24/05/2022
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Il Trattamento di fine servizio consiste in un’indennità erogata a favore del personale in regime di diritto pubblico, fra cui quello militare iscritto in ruolo, che è posto in quiescenza ed è parametrata agli anni di servizio effettivo, maggiorato dei periodi eventualmente riscattati a tali fini.
Il diritto al beneficio si consegue dopo aver compiuto almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza.
L’iscrizione al Fondo è obbligatoria e decorre dall’iscrizione in ruolo1, la quale prosegue per i militari anche durante il periodo di trattenimento in servizio o di richiamo2, a condizione che quest’ultimo avvenga “senza soluzione di continuità” e con percezione degli assegni di attività, fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere la liquidazione alla data di cessazione dal servizio.
Sul punto è tuttavia intervenuto l’I.N.P.S. con la circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, che ha previsto la riliquidazione della buonuscita anche a favore dei militari richiamati in servizio a domanda e senza assegni, a condizione che siano effettuate le previste ritenute (pari al 9,60% del trattamento spettante al pari grado in servizio al momento del congedo), sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.
La liquidazione dell’indennità di buonuscita è richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio e il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto lo stesso (in caso di pagamento rateale, i 5 anni decorrono a partire da ciascuna rata).
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni la necessaria documentazione all’Ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
E’ possibile riscattare i periodi o servizi utili ai fini della indennità di buonuscita, fra cui quelli resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza ovvero costituenti maggiorazioni dell’anzianità di servizio; in tal caso è previsto il pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato nella misura determinata dall’I.N.P.S..
In particolare, si possono riscattare:
- servizio militare pre-ruolo, fino alla data di iscrizione al Fondo di Previdenza;
- servizio militare di leva prestato anteriormente al 1.02.1987;
- maggiorazioni per campagne di guerra, servizi in zone d’intervento O.N.U., servizi di confine, volo e navigazione, servizi svolti con percezione dell’indennità mensile pensionabile e delle indennità da essa assorbite;
- periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario compiuti prima dell’arruolamento.
In relazione a uno stesso periodo, si applica la maggiorazione più vantaggiosa.
A decorrere dal 1.01.1998, le maggiorazioni figurative relative al servizio possono essere riscattate sino a un massimo di anni 5, mentre gli aumenti di servizio superiori a tale soglia già maturati sino al 31.12.1997 sono interamente valutabili.