20/07/2026
Oggi sul Il Sole 24Ore🗞️ la mia nota a commento su Ordinanza Nr.21139/26, che ha specificato come le somme ricevute dai figli e versate loro da un genitore- in adempimento di un obbligo disposto dal Giudice della famiglia -sono garantite dalla natura “sostanzialmente alimentare” di tale assegno perequativo. Ne consegue come nel caso di una successiva modifica dell’obbligo, quanto ricevuto dal figlio per il passato non può essere richiesto , dal genitore obbligato “in restituzione”, né può essere compensato con il residuo obbligo di mantenimento”. La tutela del diritto del minore è l’onore in capo ai genitori, disposti dal Codice Civile, vengono così chiariti.