Avvocato Maria Rapino - Mediatore

Avvocato Maria Rapino - Mediatore Mediazione e negoziazione assistita costituiscono oggi lo strumento migliore per giungere in tempi b

Il mio studio legale è a disposizione di quanti desiderino informazioni chiare e dettagliate sulla mediazione e sulla negoziazione assistita, procedimenti stragiudiziali delle controversie nelle quali ho scelto da tempo di specializzarmi. Esse infatti costituiscono oggi lo strumento migliore per giungere in tempi brevi ad una soluzione soddisfacente dei problemi evitando un giudizio lungo e costos

o che può non assicurare il risultato desiderato. La mediazione e la negoziazione assistita hanno infatti una durata limitata nel tempo (in genere entro i sei mesi, contro la durata media di tre anni di un giudizio ordinario), sono articolati in maniera tale da consentire una partecipazione diretta della parte sia pure con l’assistenza e sotto la guida del proprio difensore, al suo interno possono essere affrontate tutte le questioni comprese nel diritto civile con un risparmio spesso significativo di tempo e di spese. Con un colloquio informale e sereno potrete effettuare una scelta consapevole del procedimento stragiudiziale che meglio risponde alle vostre esigenze. Ritengo essenziale il rapporto diretto con i miei assistiti, desidero che percepiscano che mi sto occupando di loro e non semplicemente di una questione giuridica

26/05/2016

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO
La cd Legge Cirinnà n.76 del 20/5/2016 ha introdotto una interessante normativa a salvaguardia delle coppie di fatto, messa in ombra dal maggior clamore destato dal riconoscimento delle unioni civili. Negli articoli da 36 a 67 la Legge chiarisce cosa si intenda per conviventi di fatto (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile), attribuisce loro i diritti previsti dal diritto penitenziario ed il reciproco diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia e/o di ricovero; disciplina finalmente la successione nel contratto di locazione, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale e la partecipazione del convivente agli utili dell’impresa familiare in cui presti lavoro.
La novità vera sta nella previsione del cd “contratto di convivenza” –da redigere a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato- con la quale i conviventi –che abbiano effettuato la registrazione presso l’Ufficio di Stato Civile- possono stabilire una comune residenza, disciplinare le modalità di contribuzione alla vita comune e scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni. Tale contratto va trasmesso a cura del professionista che lo redige e lo sottoscrive per autentica va trasmesso entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione al Comune di residenza della coppia, perché sia trascritto nel registro delle convivenze. L’accordo non può essere sottoposto a termini o condizioni e rimane efficace finché la coppia non decida di modificarlo (magari tenendo conto dei mutamenti della vita familiare o della condizione lavorativa ed economica) o quando uno dei partners non receda; dichiarazione da compiersi anche questa a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata secondo l’iter appena indicato.
Anche se molti vi vedono una sorta di trappola simile a quella che scaturisce dal matrimonio, è invece auspicabile guardare al contratto di convivenza come ad una opportunità di chiarezza e di prevenzione dei problemi: stabilire “prima” il contributo offerto da ciascuno in termini economici o lavorativi, quali bene debbano attribuirsi alla comunione della coppia e finanche le modalità di partecipazione alla vita familiare. A ben vedere, il contratto di convivenza ricorda molto da vicino il cd contratto prematrimoniale molto diffuso negli USA e sempre da noi guardato con diffidenza: fosse questo un primo passo in quella direzione, non sarebbe cattiva cosa.

17/02/2016

LA MEDIAZIONE: FARE DI NECESSITA’ VIRTU’.
Il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto nel nostro sistema giuridico la mediazione, definita quale incontro fra le parte guidate da un terzo imparziale al fine di trovare un accordo per la soluzione della lite. Per molte materie, il ricorso preventivo alla mediazione PRIMA di intraprendere il giudizio è addirittura condizione di procedibilità dell’azione: detto in parole povere, se non si tenta prima la mediazione si perde la causa.
Numerosi tribunali si sono orientanti nel senso di interpretare la richiesta di mediazione non come una semplice formalità da espletare prima di citare in giudizio la controparte; bensì come un vero e proprio strumento alternativo di risoluzione della controversia, nel quale le parti guidate dai rispettivi difensori devono impegnarsi per giungere ad un accordo. Non basta quindi convocare l’altro contendente avanti all’organismo di mediazione, mettersi seduti e dichiarare che non si vuole trattare; il solo atto formale, secondo molti tribunali (vedi Firenze, Verona, Milano, Roma fra i tanti) in questo modo la condizione di procedibilità non è soddisfatta e la causa è persa. Voglio fare particolare menzione della sentenza del 9/3/2015 con cui il Tribunale di Vasto ha motivato la dichiarazione di improcedibilità della domanda: in essa si dice che la norma impone di ritenere che la condizione è rispettata soltanto quando le parti si sono concretamente adoperate per accordarsi e che l’accordo è sfumato per insormontabili ragioni oggettive.
Ne consegue che se l’obbligo va rispettato dimostrando impegno e serietà nella trattativa, tanto vale sfruttare questo strumento –sicuramente perfettibile, ma non disprezzabile- per risolvere il problema in pochi mesi evitando le forche caudine di un processo lungo e costoso che potrebbe non dare il risultato sperato. Credo sia giunto il momento che gli avvocati cambino mentalità ed imparino a sfruttare al meglio la mediazione, facendo di necessità virtù: per sé e per la parte assistita.

MEDIAZIONE: può servire anche in casi come questi.http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/14/tassi-sui-mutui-truccati-le...
15/02/2016

MEDIAZIONE: può servire anche in casi come questi.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/14/tassi-sui-mutui-truccati-leuropa-non-pubblica-provvedimento-contro-le-banche-istituti-in-pericolo/2464570/

Altro che sofferenze e bail in. Per tutte le banche europee, e non solo per quelle italiane, c’è una grana che potrebbe costare, in teoria, centinaia di miliardi di euro e che la Commissione europea, in grave imbarazzo, non sa come gestire. Si tratta della gigantesca truffa sull’Euribor, il tasso di…

02/02/2016

FONDO DI SOLIDARIETA’ – ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I MINORI
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto diverse misure a sostegno della famiglia.
Quella che appare di maggior rilievo è contenuta nell’art.1 commi da 414 a 416 e riguarda il cd FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO. In sintesi è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo da destinare al genitore in stato di bisogno, nei casi in cui l’altro genitore non adempia all’obbligazione di pagare l’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice in favore dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap.
Teoricamente si tratta di una iniziativa lodevole, destinata finalmente a realizzare un sostegno efficace alla famiglia. In realtà, a ben leggere il testo della norma ci si rende conto che l’istituzione del Fondo è a dir poco risibile. Vediamo insieme perché:
1) esso è destinato ai soli coniugi separati, quindi non si applica ai divorziati ed alle coppie di fatto dopo la fine della relazione; con evidente disparità di trattamento fra le varie tipologie di coppie genitoriali e soprattutto dei figli
2) il sostegno economico vale soltanto per i figli minori o portatori di handicap, quindi non vi può avere accesso il genitore che si sta facendo carico delle spese di istruzione e di cura di un figlio maggiorenne “sano”
3) è necessario che il coniuge che intende accedere al Fondo dimostri di versare in stato di grave bisogno e che il genitore obbligato non versi l’assegno di mantenimento
4) l’accesso al Fondo non è in ogni caso diretto; per ottenere il sostegno è necessario proporre ricorso al Presidente del Tribunale competente per territorio, il quale dovrà valutare l’ammissibilità dell’istanza, compiere un minimo di istruttoria al fine di accertare se quanto allegato dal richiedente sia vero, verificare se sussistano i presupposti di legge per concedere l’accesso al fondo e –in caso di accoglimento- pronunciare decreto di accoglimento
5) tale decreto concede al richiedente una somma non superiore all’assegno non pagato dall’avente diritto ed è compito del Tribunale trasmetterlo al Ministero della Giustizia, che potrà rivalersi sul coniuge inadempiente
5bis) la norma non dice cosa accade nei casi in cui emerga dal ricorso che il coniuge obbligato sia irreperibile, elemento questo che impedisce la rivalsa, che è presupposto per accedere al fondo
6) da ultimo ma non meno importante, per il 2016 sono stati stanziati €250.000,00: cifra risibile che non potrà fare fronte alle domande.
Viene sempre più il sospetto che il Legislatore ci prenda in giro!

05/01/2016

UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE LA MEDIAZIONE? LEGGETE QUESTO ARTICOLO TRATTO DA LEX24 E FATEVI DUE CONTI: LA MEDIAZIONE COSTA DI MENO, E' PIU' RAPIDA E PUO' DARE RISULTATI SODDISFACENTI. UNA CAUSA CIVILE A QUESTO PUNTO PARE PROPRIO DI NO.

Giudice rinvia udienza al 2019, a Csm chiesto avvio pratica
Il Csm intervenga sul giudice della seconda sezione civile del tribunale di Taranto, Alberto Munno, che ha rinviato al 2019 la trattazione di una causa. Lo ha chiesto il consigliere laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin. “Celebro 1260 processi all'anno e nel triennio il futuro massimo di capacità lavorativa esigibile è già prenotato e esaurito da 500 altre cause più vecchie di questa” e l'ipotesi di lavorare di più è impraticabile anche perché “la Convenzione dei diritti dell'uomo vieta schiavitù e lavoro forzato”, ha scritto il giudice nel motivare la sua decisione, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera. Al Csm Zanettin sollecita una doppia iniziativa: l'apertura di una pratica in Prima Commissione “per valutare se l'improprio paragone con la schiavitù e il lavoro forzato dell'attività del magistrato , non comporti inevitabilmente un appannamento dell'immagine e del prestigio dell'ordine giudiziario”; e l' avvio di un altro fascicolo in Settima Commissione “per verificare il programma di smaltimento dell'arretrato civile predisposto dal presidente del tribunale di Taranto e il carico effettivamente esigibile” dal magistrato in questione.

14/12/2015

LA MEDIAZIONE: COSA NE PENSANO I TRIBUNALI
Ricordo brevemente che il D.Lgs. 28/2010 ed il successivo DM 180/2010 attuativo prevedono che per alcune materie sia obbligatorio esperire preventivamente la mediazione avanti ad un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia. Poiché la normativa, come sempre più spesso accade, è formulata in maniera non chiara ci si è chiesto quando ed a quali condizioni la condizione di procedibilità possa dirsi soddisfatta, evitando di incorrere nelle sanzioni previste dalla norma. Va infatti sottolineato che la parte che si sottragga alla mediazione può, anzi deve essere condannata al pagamento di una sanzione a favore dell’Erario (pari al Contributo Unificato dovuto per la causa) ed alla condanna alle spese per lite temeraria ex art.96 cpc. Quindi è importante stabilire QUANDO le parti hanno tenuto un comportamento conforme alla norma. A questa domanda stanno rispondendo con orientamento pressoché uniforme i Tribunali italiani, secondo cui non è sufficiente che entrambe le parti compaiano avanti al mediatore solo per dichiarare che non hanno intenzione di mediare. I Giudici sostengono infatti che la norma impone alle parti di provare effettivamente a trovare un accordo in mediazione, attraverso un confronto che deve essere trasfuso ai fini della prova nel verbale esteso dal mediatore. Cioè, non basta sedersi davanti al mediatore dicendo “no”, è necessario esporre le proprie posizioni, manifestare le proprie pretese / proposte e provare a raggiungere un accordo. Solo in questo caso la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta.
Non voglio soffermarmi sul punto se tale interpretazione sia conforme all’intento del Legislatore (ma direi di sì, visto che il D.lgs. ha finalità dichiaratamente deflattive del carico giudiziario), ma sulla convenienza per le parti a proseguire nella mediazione EVITANDO il giudizio avanti al Tribunale. Per dirla alla spiccia, dal momento che secondo i Tribunali italiani bisogna provare a mediare e non solo fare finta; tanto vale insistere e COOPERARE per raggiungere un accordo, avvalendosi dell’assistenza di un avvocato (obbligatoria) che veramente conosca la mediazione e sappia come operare in quel contesto sfruttandone le opportunità.

09/12/2015

LA MEDIAZIONE: PERCHE’ SCEGLIERLA
Capita spessissimo che la persona che si rivolge a me per un consiglio o un’assistenza di tipo legale manifesti forti perplessità, quando rappresento l’opportunità di tentare la strada della mediazione. La mediazione, resa obbligatoria in alcune materie dal D.Lgs.28/210 (successioni ereditarie, locazione, comodato tanto per citarne alcune) viene infatti interpretata dai più come un passaggio obbligato prima di intraprendere una causa e trovare un giudice che accolga senza ba***re ciglio tutte le nostre richieste; un gradino che si aggiunge ai tanti che ci separano dalla lezione che vogliamo infliggere al nemico. Credo che proprio qui risieda la natura della mediazione: potrei ricordare che una mediazione richiede una spendita materiale ed emotiva migliore, che può garantire un risultato più rapido; ma lo spirito dell’istituto è ben diverso. Occorre infatti considerare che oggi come oggi un giudizio civile dura mediamente, per il solo primo grado, circa tre / quattro anni e che in questo periodo le parti sono chiamate a sostenere un costo economico notevole; cui si aggiunge, spesso sovrastandolo senza che ci si renda conto, un costo emotivo ancor maggiore. L’incertezza sull’esito della causa, il dover attendere anni prima che si giunga alla soluzione del problema hanno infatti un costo ancora maggiore rispetto a quello economico; senza che in giudizio possano essere portate aspettative e timori, di cui non importa nulla a nessuno, soprattutto al giudice. Al contrario, in mediazione si possono esprimere timori, aspettative e pretese, si possono formulare proposte di accordo magari non strettamente connesse alla soluzione giuridica del problema, ma tali da assicurare un vero appagamento dal punto di vista economico ed emotivo. Mi rendo conto che per tanti Colleghi è difficile cambiare mentalità dopo decenni di professione, ma io mi sono convinta che la mediazione vada affrontata non come una tappa inevitabile della lite, ma come una risorsa utile e produttiva. Perché non provare?

30/11/2015

LA MEDIAZIONE – UNA OPPORTUNITA’
Con il D.Lsg. 28/2010 (poi ritoccato con interventi successivi) è stato introdotto nel nostro sistema l’istituto della mediazione, finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole volto a risolvere una controversia. Per alcune materie, quali condominio patti di famiglia successioni ereditarie divisioni (per dirne alcune) la mediazione è “condizione di procedibilità dell’azione”; cioè, prima di proporre il giudizio è obbligatorio rivolgersi ad un ente riconosciuto dal Ministero della Giustizia al quale appunto va presentata l’istanza di mediazione. Tralascio gli aspetti tecnici, che per il momento non ci interessano, per soffermarci sulla utilità di tale istituto. Anche se molti miei colleghi la considerano un obbrobrio e un inutile impiccio che precede la causa, io guardo con favore a questo istituto; certo, il Legislatore poteva fare di meglio, ma da tempo in Italia non si vedono leggi fatte come si deve. I vantaggi della mediazione sono molti e li elenco sommariamente.
La durata: la mediazione, se le parti interessate ci arrivano con la giusta predisposizione mentale, può consentire di risolvere in tre /quattro mesi un problema mentre una causa di tribunale dura mediamente non meno di tre anni. I costi: sono decisamente inferiori a quelli di un giudizio ordinario, sia per quanto riguarda le spese vive di contributo unificato marche da bollo e diritti di cancelleria, sia per quanto riguarda il compenso del difensore, la cui assistenza è obbligatoria anche in questa sede; senza dimenticare il credito di imposta che si acquisisce quando si sceglie la via della mediazione e l’eliminazione dell’imposta di registro fino al valore di €50.000,00. Ma c’è di più: nella mediazione, che è libera dalle formalità di un giudizio, le parti coinvolte possono far valere anche ragioni e motivazioni di natura personale, emotiva (che hanno la loro importanza nelle scelte chiamate ad effettuare) che davanti al giudice non trovano spazio. E soprattutto ci si risparmia lo stillicidio di una causa che non finisce mai: l’aiuto di un bravo mediatore e di un avvocato che abbia saputo comprendere l’utilità di una buona mediazione consentono infatti di risolvere il problema in tempi più che ragionevoli e di liberarsi dell’ansia sull’esito di un giudizio, che non è detto porti il risultato sperato nei tempi utili e necessari. Io la consiglio.

23/11/2015

LO STATUS UNICO DI FIGLIO: LA SOLITA RIFORMA A META’
Con la legge 219/2012 ed il D.Lsg. 154/2013 il Legislatore italiano, cedendo alla fine alle pressioni provenienti dalla CEDU ed in ossequio all’adesione ai trattati internazionali (Carta di Nizza) ha unificato lo status di figlio. E’ così venuta meno la triste distinzione tra figli nati da coppie coniugate e coppie di fatto, equiparando dal punto di vista sostanziale il complesso di diritti endofamiliari ad essi riconosciuti. Per effetto della normativa, anche i figli di genitori non coniugati hanno acquisito quindi un rapporto giuridico di parentela con i nonni, gli zii e via discorrendo, cui si connettono il diritto ad essere assistito affettivamente ed economicamente da questi se i genitori ne sono per qualunque motivo impediti; nonché il diritto a succedere ai congiunti, anche attraverso l’istituto della rappresentazione. Purtroppo il Legislatore, come sempre più spesso accade quando si affronta il tema della famiglia, si è fermato a metà strada, operando tale equiparazione solo a livello sostanziale. La tutela processuale non c’è. Infatti, mentre i giudizi relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli nati da genitori coniugati seguono le norme del processo ordinario, ai figli naturali è riservato il cd procedimento camerale, che si caratterizza per la pressoché totale mancanza di istruttoria. Di fatto questa diversità di rito si traduce in una riduzione della tutela dei diritti del minore: nel procedimento camerale non sono previsti i cd provvedimenti provvisori, il cui scopo è quello di assicurare una tutela transitoria in attesa della decisione, non c’è spazio per una vera istruttoria e per le indagini sulla capacità genitoriale dei genitori quando il nucleo familiare presenti elementi di criticità. Gli effetti negativi di questa scelta stanno diventando sempre più palesi e vistosi e soltanto la sensibilità del singolo magistrato a volte può mitigarli, assicurando al minore nato nella coppia di fatto la medesima tutela assicurata alla famiglia convenzionale, attraverso alcune forzature della procedura. L’unicità della tutela sarebbe invece essenziale nel momento storico in cui le coppie di fatto sono quasi pari alle coniugate ed in cui stanno aumentando le cd “coppie liquide”, quelle cioè che arrivano alla procreazione in maniera casuale senza che si sia veramente instaurato un legame sentimentale consistente: per questi figli la tutela dei diritti legati allo status rischia di rimanere solo una parola senza effetti pratici.

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