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CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.In primo grado, ...
29/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.

29/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello, con sentenza n. 3552 pubblicata in data odierna, ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.

CORTE DI APPELLO DI ROMA: CONTI CORRENTI. SOSPESA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, RECANTE CONDANNA AL...
22/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA: CONTI CORRENTI. SOSPESA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, RECANTE CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 2.226.459,67, OLTRE INTERESSI.
La Corte di Appello di Roma accoglie, integralmente, l'istanza di sospensione proposta dal correntista, nostro cliente, statuendo che:
1) sussiste il periculum in mora, essendo concreto il rischio di non poter recuperare le somme pagate, considerato che i crediti relativi a ciascuna operazione di cessione costituiscono patrimonio separato da quello della società e che non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto del crediti stessi;
2) nella fattispecie, il pagamento comporterebbe una grave difficoltà del recupero delle somme;
3) allo stato, l'impugnazione appare manifestamente fondata con riferimento ad alcuni profili della CTU;
4) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi nei casi in cui il contratto non indichi il tasso annuo effettivo;
5) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi in presenza di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, in quanto non soddisfacente la condizione posta dall'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.

05/04/2026
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA. CONTO CORRENTE. FIDEIUSSIONE. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA. REVOCA INTEGRALE DECRETO INGIU...
19/03/2026

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA. CONTO CORRENTE. FIDEIUSSIONE. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA. REVOCA INTEGRALE DECRETO INGIUNTIVO.
Il Tribunale di Civitavecchia accoglie, in toto, con sentenza n. 353/2026, resa in data odierna, la spiegata opposizione, statuendo i seguenti principi:
1) l'omessa integrale produzione, da parte del creditore opposto, degli estratti conto relativi al rapporto controverso, determina la revoca del decreto ingiuntivo, non potendosi accertare, in giudizio, l'andamento del conto corrente;
2) il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ed opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso con i creditori di pari grado;
3) l'eccezione di nullità di protezione per violazione della normativa dettata a tutela del consumatore è rilevabile anche nel caso in cui questi sia obbligato mediante un contratto autonomo di garanzia e non mediante una fideiussione;
4) la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. deve ritenersi nulla ex art. 33 Codice del Consumo;
5) il termine "istanza" di cui all'art. 1957 c.c. si riferisce ai mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di consentire il pagamento.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA. MUTUO. DECRETO INGIUNTIVO. RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE PROVVISORIA ESECUTORIETA'.Il cessionario ...
02/03/2026

TRIBUNALE DI LA SPEZIA. MUTUO. DECRETO INGIUNTIVO. RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE PROVVISORIA ESECUTORIETA'.
Il cessionario del credito agisce, in via monitoria, ottenendo decreto ingiuntivo per l'importo di euro 411.419,93, oltre interessi di mora dal 1 gennaio 2016.
Rilevate, sulla base di apposita consulenza tecnica di parte, le anomalie inficianti il contratto di mutuo fondiario azionato, viene spiegata corrispondente opposizione.
Il Tribunale rigetta la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata dal ricorrente, "in ragione della necessità di verificare in sede istruttoria le contestazioni dell'opponente circa la quantificazione del credito" e dispone consulenza tecnica d'ufficio.
Al CTU viene chiesto di verificare se, nel mutuo controverso, risultino "determinate in modo specifico le condizioni economiche relative all'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, quantificando quest'ultima, in caso negativo, con applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 117 TUB.
Un sentito ringraziamento al dott. Roberto Marcelli per il prezioso supporto tecnico fornito.

Indirizzo

Via Augusto Bevignani, 9
Rome
00162

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:00
Martedì 09:30 - 19:00
Mercoledì 09:30 - 19:00
Giovedì 09:30 - 19:00
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