Studio Legale Cirolla

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09/09/2022

Cassazione Penale, Sez. III, 7 settembre 2022 (ud. 15 luglio 2022), n. 32917 Presidente Ciampi, Relatore Dawan In tema di

31/08/2022

Avvocati di oggi: Cathy La Torre
L’avvocatura è una professione o una missione?
“Io intendo la professione nel pieno della sua funzione sociale. L’avvocatura è una delle tre professioni citate dalla Costituzione insieme a medici e magistrati. Intesa come lotta contro l’ingiustizia e per l’affermazione dei diritti”.

31/08/2022

L’avvocato Marazzita è duro con la categoria: “Gli avvocati sono una folla di autarchici a cui non importa nulla. Anche gli avvocati hanno delle colpe. Nella maggior parte dei casi sono degli individualisti che badano solo ai propri interessi e se ne fottono dei cittadini”.
Avvocato Marazzita, qual è lo stato della giustizia italiana?
“È comatosa. In ambito penale da almeno trent’anni, ovvero da quando è stato introdotto il nuovo codice. Da allora la devastazione giudiziaria si è acuita ancora di più”.
Il risultato principale, ovviamente in negativo, pare essere la creazione di processi dai tempi biblici…
“I tempi sono un alibi, come lo è ad esempio il tema delle intercettazioni. Serve un processo penale che sia protettivo nei confronti degli imputati e delle vittime. Il codice in vigore non è riuscito a garantire nulla ai primi e molto poco alle parti offese, anche se queste ultime sono ormai diventate il centro del processo. Ma il processo deve focalizzarsi sull’imputato, che ne è l’unico e vero protagonista. Il processo penale è stato devastato”
In Italia esiste ancora lo stato di diritto?
“Assolutamente no, è ormai ben lontano da noi. È stato culturalmente abbandonato dalla politica e dalla magistratura. A proposito di magistratura, non so quanti casi Palamara ci debbano essere affinché si capisca che si tratta di un’associazione corporativa che bada solo ai suoi interessi. Non gliene importa niente dei cittadini. Ma tutto ciò dura da trent’anni. Non è nato con Palamara e ho paura che non morirà con Palamara”.
Il nostro sistema giustizia è riformabile?
“Con una politica e una magistratura così poco capace e così poco adeguata al livello di civiltà che questo paese merita, la vedo dura”.
In tutto ciò, qual è il ruolo degli avvocati?
“Non contano quasi mai niente, ma semplicemente perché sono una folla di autarchici a cui non importa nulla. Anche gli avvocati hanno delle colpe. Nella maggior parte dei casi sono degli individualisti che badano solo ai propri interessi e se ne fottono dei cittadini. Di conseguenza sono i migliori alleati dei magistrati, perché anche a loro fa comodo che il sistema continui ad essere così come è”. (estratto intervista del 23 luglio 2020 a Tuscia Web)

30/08/2022

Raffaele Della Valle e l’arringa per Enzo Tortora.
Il primo settembre 1986 l’avvocato Raffaele Della Valle pronuncia l’arringa di difesa nel processo di appello a Enzo Tortora condannato in primo grado a 10 anni e sei mesi di reclusione.
L’arringa dura 7 ore e il penalista smonta punto su punto il castello costruito nei confronti di Tortora.
“Se le vostre coscienze diranno di condannare Enzo Tortora, noi avvocati ci piegheremo. Se malauguratamente Tortora dovesse essere condannato, soffriremo tutti insieme perché sapremo noi soli che una grossa ingiustizia è stata commessa ai suoi danni.
Noi non abbiamo paura di voi, ma per voi. Perché non vorremmo che un giorno lontano risonasse nelle vostre coscienze quel dubbio insinuato da tanti intellettuali: e se Tortora fosse innocente?
Quello sarebbe un giorno tremendo che non auguro a nessuno, neppure al più acerrimo dei nemici e neppure a voi che siete i nostri giudici e che pronuncerete una sentenza giusta in nome del popolo italiano“-
Enzo Tortora parlerà l’11 settembre concludendo rivolto ai giudici: “Io sono innocente. Spero con tutto il cuore che lo siate anche voi”.

03/08/2022

Raccomandare non è reato. Traffico di influenze illecite: esclusa la rilevanza penale della c.d. raccomandazione
Con sentenza n. 30564 del 18 maggio 2022, depositata il 2 agosto 2022, la quinta sezione penale ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p. è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182, secondo cui "in tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito"; nonché, Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, che ha affermato: "in tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente").
Da tale impostazione discende che la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, risponde del delitto di truffa e non di quello in esame (Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2021, n. 26437, caso in cui è stata sottolineata la generica indicazione al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblici) servizio al punto tale da non poter essere certi del riferimento, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate). Non vi è alcun dubbio che la punibilità del privato, nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 346-bis c.p., si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore e il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione; solo in tal caso, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore attraverso modalità decettive, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale. Inoltre, la disposizione incriminatrice descrive la condotta in termini di "far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale" nella duplice prospettiva quale "prezzo della propria mediazione illecita" verso il soggetto qualificato, oppure "per remunerarlo". Sia la mediazione a pagamento sia la mediazione gratuita, ma remunerativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono correlate "al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".
Peraltro, il collegamento di entrambe le forme di mediazione alla prospettiva di una distorsione dell'attività della Pubblica Amministrazione, in una direzione lesiva del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, rappresenta l'unica chiave di lettura in grado di conciliare la fattispecie con il principio di offensività, evitando interpretazioni dilatative, che finirebbero per incriminare automaticamente tutte le forme di consulenza, assistenza professionale o comunque di interlocuzione non gratuita con la Pubblica Amministrazione, il che sì porrebbe in stridente contrasto con le forme di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. Come osservato all'esito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1 ha inserito nel codice penale l'art. 346-bis, l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire condotte prodromiche a fatti di corruzione, prevenendone la consumazione, il che, tuttavia, appare evidente in relazione alla mediazione in cui il denaro o il vantaggio patrimoniale è promesso o conferito per remunerare il soggetto qualificato a cui viene chiesto un atto contrario ai suoi doveri; in tal caso, se il mediatore riesce a convincere il pubblico agente ad entrare in un patto corruttivo, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis c.p.. Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, data o promessa, della mediazione illecita, la condotta integra il reato solo se diretta ad un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere "indebito" della dazione, o della promessa, da parte del privato e, soprattutto, alla luce della connotazione della mediazione stessa, definita illecita dal legislatore. Può concludersi, quindi, che l'interpretazione più plausibile deve essere orientata nel senso dì ravvisare il delitto di traffico di influenze soltanto se la condotta sia funzionale a convincere il destinatario della pressione a compiere atti contrari ai suoi doveri o ad omettere un atto conforme ai doveri che su di luì incombono. Cosi ricostruita la fattispecie, appare evidente come alla stessa non siano in alcun modo ascrivibili le così dette raccomandazioni, certamente non incriminabili dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti contra legem da parte di un pubblico ufficiale, si è già al dì fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente. Ne discende che se un soggetto interviene gratuitamente per perorare una violazione dì legge da parte della Pubblica Amministrazione, non può essere ritenuto incriminabile in base all'art. 346-bis c.p., né in virtù dì altre norme, se la "raccomandazione" non viene accolta, in quanto si tratterebbe, al massimo, ad un'istigazione non accolta, ai sensi dell'art. 115 c.p.. Se, invece, l'intervento induce il soggetto qualificato a commettere un reato, si avrà concorso in detto reato. Il reato di cui all'art. 346-bis c.p. si concretizza quindi, quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione, sfruttando le relazioni esistenti col soggetto qualificato, destinatario della pressione; la punibilità del traffico di influenze illecite prescinde, naturalmente, dall'esito dell'intervento, in quanto se viene ottenuto il risultato illecito si pone, evidentemente, l'ulteriore problema del possibile concorso di reati. Conclusivamente, la disposizione realizza una tutela supplementare a garanzia della legalità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività dei pubblici poteri, nella prospettiva a suo tempo sollecitata in adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche alla corruzione o, comunque, rivelatrici di interferenze retribuite di soggetti tendenti a deviare l'attività della P.A. verso obiettivi contrari alla legge.

Magistrato Valerio de Gioia

30/07/2022

Avvocati di altri tempi: Enrico de Nicola
A Castel Capuano, il vecchio tribunale di Napoli, c’è una lapide con impresse le parole pronunciate da Enrico de Nicola per richiedere di essere nuovamente iscritto all’Albo professionale avendo lasciato la Suprema Magistratura della Repubblica: “Chiedo di far ritorno in quell’Albo dal quale uscendo mai ci si innalza e nel quale rientrando mai si scende”.
Retoriche di altri tempi. E’ vero, ma di questi tempi o Signore, salvaci la retorica.

28/07/2022

La condotta processuale dell’imputato che preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29659 dell’11 maggio 2022, depositata il 25 luglio 2022, ha affrontato il tema della valutazione del comportamento processuale dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Suprema Corte ha stabilito che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 c.p.. (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 28388).
Peraltro, con riferimento all'espresso disvalore attinente al comportamento processuale "non collaborativo" posto in essere dal ricorrente, se è incontestabile che l'imputato non è perseguibile per il mendacio, ciò non equivale a valutare in modo asettico la condotta processuale che pervada e "neutralizzi" tutti gli aspetti di valutazione che il giudice può e deve compiere ai fini dello scrutinio sulla condotta processuale serbata dall'imputato anche agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 c.p.. In altri termini, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato - a differenza di altri ordinamenti che al contrario prevedono la garanzia del nemo tenetur, ma l'obbligo, ove si scelga la via della dichiarazione, di affermare il vero - ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti ad ogni effetto giuridico.
Non è un caso, d'altra, parte, che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai da tempo consolidata nell'affermare come anche agli effetti del sindacato sulla prova l'alibi falso (e non semplicemente fallito) può essere valutato come elemento indiziario a carico dello stesso dichiarante (ex multis Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118; quale elemento ostativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 47756). In ciò dimostrando come sia lo stesso ordo iudiciorum a legittimare in termini di disfavore la valutazione delle false dichiarazioni di chi rivesta una posizione soggettiva diversa dal testimone.

26/07/2022

Avvocato: le 12 regole morali
1. - Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscìenza e pel decoro.
2. - Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.
3. - Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta all’avvocato l’obbligo della restituzione.
4. - Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno con cui si trattano le cause proprie.
5. - E’ necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.
6. - La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.
7. - L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.
8. - Non é lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori a’ suoi talenti, alle sue forze, e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
9. - La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
10. -. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza, si carica dell’obbligazione di rifar tutti i danni al suo cliente.
11. - Nel difender le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.
12. - I requisiti di un avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori “Degli obblighi de’ giudici, avvocati, accusatori e rei”, Sellerio Palermo, 1998)

23/06/2022

[a cura di Guido Stampanoni Bassi] Tribunale di Bari, Sez. I, Ordinanza, 22 giugno 2022 Giudice dott. Antonio Donato Coscia

Indirizzo

Piazza Cavour
Rome
00193

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