Studio Tecnico Geometri Metalli - Papa

Studio Tecnico Geometri Metalli - Papa Pratiche Tecniche (Roma) - Tel. 348.6704440

Consulenze e servizi tecnici per privati e aziende, dal rilievo alla progettazione, passando per l’ottenimento dei permessi necessari per gli interventi edili, l’eventuale accatastamento, e comunque tutte le altre pratiche comunali, , catastali, APE, ASL, VVF, condono, ed urbanistica in genere.

La nostra geometra Valentina Metalli invitata in una riunione tecnica ✏🏡
04/06/2019

La nostra geometra Valentina Metalli invitata in una riunione tecnica ✏🏡

03/06/2019

Appartamento a Roma Sud (Grotta Perfetta-Rinnovamento) 😀🏡

22/05/2019

Come vendere casa ? I consigli, cosa fare e non fare.

Quale è il reale valore di mercato della nostra abitazione e cosa dobbiamo fare se abbiamo intenzione di venderla ?“

Quasi mai il "fai da te", gli annunci pubblicati a raffica, sono l'ideale per arrivare all'obiettivo sperato. Nella maggior parte dei casi è grazie ad un professionista se riusciamo a realizzare la compravendita.

Il primo passo è accertarsi che l’immobile possa essere venduto e che :
- sia in regola con gli strumenti urbanistici,
- non siano presenti vincoli di carattere giuridico
- far stabilire il valore corretto sul mercato dell'immobile da professionisti e non in base all’affetto che abbiamo verso la casa
- documentazione da reperire : titolo di provenienza, planimetrie catastali ed urbanistiche, visure aggiornate, A.p.e.

Gli errori da non commettere :

- Mai sbagliare il prezzo di vendita

- E' bene sempre evitare di dare l'immobile in vendita a più agenzie immobiliari per non parlare poi dell’annuncio da privato. I privati molto spesso tendono a fare questi errori inserendo il proprio immobile in portali di poco valore, con foto di scarsa qualità che vanno a sminuire di conseguenza il valore percepito dal potenziale acquirente. Per poi non parlare di quanta perplessità si viene a causare ai potenziali clienti quando vedono molteplici annunci dello stesso immobile in vendita da più agenzie con prezzi diversi, metrature diverse, ubicazioni inesistenti e molto altro ancora.

La forza del mandato in esclusiva

- Il mandato di vendita in esclusiva si basa sul reciproco impegno delle parti che lo sottoscrivono. Aiutare a vendere una casa non deve essere un’opera di convincimento o seguire una gara al ribasso. Un immobile è un bene complesso, che richiede dedizione e la giusta motivazione per essere venduto e valorizzato. Un’agenzia che prende qualunque casa da vendere anche senza mandato difficilmente potrà seguirle tutte in modo professionale. Forse non ne cura realmente nessuna.

Come capire se un agente immobiliare dice la verità.

- Un cliente che chiama un agente immobiliare immagino che chiami prima di tutto chi ha delle referenze, chi ha dimostrato risultati. Non ci si deve fidare di chi fa poche domande, l’agente immobiliare deve sapere tutto sull’immobile che dovrà andare a vendere. Mai affidarsi a chi fa valutazioni approssimative. Molto spesso agenti immobiliari pur di portare un incarico alla agenzia per la quale lavorano dicono ai venditori prezzi alti, “non reali” così da allettarli nella firma dell’incarico, dopo di che spariranno come disertori o li richiameranno ogni settimana per abbassargli il prezzo facendo diventare la vendita snervante.

Chiedete sempre all’agente quale sarà la sua strategia e dove andrà ad investire principalmente per la vendita dell’immobile. Non fidatevi di chi chiede poco. Normalmente un professionista lavora al 3 per centro di provvigione. Tale provvigione la dovrà investire in servizi di marketing e via discorrendo così da velocizzare la vendita. Chi lavora all'uno per cento cosa investirà nell’immobile da vendere ? Fate caso se vi chiederà la firma di un mandato esclusivo. Se non lo farà sarà l’agente immobiliare per primo a non credere nella vendita del vostro immobile. Diffidate di un agente immobiliare che dice solo bello bello e non fa obbiezioni. Quello che dico sempre è che la compravendita di una casa è un evento da vivere in serenità.

Fonte : arezzonotizie.it

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Vuoi aprire una porta sul pianerottolo condominiale ? 🏘Leggi qui sotto 👀Ti sarà utile👍 Se vuoi approfondire, Invia un me...
20/05/2019

Vuoi aprire una porta sul pianerottolo condominiale ? 🏘

Leggi qui sotto 👀Ti sarà utile👍

Se vuoi approfondire, Invia un messaggio 📨

Lunedì...🙂Certificato di Destinazione Urbanistica, fatto 💪Per chi puó essere utile : l'ufficio è sopra la famosa scalina...
11/03/2019

Lunedì...🙂
Certificato di Destinazione Urbanistica, fatto 💪

Per chi puó essere utile : l'ufficio è sopra la famosa scalinata dell'Eur 👍, accanto al bar Palombini ☕

Buona settimana 😃

06/03/2019

Sai Veramente in base alle "carte urbanistiche" se il tuo immobile ha delle irregolarità edilizie ?

Quando il Comune è tenuto a risarcire l’acquirente di una casa se l’edificio risulta essere abusivo parzialmente o totalmente ?

Questo è emerso da una recente Sentenza del 19/02/2019 (la n. 4889/2019) della Corte di Cassazione.

Il fatto nasce da un imputato di abusivismo da parte del Comune dove aveva acquistato una casa e che ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) del Comune stesso, accusandolo di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.
Il citante ha esposto, in particolare, di aver acquistato un appartamento facente parte di detto fabbricato, facendo affidamento sia sulla conformità alle leggi ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi (Permesso di costruire e licenza di abitabilità) emessi dal Comune, sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli.
Costui ha scoperto, in seguito ad ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie, per parziale o totale a abusività dell’immobile, che l’immobile da lui acquistato era oggetto di svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche, tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso e non commerciabile.

I giudici delle sezioni civili di Cassazione, con Sentenza 4889/2019 hanno stabilito che il Comune può essere citato in giudizio, allorchè l’acquirente si renda conto, dopo un certo periodo, di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati.
Infatti, la Corte di Cassazione, ha ritenuto il Comune responsabile per aver causato danni all’acquirente, imputando all’Ente un comportamento inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi, difatti: se il Comune fosse stato vigile nel reprimere l’abuso, la vendita non sarebbe avvenuta.
I giudici hanno sentenziato che la P.A., nell’omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 del DPR n°380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore e nell’omettere i provvedimenti abilitativi, abbia indotto l’imputato ad acquistare una parte dell’edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi poi inesistente.
In base a tale sentenza si apre uno spiraglio non indifferente per tutti quegli acquirenti che riscontrano difformità edilizie (1490 Cc) e difetti statici nell’immobile da essi acquistato e che, a seguito della suddetta sentenza 4889/2019, potranno agire nei confronti del venditore per omesse difformità edilizie.

Fonte: coffeenews.it

Vuoi sapere se il tuo immobile è in regola ?

E’ molto semplice:
1) richiedi tutta la documentazione urbanistica (progetto di costruzione, licenza, abitabilità, eventuali condoni, ecc)
2) verifica che ciò che è sul progetto e sugli atti corrisponda alla realtà (metrature, cubatura, finestrature, ecc. )
3) E’ tutto a posto ? Si…fai un bel sospiro di sollievo e brinda nel modo che ti piace di più. Non è tutto a posto ? Mi dispiace ma almeno si può capire se puoi essere risarcit@ e comunque meglio saperlo e non mettere la testa sotto la sabbia che (un mio amico diceva) altrimenti rimane scoperto qualche altra cosa… ;-)

Se preferisci che dei professionisti facciano i controlli per te, contattaci.

Buona giornata e buon controllo
Studio Tecnico Geometri Metalli / Papa

Lunedi 😀 si parte con il catasto 📒💪
04/03/2019

Lunedi 😀 si parte con il catasto 📒💪

01/03/2019

Casa vacanze: è possibile se il regolamento condominiale vieta l’affittacamere?

Sei proprietario di un appartamento in un condominio e, non avendo esigenze di abitarlo e tanto meno di riservarlo a favore di tuo figlio o dei tuoi genitori, avresti intenzione di sfruttarlo come rendita. In particolare, non sei interessato alla classica locazione, hai pensato di sfruttare il tuo appartamento a fini turistici, affittandolo per brevi periodi, senza pertanto vincolarlo in nessun’altro modo. Tuttavia, sei un po’ timoroso riguardo questa scelta. Il condominio in questione è infatti abbastanza vecchio ed è regolamentato da un risalente regolamento condominiale, il quale specificatamente vieta l’utilizzazione degli appartamenti privati a titolo di affittacamere, pensione o albergo.
Ed allora, per non sbagliare ti chiedi: il regolamento condominiale può vietare l’affittacamere ?
Devi sapere che in un condominio il regolamento può vietare l’esercizio di un’attività come quella dell’affittacamere. In concreto, questo regolamento potrebbe specificare questo divieto, con esplicito riferimento alle attività di natura ricettiva, quali l’albergo, la pensione e l’affittacamere. In particolare, si tratterebbe di regolamenti condominiali approvati all’unanimità dei condomini, che i successivi proprietari, acquistando i rispettivi immobili, dovrebbero necessariamente rispettare.
Il regolamento può vietare il bed and breakfast?

Hai ormai capito che in un condominio, il regolamento può vietare attività di carattere ricettivo/turistico. Anche se si trattasse di un vecchio regolamento condominiale con relativa dicitura, (albergo, pensione e affittacamere) non comprensiva del bed and breakfast, sarebbe vietato esercitare anche questa attività. Si tratta di una conclusione che trova la sua causa giustificativa in molteplici decisioni della Suprema Corte di Cassazione, secondo le quali non c’è alcuna differenza sostanziale tra un affittacamere, un albergo, una pensione ed un bed and breakfast. Per la verità, non sono mancate decisioni giurisprudenziali contrarie, ma prudenza vorrebbe di evitare potenziali contestazioni e quindi di non adibire il proprio appartamento alle predette attività, se dovesse esserci un regolamento condominiale di questo tipo, in vigore nel tuo fabbricato.
Vietato l’affittacamere, vietata la casa vacanze?

Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, potresti concludere facilmente che se il regolamento vieta l’affittacamere allora vieta anche l’utilizzo del tuo appartamento quale casa vacanze: in fondo, penserai, c’è una forte similitudine con le situazioni descritte in precedenza. Invece, non è così. È quanto è stato recentemente precisato dal Tribunale di Milano, secondo il quale la casa vacanze si distingue abbastanza nettamente dalle altre attività (pensione, albergo, affittacamere, bed and breakfast) di carattere tipicamente turistico/ricettivo. Nella casa vacanze, infatti, il gestore mette a disposizione il proprio appartamento, per un tempo anche molto limitato, ma non offre altri servizi, tipicamente di natura alberghiera, quali il rassetto quotidiano, il cambio lenzuola, la colazione, il contatto col pubblico, ecc. Insomma una situazione molto simile alla locazione ordinaria, solo che finalizzata per scopi turistici e per un tempo molto limitato. Per queste ragioni, conclude il Tribunale, non ci sarebbe alcuna incompatibilità tra la casa vacanze ed un regolamento condominiale come quello qui esaminato. Ed allora via alla casa vacanze in condominio anche se il regolamento vieta l’attività di affittacamere o similari.

Fonte : laleggepertutti.it

Quindi, la prima da sapere è : cosa dice il regolamento di condominio ?
A maggior ragione se si sta acquistando una casa uso investimento per queste attività.

Buona giornata
Emanuele & Valentina

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