Avv. Stefano Morabito - Diritto Civile e Famiglia

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Le spese straordinarie per i figli devono essere determinate proporzionalmente al reddito dei coniugi e non al 50% secon...
16/06/2022

Le spese straordinarie per i figli devono essere determinate proporzionalmente al reddito dei coniugi e non al 50% secondo il principio generale in materia di debito solidale.

Di seguito una recente e molto interessante sentenza della Corte di Cassazione sulla tematica della ripartizione delle spese straordinarie tra gli ex coniugi.

Cass. civ., sez. VI-1, ord., 10 maggio 2022, n. 14813 Presidente Di Marzio – Relatore Scalia
Cass. civ., sez. VI-1, ord., 10 maggio 2022, n. 14813

Presidente Di Marzio – Relatore Scalia

Rilevato che:

1. F.P.M. ricorre con quattro motivi, ex art. 111 Cost., per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha in parte dichiarato inammissibile, perché tardivo e non rispettoso dei termini previsti per il procedimento camerale ex art. 739 c.p.c., come richiamato dall'art. 709-ter c.p.c., u.c., azionato in primo grado, ed in parte rigettato il reclamo dal primo proposto nei confronti dall'ex coniuge, M.J. , ed avverso il provvedimento n. 830 del 2020 con il quale il Tribunale di Siena aveva, tra l'altro, disposto che la spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia G. , rispondente al soddisfacimento di un interesse preminente della minore, fosse sostenuta nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre.

La corte di merito ha confermato la misura percentuale del concorso alle spese, apprezzando come corretto l'accertamento svolto dal primo giudice sui redditi dei genitori, valorizzando quello che veniva al reclamante dallo svolgimento dell'attività di avvocato e dalla proprietà di un prestigioso complesso immobiliare.

2. M.J. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

3. Con i quattro motivi il ricorrente deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte di appello con provvedimento abnorme ripartito l'onere delle spese straordinarie in una misura arbitraria e differenziata tra gli ex coniugi, genitori della minore, in violazione della diversa percentuale fissata in sede di divorzio ed in difetto di fatti sopravvenuti L. n. 898 del 1970, ex art. 9; b) violazione di legge, per non avere la corte di merito ritenuto il passaggio in cosa giudicata della diversa percentuale di contributo alla spesa straordinaria fissato nella ordinanza impugnata, che era comunque revocabile e modificabile ex art. 177 c.p.c.; c) motivazione apparente o viziata da contrasto irriducibile ed omessa valutazione di fatti decisivi per la decisione della controversia, per non avere i giudici del reclamo motivato su fatti sopravvenuti e modificativi che ne avrebbe legittimato la pronuncia; d) violazione della disciplina sulle spese di lite, non avendo la corte di merito, nel confermare le spese quantificate dal primo giudice, considerato che il reclamante era stato parzialmente vittorioso nella precedente fase di merito.

4. I motivi sono inammissibili perché rivalutativi del merito.

4.1. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia.

Ed infatti "in tema di riparto delle.pese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divoqiati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti" (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021).

L'applicazione dell'indicata regola, da valere nel rapporto tra condizioni reddituali dei genitori ed obbligo del contributo in favore dei figli, non determina, nella fattispecie in esame, alcuna pronuncia ultra petita, violativa dell'art. 112 c.p.c. o, ancora, in difetto di sopravvenienze, alcuna violazione dell'accertamento già effettuato nel giudizio di divorzio là dove si fissava, delle prime, un riparto al 50% tra i genitori.

Ed infatti, la novità dell'esborso, nella valorizzata consistenza avuta dalla spesa, e la cura dell'interesse del minore sottesa al riconoscimento della somma sono premessa sulla quale i giudici di merito hanno tenuto fermo il rimedio azionato, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., dal ricorrente che non può dolersi, per ciò stesso, del fatto che la percentuale di concorso alla spesa sia stata determinata in misura diversa da quella fissata in sede divorzile.

Vero è infatti che in seguito all'assunta iniziativa giudiziaria si è aperto un nuovo accertamento correttamente guidato dall'osservanza del richiamato principio ed ogni contestazione svolta, quindi, si fa portatrice di una inammissibile censura di merito.

4.2. La questione sulla intempestività del reclamo, perché inosservante dei termini lunghi di impugnazione ex art. 327 c.p.c., cui rinvia l'art. 709-ter c.p.c., u.c., è anch'essa inammissibile perché proposta in ricorso previa reiterazione di argomenti già correttamente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato la non azionabilità del rimedio per il recupero "pro-quota" di esborsi già integralmente sostenuti dal genitore a titolo di spesa straordinaria e tanto nella necessità di un diverso accertamento, pieno, da richiedersi, al più, in via monitoria.

5. Il terzo motivo resta assorbito; nella novità dello svolto accertamento e nella non configurabilità del preteso vincolo al rispetto della diversa percentuale di concorso alle spese fissata in sede divorzile, la prospettata questione della motivazione apparente definisce una censura non dotata di un proprio autonomo rilievo.

6. Il motivo sulle spese è poi inammissibile perché manca di autosufficienza non riportando i contenuti del decreto di primo grado nella parte in cui il tribunale avrebbe riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente sub specie dell'an" del rimborso pro-quota delle spese anticipate, con conseguente esclusione della soccombenza integrale, invece applicata nella disciplina delle spese di lite.

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo.

Dati oscurati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a M.J. le spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio.

15/09/2021

La funzione che assume l'assegno di mantenimento al coniuge nel caso di separazione e la differenza con l’assegno di divorzio

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ciò in quanto è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
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06/09/2021

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761 del 29/07/2021), con l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli senza passare obbligatoriamente dal notaio.
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Infortunio in palestra: quando e come puoi ottenere il risarcimento.Prassi ormai consolidata nelle palestre è quella di ...
26/03/2021

Infortunio in palestra: quando e come puoi ottenere il risarcimento.

Prassi ormai consolidata nelle palestre è quella di pagare una quota di iscrizione annuale comprensiva anche della quota assicurativa. Solitamente le polizze più utilizzate nei centri sportivi comprendono tutti o quasi gli infortuni che si possono verificare al suo interno.
Tuttavia, al momento dell’iscrizione è sempre bene informarsi e farsi rilasciare una copia delle condizioni di polizza per sapere come comportarsi in caso di infortunio.
Nelle palestre deve essere garantita la sicurezza della clientela, nel rispetto delle normative sia riguardo ai locali sia riguardo alla idoneità delle attrezzature utilizzate.
Il gestore della palestra ha l’obbligo di verificare e garantire gli standard di sicurezza innanzitutto attraverso una costante manutenzione.
Inoltre, lo stesso è responsabile anche rispetto al personale impiegato nel centro sportivo, in quanto coloro i quali ricoprono il ruolo di istruttori devono avere una adeguata formazione e, oltre ad insegnare talune attività, hanno anche il compito di vigilare affinché non si verifichino infortuni così come previsto dalla legge.
In caso di sinistro, presupposti per il risarcimento sono: che l’incidente sia avvenuto all’interno dei locali della palestra; deve essere dipeso da un fatto inevitabile; è necessario dimostrare che siano state adottate tutte le precauzioni e le misure di sicurezza richieste dal regolamento della palestra.
Altrimenti il rischio è che il sinistro possa essere addebitato alla condotta del solo cliente con il conseguente ve**re meno del diritto al risarcimento.
In caso contrario, se sono state rispettate tutte le precauzioni, la responsabilità cade interamente sul proprietario o gestore della palestra e bisognerà intraprendere un’azione per il risarcimento dei danni nei suoi confronti.
È bene evidenziare che il diritto al risarcimento non è mai scontato ed è sempre oggetto di una attenta valutazione da parte dell’assicurazione.
Vengono dunque valutate le modalità in cui si è verificato l’infortunio, se è avvenuto durante l’attività fisica o in un altro momento negli altri locali della palestra. Rilevante è anche capire se il danno è dipeso dall’attrezzatura utilizzata, ad esempio era fatiscente, oppure a causa di una negligenza addebitabile all’istruttore.
Se durante una sessione di body building svolta in una sala con l’istruttore il cliente cade e si frattura il gomito a causa del parquet sconnesso, la responsabilità è del gestore della palestra e il cliente ha diritto ad essere risarcito. Stessa cosa accade ove il cliente utilizzando un attrezzo, la lat machine ad esempio, si faccia male alla spalla in quanto il gancio dei pesi era usurato e durante la trazione si è spezzato. La responsabilità anche in questo caso è del gestore.
Al contrario, se l’infortunio è dipeso dal comportamento imprudente del cliente oppure a causa di un evento totalmente imprevedibile e non addebitabile al proprietario o gestore della palestra, né ai suoi dipendenti, all’infortunato non verrà risarcito alcun danno. Si pensi al caso di chi cada dalle scale della palestra per distrazione perché intento a guardare il cellulare oppure se nello spogliatoio, nonostante un cartello che avvisa di camminare con attenzione perché il pavimento è stato appena lavato, un cliente entra correndo e cade.
In questi casi, difficilmente si potrà addebitare alla palestra una qualche responsabilità.
In alcuni casi addirittura la polizza assicurativa sottoscritta può escludere il risarcimento, anche se l’infortunio è avvenuto all’interno del centro sportivo, in quanto prevede tassativamente che gli esercizi devono essere eseguiti solo alla presenza dell’istruttore di sala.
E si ritorna così al primo punto dell’articolo: è bene leggere sempre attentamente le condizioni della polizza al momento dell’iscrizione in palestra e, in caso di infortunio, agire prontamente per ottenere il giusto risarcimento.
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Incidente in auto: chi paga i danni al passeggero?La legge stabilisce che la persona trasportata può avvalersi dell’azio...
24/03/2021

Incidente in auto: chi paga i danni al passeggero?
La legge stabilisce che la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro.
In buona sostanza, il passeggero può rivolgersi direttamente all’assicurazione che copre il mezzo sul quale si trovava al momento dell’incidente stradale.
In alternativa, lo stesso potrebbe anche proporre la domanda all’assicurazione dell’altro veicolo essendo le due compagnie solidalmente responsabili e il diritto al risarcimento prescinde da una valutazione circa la responsabilità del sinistro dei due conducenti.
Ad esempio, il passeggero verrebbe risarcito anche se il conducente dell’auto ove si trovava il terzo trasportato dovesse essere ritenuto unico responsabile dell’incidente stradale.
Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve rivolgersi prontamente all’assicurazione dell’auto dove era trasportato e richiedere l’indennizzo dimostrando due circostanze:
• Che si trovava all’interno del veicolo al momento del sinistro. Tale circostanza può essere dimostrata tramite il verbale della polizia accorsa subito dopo lo scontro o con le dichiarazioni di eventuali testimoni;
• Di aver subìto dei danni fisici. Tale circostanza si può provare con i certificati medici e del pronto soccorso.
Non appena vengono accertati i danni subiti, a prescindere dai successivi accertamenti sulla dinamica del sinistro, la compagnia assicuratrice procede all’indennizzo in favore del passeggero.
Al riguardo la Cassazione ha statuito che «il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della rc-auto) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, deve dimostrare la propria qualità di trasportato e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili».
Infine, occorre ricordarsi sempre, al fine di non avanzare richieste infondate, che il passeggero ha diritto al risarcimento solo ove vi sia stato un sinistro che coinvolga almeno due veicoli, pur in mancanza di un urto materiale.
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L’Avvocato risponde: Buongiorno, sono divorziato e la casa coniugale venne assegnata alla mia ex moglie collocataria pre...
18/03/2021

L’Avvocato risponde: Buongiorno, sono divorziato e la casa coniugale venne assegnata alla mia ex moglie collocataria prevalente di nostro figlio allora minorenne. Adesso lui si è iscritto all’università in un’altra città dove ha preso una stanza in un appartamento insieme ad altri studenti fuori sede.
In considerazione dell’importante novità, posso chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare?

Caro lettore, le dinamiche familiari sono per natura soggette a mutamenti che vanno a colpire l’equilibrio relazionale, affettivo e sociale dei componenti della famiglia.
Il caso oggetto dell’odierno intervento riguarda l’assegnazione della casa familiare.
Questa rientra tra i provvedimenti adottati dal giudice in caso di separazione o divorzio dei coniugi volto ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico utile per una crescita serena.
Di conseguenza, il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione viene disposta, inoltre, quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio l’autonomia economica dei figli.
Dunque, ci viene domandato se la scelta del figlio di iscriversi all’università in un’altra città è presupposto sufficiente per ritenere reciso il legame con la casa familiare con conseguente revoca del diritto di abitazione del coniuge.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha sancito che uno dei presupposti rilevanti ai fini del mantenimento del suddetto istituto è la convivenza tra il genitore collocatario ed il figlio che deve consistere in una stabile abitazione dello stesso presso la casa familiare con solo eventuali ed occasionali allontanamenti per previ periodi. Ipotesi differente qualora il rientro del figlio a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità.
Per mantenere l’assegnazione della casa familiare è necessario quindi un collegamento stabile del figlio con l’abitazione assegnata al genitore.
La questione della permanenza del legame tra l’abitazione familiare ed il figlio, divenuto studente fuori sede, è stata oggetto di una recentissima pronuncia da parte del Tribunale Ordinario di Milano. Il caso sottoposto all’attenzione dal Tribunale vedeva un genitore chiedere la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare disposta in favore dell’altro genitore collocatario del figlio in quanto quest’ultimo, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si era da poco trasferito in una differente città e aveva iniziato il proprio percorso di studi.
Il coniuge non assegnatario evidenziava quindi il venir meno dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto sulla base del fatto che non sussisteva più il legame tra il figlio e l’abitazione familiare.
Nonostante la circostanza dell’avvio degli studi in altra città, il Giudice di merito ha ritenuto che, anche considerata la novità di tale trasferimento, il figlio certamente sarebbe rientrato nella sua casa nei periodi di interruzione delle lezioni, nei periodi di vacanze e anche durante l’anno nel fine settimana, non facendo pertanto ve**re meno il collegamento stabile con l’abitazione del genitore e la sussistenza della convivenza, rilevante non solo sotto il profilo dell’assegnazione della casa ma anche per la legittimazione attiva a ricevere l’assegno.
Secondo il Tribunale di Milano la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta sì la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, che deve però intendersi in senso ampio quando comunque sussista “un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo”. (in senso conforme cfr. ex multis Cass. 11320/2005)
Il trasferimento del figlio non esclude che lo stesso rientrerà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e gli impegni delle lezioni, in quella che è sempre stata la sua casa di riferimento presso il genitore con cui viveva per mantenere tutti i rapporti amicali e i legami parentali che ha tessuto nel suo territorio di riferimento.
Alla luce di quando sancito dal Tribunale di Milano si può quindi affermare che il semplice trasferimento del figlio, non economicamente autosufficiente, non legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione. Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.
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Rubrica: L’Avvocato risponde.Sono separato da oltre dieci anni. Verso mensilmente alla mia ex moglie un assegno di mante...
15/03/2021

Rubrica: L’Avvocato risponde.
Sono separato da oltre dieci anni. Verso mensilmente alla mia ex moglie un assegno di mantenimento in favore di mio figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie. Ho sempre curato il rapporto con mio figlio e ci vogliamo bene. Adesso che è diventato maggiorenne vorrei versargli direttamente la somma, anche a mezzo bonifico sul suo conto, senza passare per la mia ex. Come posso fare?

Caro lettore, quando i genitori si separano e sono presenti minori, di norma il giudice stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del figlio che il genitore non collocatario dovrà versare in favore dell’altro genitore.
Ciò viene stabilito in modo chiaro nel corpo del provvedimento insieme agli altri aspetti relativi la separazione.
Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento non può decidere, da sé, a chi dare i soldi, se cioè versarli al figlio o all’ex con cui questi convive.
Tuttavia, questa regola può essere derogata mediante l’intervento proprio del figlio divenuto maggiorenne. Quest’ultimo può agire in giudizio affinché il giudice modifichi il destinatario del pagamento e nomini quest’ultimo come legittimato a ottenere i soldi.
Pertanto, in mancanza di una espressa iniziativa del figlio maggiorenne, il genitore separato o divorziato tenuto al versamento del mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere di assolvere la propria prestazione versando l’assegno direttamente al figlio anziché all’ex.
Sarà quindi necessario un intervento del Tribunale, a modifica di quanto stabilito in precedenza, che autorizzi il padre a versare l’assegno direttamente nelle mani del figlio.
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Rubrica: L’Avvocato risponde Mia moglie ha iscritto la separazione in Tribunale e mi richiede un alto assegno di manteni...
11/03/2021

Rubrica: L’Avvocato risponde
Mia moglie ha iscritto la separazione in Tribunale e mi richiede un alto assegno di mantenimento. Posso essere costretto a pagare anche se lei è giovane, laureata e ho le prove che ha rifiutato almeno due offerte di lavoro perché considerate non adeguate alle sue aspettative?

Caro lettore, non sei il solo a dover affrontare la problematica di ex coniugi che decidono di rifiutare offerte di lavoro considerate non rispondenti alle loro professionalità, chiedendo poi il mantenimento all’ex in quanto non in grado di mantenersi.
La tematica è stato oggetto di numerose dispute nei Tribunali italiani, anche in considerazione del difficile ciclo economico in corso, con differenti risultati a seconda del caso e delle risultanze istruttorie.
Un importantissimo intervento della Corte di Cassazione mette ordine alla questione offrendo validi chiarimenti e, a mio avviso, responsabilizzando maggiormente gli ex coniugi.
Nel caso di seguito analizzato, la Cassazione accoglie le doglianze del marito: non spetta il mantenimento all'ex moglie laureata che rifiuta le offerte di lavoro che considera inadeguate perché troppo umili.
Nel corso del giudizio di separazione la Corte d'Appello accoglieva le richieste della moglie per quanto riguarda in particolare il riconoscimento di un sostanzioso assegno di mantenimento mensile di 1.000,00 euro.
Il marito non si arrende e si rivolge alla Cassazione contestando il riconoscimento alla moglie dell’assegno mensile di mantenimento in quanto la stessa non si era attivata fattivamente nella ricerca di un impiego. Anzi, l’ex aveva rifiutato diverse offerte di lavoro solo perché considerate non in linea con il profilo di una laureata.
La Cassazione accoglie le ragioni del marito precisando che il giudicante chiamato a decidere se riconoscere o meno l'assegno di mantenimento al coniuge separato deve valutare anche le sue potenziali capacità di guadagno, tenendo conto di ogni fattore individuale e ambientale, compresa la possibilità di "acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione."
Quindi, nella valutazione complessiva se riconoscere o meno un assegno di mantenimento non bisogna trascurare di considerare l'effettiva possibilità dell’ex coniuge di procurarsi da sola redditi adeguati, la volontà di attivarsi nella ricerca di un lavoro e le offerte d'impiego effettivamente respinte.
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Addebito al marito che si dichiara “single” su FacebookIl caso in esame farà certamente discutere: il marito si definisc...
08/03/2021

Addebito al marito che si dichiara “single” su Facebook

Il caso in esame farà certamente discutere: il marito si definisce "single" nelle informazioni di profilo su Facebook e il giudice gli addebita la separazione.
La moglie si era rivolta al Tribunale contestando al marito un disinteresse diffuso, una serie di assenze ingiustificate dall’abitazione anche in orario notturno, l’uso eccessivo del cellulare anche in luoghi appartati e, infine, la descrizione sul profilo Facebook dell’uomo come “single” insieme all’indicazione “mi piacciono le donne”.
Il marito si difendeva criticando la ricostruzione dei fatti della moglie, negando categoricamente di avere posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali tali da causare la frattura del vincolo.
Inoltre, lo stesso giustificava la cessazione della convivenza imputandola ai continui litigi con la moglie.
Svolta l’istruttoria, l’attenzione del Tribunale si è quindi incentrata in primis sul precedente della Cassazione del 2017 che stabiliva come nei giudizi di separazione per colpa rilevano anche quei comportamenti che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge e di come, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non solo dall'astensione da relazioni sessuali extraconiugali ma anche quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca.
Per il giudice è risultata significativa la circostanza relativa al profilo Facebook dell'uomo, nella parte in cui, in un periodo in cui era ancora coesione familiare, il marito si era definito "single" con l'annotazione “mi piacciono le donne”.
Dunque, chiarisce la sentenza, «le indicazioni contenute sul profilo Facebook dell'uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono tuttavia un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui pubblicamente è sin troppo palesemente rappresentano a terzi estranei un modo di essere o uno stato d'animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio».
Dopo aver sentito numerosi testimoni (tra cui i figli, i familiari della moglie e alcuni conoscenti), il giudice ha deciso che la separazione era addebitabile al marito.

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Aree di competenza

Lo Studio Legale offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nel settore del diritto di famiglia e del diritto civile. Diritto di famiglia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:


  • giudizio di separazione e di divorzio;

  • ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;

  • ricorso per l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori;