Studio Legale TRANI

Studio Legale TRANI Studio legale - Diritto di Famiglia e dei Minori, Diritto del Lavoro, Successioni, Diritto Fallimentare

Lo studio svolge la sua attività prevalentemente nel Diritto di Famiglia: separazioni consensuali e divorzi, adozioni, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, diritti ereditari; procedure per unioni civili, registrazioni convivenze di fatto, stipula accordi di convivenza, gestione di problematiche inerente i diritti e doveri delle famiglie di fatto anche a mezzo del gratuito patrocinio, de

lla difesa d’ufficio e dell’abilitazione alle difesa nelle controversie sull’adozione e sull’affidamento del minore; nel Diritto Civile in materia di Infortunistica stradale; Responsabilità professionale e civile del medico e della struttura sanitaria; gestione di problematiche relative a contratti di locazione e condominiali, recupero del credito in via stragiudiziale e giudiziale;
nel Diritto del Lavoro, fornendo al lavoratore l’assistenza nella fase precontenziosa e giudiziale e in ogni tipo di controversia nascente dal rapporto di lavoro subordinato e autonomo ivi compresa la gestione dei rapporti con il datore di lavoro (Azienda), le invalidità professionali; le cause di servizio, gli infortuni sul lavoro nonché ogni problematica relativa ad inquadramento professionale, rideterminazione delle voci retributive, licenziamenti e recesso, sanzioni disciplinari, invalidità temporanee e permanenti
nel Diritto Penale in particolare nella difesa dei minori ed in genere in tutti i reati contro la persona e contro il patrimonio, di reati tributari e societari;

Lo Studio ha ottenuto con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 27/07/2017 la qualifica di Esper...
06/10/2017

Lo Studio ha ottenuto con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 27/07/2017 la qualifica di Esperto in Diritto di Famiglia e dei Minori ai sensi del Regolamento sulla Formazione continua. Una grande soddisfazione dopo tanti anni di esperienza nel settore.

06/10/2017
06/10/2017

Con la rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 si è aperto un nuovo capitolo in tema di riconoscimento e determinazione del diritto all'assegno divorzile. Gli Ermellini con tale pronuncia hanno di fatto sancito l'abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come parametro per il riconoscimento dell'assegno all'ex in sede di divorzio. Dovrà invece essere dimostrata la mancanza di indipendenza e autosufficienza economica. La portata della pronuncia tuttavia è circoscritta al solo divorzio e non è applicabile in sede di separazione. Una scelta confermata già da un precedente provvedimento n. 12196/2017 con il quale la Corte aveva precisato che tra divorzio e separazione sussiste una differenza fondamentale poichè la separazione "non elide anzi presuppone la permanenza del vincolo coniugale".

06/10/2017

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che se il padre del minore è assente nella vita dello stesso e pertanto non contribuisce e non fornisce sostegno nello studio è tenuto a rimborsare alla madre le spese per le ripetizioni e l'iscrizione alla scuola privata se necessario, rimborso dovuto all'ex anche se si tratta di spese non concordate prima insieme

09/12/2016

CASS. ORD. 2485372016 La proprietà dell'immobile in cui la moglie vive incide sulla determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge. La Cassazione con una recentissima ordinanza ha stabilito che una volta individuato il coniuge economicamente più debole al quale spetta il mantenimento, x stabilire quali sono i criteri rilevanti nella sua determinazione ex art. 156 II comma c.c. si deve fare riferimento a tutti gli elementi di ordine economico tra i quali il godimento della casa familiare e l'esistenza di proprietà immobiliari. Nel caso di specie la Corte ha ridotto l'importo dell'assegno in favore della moglie poichè la stessa viveva in un immobile di sua proprietà.

25/11/2016

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Il Protocollo adottato invece tra L'ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Civitavecchia ha così' disciplinato il regime delle spese relative alla prole in mancanza di accordo tra genitori, visti i recenti arresti giurisprudenziali sul punto, fermo restando le peculiarità proprie di ogni singolo caso concreto: SPESE MEDICHE al 50% tra i coniugi (cure dentistiche, oculistiche, presso privati cure specialistiche e interventi chirurgici) solo se documentate e previamente concordate SPESE MEDICHE al 50% tra i coniugi da documentare e senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante effettuate presso strutture pubbliche; tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista SPESE SCOLASTICHE al 50% da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico SPESE SCOLASTICHE al 50% da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private; corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento corsi di recupero e lezioni private; materiale di inizio anno scolastico SPESE EXTRA SCOLASTICHE da documentare e che richiedono il preventivo accordo; tempo prolungato a scuola prescuola, postscuola, centro estivo attività sportive ed abbigliamento sportivo, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori.

21/11/2016

FORSE NON TUTTI SANNO CHE il Tribunale Civile di Roma già nel dicembre del 2014 ha sottoscritto un Protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati disciplinando in sede di separazione e divorzio quali sono le spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento dei figli: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione spese per tassescolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (antibiotici, antipiretici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche giornaliere organizzate dalla scuola, prescuolo, postscuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e quali le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e a carico di ciascuno al 50% a meno che non sia diversamente stabilito in accordo tra coniugi: iscrizioni e rette di scuole private, università pubbliche e private, spese di alloggio fuorisede, ripetizioni, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, automobili (minicar, motorino moto) spese di acquisto e manutenzione straordinaria; spese sportive compresa l'attrezzatura necessaria.

21/11/2016

CONTRASTO TRA GENITORI SU REGIME ALIMENTARE VEGANO DEL FIGLIO Il Tribunale di Roma con decreto del 29/10/2016 in ordine all'esistenza di un contrasto tra genitori in merito al regime alimentare del figlio (nel caso di specie la madre aveva imposto alla figlia un regime alimentare vegano anche a scuola) ha stabilito che essendo ila decisione sul regime alimentare dei figli una decisione rientrante tra quelle di maggior interesse così ex art. 337 c.c. deve essere assunta di comune accordo tra i coniugi. In caso di disaccordo, dopo aver valutato che non sussistono ragioni ostative di carattere medico che debbano imporre particolari restrizioni alimentari al figlio, occorre applicare "paramentri di normalità statistica, facendo riferimento alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l'educazione dei figli", sottolineando che il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l'introduzione nella dieta di qualsiasi alimento senza restrizioni".

Lo studio
19/09/2016

Lo studio

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