19/07/2024
CASO CRODSTRIKE-MICROSOFT- DATA BREACH- CHI PAGA?
La responsabilità civile ed il risarcimento del danno sono temi sempre più attuali.
Avevo affrontato questa tematica con la monografia pubblicata nel maggio 2024 dal titolo, complesso, “Responsabilità civile ex art. 82 GDPR, cosa cambia dopo la sentenza CGUE n. 300/2023”.
Oggi è accaduto l’ennesimo episodio che mette in pericolo i nostri dati personali.
Tante potrebbero essere le domande da porsi ma, la più emblematica secondo il mio punto di vista, è:
”Vogliamo ancora subire passivamente violazione di diritti inviolabili?”.
I rimedi ci sarebbero per tutelare i diritti fondamentali.
Uno per tutte la sentenza CGUE – Sezione Terza – del 14 dicembre 2023 che ha affermato:
“ L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.
L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile”.
Se è vero che in questa sentenza si parla di “timore” per un potenziale utilizzo abusivo di dati personali e che tale timore viene considerato “danno immateriale”;
-che si prende in considerazione un attacco informatico proveniente dall’esterno ad opera di “terzi”;
- che si afferma che il Titolare del trattamento (Microsoft nel nostro caso) non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona , per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi»
È ALTRETTANTO VERO CHE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA’ INTERNE O ESTERNE AD OPERA DI TERZI NELL’AVER CAGIONATO IL DATA BREACH, O DAL RIUTILIZZO DEI DATI
MICROSOFT E CRODSTRIKE SONO TENUTI SOLIDALMENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
TUTELARE UN DIRITTO E’ QUALCOSA CHE VA AL DI LA’ DI ASPETTI MERAMENTE RISARCITORI.
E' UNA QUESTIONE DI TUTELA DELLA NOSTRA IDENTITA'