00
Giovedì 09:30 - 19:00
Venerdì 09:30 - 01:30

Telefono

+390668301464

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