03/08/2022
Raccomandare non è reato. Traffico di influenze illecite: esclusa la rilevanza penale della c.d. raccomandazione
Con sentenza n. 30564 del 18 maggio 2022, depositata il 2 agosto 2022, la quinta sezione penale ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p. è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182, secondo cui "in tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito"; nonché, Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, che ha affermato: "in tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente").
Da tale impostazione discende che la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, risponde del delitto di truffa e non di quello in esame (Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2021, n. 26437, caso in cui è stata sottolineata la generica indicazione al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblici) servizio al punto tale da non poter essere certi del riferimento, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate). Non vi è alcun dubbio che la punibilità del privato, nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 346-bis c.p., si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore e il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione; solo in tal caso, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore attraverso modalità decettive, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale. Inoltre, la disposizione incriminatrice descrive la condotta in termini di "far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale" nella duplice prospettiva quale "prezzo della propria mediazione illecita" verso il soggetto qualificato, oppure "per remunerarlo". Sia la mediazione a pagamento sia la mediazione gratuita, ma remunerativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono correlate "al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".
Peraltro, il collegamento di entrambe le forme di mediazione alla prospettiva di una distorsione dell'attività della Pubblica Amministrazione, in una direzione lesiva del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, rappresenta l'unica chiave di lettura in grado di conciliare la fattispecie con il principio di offensività, evitando interpretazioni dilatative, che finirebbero per incriminare automaticamente tutte le forme di consulenza, assistenza professionale o comunque di interlocuzione non gratuita con la Pubblica Amministrazione, il che sì porrebbe in stridente contrasto con le forme di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. Come osservato all'esito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1 ha inserito nel codice penale l'art. 346-bis, l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire condotte prodromiche a fatti di corruzione, prevenendone la consumazione, il che, tuttavia, appare evidente in relazione alla mediazione in cui il denaro o il vantaggio patrimoniale è promesso o conferito per remunerare il soggetto qualificato a cui viene chiesto un atto contrario ai suoi doveri; in tal caso, se il mediatore riesce a convincere il pubblico agente ad entrare in un patto corruttivo, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis c.p.. Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, data o promessa, della mediazione illecita, la condotta integra il reato solo se diretta ad un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere "indebito" della dazione, o della promessa, da parte del privato e, soprattutto, alla luce della connotazione della mediazione stessa, definita illecita dal legislatore. Può concludersi, quindi, che l'interpretazione più plausibile deve essere orientata nel senso dì ravvisare il delitto di traffico di influenze soltanto se la condotta sia funzionale a convincere il destinatario della pressione a compiere atti contrari ai suoi doveri o ad omettere un atto conforme ai doveri che su di luì incombono. Cosi ricostruita la fattispecie, appare evidente come alla stessa non siano in alcun modo ascrivibili le così dette raccomandazioni, certamente non incriminabili dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti contra legem da parte di un pubblico ufficiale, si è già al dì fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente. Ne discende che se un soggetto interviene gratuitamente per perorare una violazione dì legge da parte della Pubblica Amministrazione, non può essere ritenuto incriminabile in base all'art. 346-bis c.p., né in virtù dì altre norme, se la "raccomandazione" non viene accolta, in quanto si tratterebbe, al massimo, ad un'istigazione non accolta, ai sensi dell'art. 115 c.p.. Se, invece, l'intervento induce il soggetto qualificato a commettere un reato, si avrà concorso in detto reato. Il reato di cui all'art. 346-bis c.p. si concretizza quindi, quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione, sfruttando le relazioni esistenti col soggetto qualificato, destinatario della pressione; la punibilità del traffico di influenze illecite prescinde, naturalmente, dall'esito dell'intervento, in quanto se viene ottenuto il risultato illecito si pone, evidentemente, l'ulteriore problema del possibile concorso di reati. Conclusivamente, la disposizione realizza una tutela supplementare a garanzia della legalità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività dei pubblici poteri, nella prospettiva a suo tempo sollecitata in adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche alla corruzione o, comunque, rivelatrici di interferenze retribuite di soggetti tendenti a deviare l'attività della P.A. verso obiettivi contrari alla legge.
Magistrato Valerio de Gioia