Avv. Massimiliano Zuccaro

Avv. Massimiliano Zuccaro consulenza e tutela giurisdizionale, principalmente nelle materie regolate dal Diritto Amministrativ

Si riparte in presenza
20/04/2022

Si riparte in presenza

Comincia un altro ciclo professionale
16/03/2022

Comincia un altro ciclo professionale

02/10/2021

Ciò che lei afferma è una sciocchezza giuridica, è ridicolo 😂

Succede a Roma un condomino chiede all'Avvocato di presentare una proposta di candidatura per amministrare il condominio in cui abita, in quanto l'amministratore uscente deve essere revocato dopo 30 anni di asserita mala gestio.
L 'Avvocato in amicizia non solo accetta ma va addirittura in assemblea ad illustrare i termini della sua proposta e precisa di essere iscritto nell'albo degli Avvocati manche nell'albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia.
Tutti ascoltavano ed annuivano meravigliati che l'Avvocato fosse presente ad illustrare la propria candidatura.
Prima di votare le proposte dei vari candidati però un condomino che proponeva un suo candidato, si rivolgeva all'Avvocato col petto pieno di vento: ma lei è iscritto all'associazione degli amministratori di condominio?😂

L'Avvocato dopo aver tentato invano di spiegare che l'Avvocato deve rendere conto solo al Consiglio dell'Ordine, il condomino seccato replicava; non mi sento garantito da lei che. On è iscritto all'associazione degli amministratori di condominio.
La risposta dellAvvocato l'ho già data e sapete? Nessuno ha votato per lui😂
Da chi dovrebbe essere amministrato questo condominio?

In Cassazione con la dotazione
11/11/2020

In Cassazione con la dotazione

12/01/2020

Ai sensi dell'art. 41 bis della LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
il debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare, avente per oggetto la prima casa, in presenza di determinati presupposti, potrà ottenere l'assegnazione della stessa, con la rinegozoazione del mutuo e pagando il 75% della base d'asta. Il Mutuo ipotecario potrà avere la durata di anni 30 e cumunque non potrà superare l'8o.mo anno del beneficiario.
Lo studio Legale è disponibile per eventuali approfondimenti agli interessati che ne faranno richiesta.

Si rende noto che il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119Disposizioni urgenti in...
28/10/2018

Si rende noto che il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE
23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Di seguito una sintesi breve di alcuni articoli del provvedimento di interesse generale
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale:


- rottamazione ter: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione - viene varata una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

- stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 – i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;

- definizione agevolata delle controversie tributarie - le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione;

Lo studio sta mettendo appunto un servizio di consulenza ed assistenza per chi fosse interessato alla procedura di c.d. rottamazione dei carichi tributari, consegnati all'agente della riscossione.
di seguito il link per prendere visione della versione integrale del provvedimento normativo

Parole sante
24/11/2017

Parole sante

05/10/2017

Grande vittoria dello Studio Legale Zuccaro in materia di danni derivanti da esondazione

24/08/2017

Di seguito le linee guida determinate dalla Cassazione, in riferimento alla Legge 23 giugno 2017, n. 103.
1. Archiviazione e sentenza di non luogo a procedere (artt. 410-bis, 411 e 428 cod. proc.
Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai provvedimenti di archiviazione e alle sentenze di non luogo a procedere emessi dopo l'entrata in vigore della legge.
2. Ricorso personale dell'imputato (artt. 571, comma l, e 613, comma l, cod. proc. pen.).
La disposizione è applicabile ai ricorsi proposti personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge, anche se riferiti a provvedimenti emessi in data anteriore.
3. Ricorso del pubblico ministero su "doppia conforme" assolutoria (art. 608, comma 1bis, cod. proc. pen.).
La nuova disposizione, che limita il potere del pubblico ministero di ricorrere per cassazione, si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della legge.
4. Dichiarazione d'inammissibilità del ricorso "senza formalità di procedura" (art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen.).
La procedura semplificata d'inammissibilità del ricorso è immediatamente applicabile anche ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge, sempre che non sia stato ancora dato l'avviso di fissazione dell'udienza, mentre non è applicabile ai ricorsi per i quali sia stata già fissata l'udienza con avviso emesso nel vigore della precedente disciplina.
Il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità de plano è adottato, non dalla Settima Sezione, ma da appositi collegi delle sezioni ordinarie, con le forme e le modalità organizzative da stabilire con specifiche disposizioni tabellari.
5. Sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
L'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, con riguardo alla causa di inammissibilità del ricorso, si applica solo ai ricorsi proposti e dichiarati inammissibili dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, sulla base di criteri tendenzialmente uniformi con riguardo alle diverse cause di inammissibilità.
6. Avviso per la trattazione del ricorso per il quale è stata rilevata una causa di inammissibilità (art. 610, comma l, quarto periodo, cod. proc. pen.).
La nuova disposizione, circa la enunciazione della causa di inammissibilità rilevata "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso", non si applica ai provvedimenti di "assegnazione all 'apposita sezione" già emessi in data anteriore all 'entrata in vigore della legge di riforma.
Il Magistrato coordinatore dell'esame preliminare dei ricorsi, previa consultazione con i responsabili sezionali e col direttore del C.E.D., provvederà alla predisposizione di un modello-base di scheda per l'indicazione delle cause di inammissibilità, comune a tutte le sezioni ma adattabile alle specifiche materie trattate, e all'elaborazione di strumenti informatici per la redazione del relativo avviso.
7. Annullamento senza rinvio (art. 620, comma l, lett. l, cod. proc. pen.).
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.
8. Rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.
8-bis. Limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.)
Una specifica disposizione transitoria (art. l , comma 51, l. n. 103/2017) esclude l'applicazione delle nuove disposizioni nei procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
9. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pene).
La disposizione è applicabile anche ai provvedimenti emessi dalla Corte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ma rispetto ai quali il termine di 90 giorni dalla deliberazione non sia ancora scaduto.
10. Rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.)
La modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se non sia stata ancora fissata la relativa udienza.
11. Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.)
L'art. l , comma 3, della legge n. 103 del 2017 esclude che l'imputato possa chiedere, nel giudizio di legittimità, un termine per le condotte riparatorie.
12. Il rito per la trattazione dei ricorsi in materia di misure cautelari reali (art. 325, comma 3, cod. proc. pen.).
I decreti di fissazione dell'udienza relativi a ricorsi pendenti e non ancora fissati sono emessi, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, secondo il rito camerale "partecipato" ex art. 127 cod. proc. pen.
Per i ricorsi già fissati prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, per un'udienza da celebrare successivamente, la nuova disposizione non è applicabile e si applica il rito previsto dall 'art. 61 1 cod. proc. pen.

Garanzie?Trasparenza PuntualitàCompetenza
06/08/2017

Garanzie?
Trasparenza
Puntualità
Competenza

22/07/2017

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Ple. Clodio 18
Rome
00188

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