Studio Legale Fausta Di Grazia - Mario Manca

Studio Legale Fausta Di Grazia - Mario Manca Lo Studio Di Grazia Manca è in grado di affrontare tutte le problematiche relative al settore pensi

24/05/2022

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Il Trattamento di fine servizio consiste in un’indennità erogata a favore del personale in regime di diritto pubblico, fra cui quello militare iscritto in ruolo, che è posto in quiescenza ed è parametrata agli anni di servizio effettivo, maggiorato dei periodi eventualmente riscattati a tali fini.
Il diritto al beneficio si consegue dopo aver compiuto almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza.
L’iscrizione al Fondo è obbligatoria e decorre dall’iscrizione in ruolo1, la quale prosegue per i militari anche durante il periodo di trattenimento in servizio o di richiamo2, a condizione che quest’ultimo avvenga “senza soluzione di continuità” e con percezione degli assegni di attività, fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere la liquidazione alla data di cessazione dal servizio.
Sul punto è tuttavia intervenuto l’I.N.P.S. con la circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, che ha previsto la riliquidazione della buonuscita anche a favore dei militari richiamati in servizio a domanda e senza assegni, a condizione che siano effettuate le previste ritenute (pari al 9,60% del trattamento spettante al pari grado in servizio al momento del congedo), sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.
La liquidazione dell’indennità di buonuscita è richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio e il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto lo stesso (in caso di pagamento rateale, i 5 anni decorrono a partire da ciascuna rata).
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni la necessaria documentazione all’Ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
E’ possibile riscattare i periodi o servizi utili ai fini della indennità di buonuscita, fra cui quelli resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza ovvero costituenti maggiorazioni dell’anzianità di servizio; in tal caso è previsto il pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato nella misura determinata dall’I.N.P.S..
In particolare, si possono riscattare:
- servizio militare pre-ruolo, fino alla data di iscrizione al Fondo di Previdenza;
- servizio militare di leva prestato anteriormente al 1.02.1987;
- maggiorazioni per campagne di guerra, servizi in zone d’intervento O.N.U., servizi di confine, volo e navigazione, servizi svolti con percezione dell’indennità mensile pensionabile e delle indennità da essa assorbite;
- periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario compiuti prima dell’arruolamento.
In relazione a uno stesso periodo, si applica la maggiorazione più vantaggiosa.
A decorrere dal 1.01.1998, le maggiorazioni figurative relative al servizio possono essere riscattate sino a un massimo di anni 5, mentre gli aumenti di servizio superiori a tale soglia già maturati sino al 31.12.1997 sono interamente valutabili.

19/05/2022

CAUSE DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA PENSIONISTICA

La Corte dei conti è giudice competente in via esclusiva nell'ambito della giurisdizione pensionistica, civile militare e di guerra, ivi comprese le domande presentate da dipendenti pubblici ancora in servizio e indipendentemente dal regime del rapporto di lavoro pubblico o privatizzato. Alla giurisdizione della Corte dei conti sono devolute, quindi, tutte quelle controversie riguardanti la sussistenza del diritto pensionistico del dipendente pubblico, la misura e la decorrenza della pensione e ogni altro diritto relativo al trattamento di quiescenza pure in costanza di lavoro (Cass.civ., Sez.Un., Ordinanza, 20 aprile 2015, n. 7958). Spetta al giudice della Corte dei conti, quindi, risolvere le problematiche relative al diritto a pensione, la ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, oltreché il recupero di somme indebitamente erogate.
Nel giudizio pensionistico il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato senza l’assistenza di un legale, ma in questo caso egli non può sostenere oralmente le sue ragioni in udienza.
Per quanto riguarda in particolare la dipendenza da causa di servizio, se il procedimento amministrativo per il riconoscimento della detta dipendenza, ai fini della concessione di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata ordinaria (PPO), si concludono con esito negativo e il rigetto della domanda, è possibile ricorrere in via giurisdizionale alla magistratura amministrativa ovvero, per la pensione privilegiata, alla Corte dei conti.
Il ricorso contro il decreto che respinge la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e/o contro il decreto che respinge l'equo indennizzo va presentato entro 60 giorni dalla sua notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per il territorio di residenza.
In alternativa è possibile ricorrere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento con il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che va presentato per il tramite dei Ministeri competenti e che si concluderà con un parere del Consiglio di Stato (recepito in un D.P.R. che verrà notificato al ricorrente). Il Consiglio di Stato è anche competente a conoscere in appello i ricorsi avverso le sentenze del TAR.
Il giudizio del TAR - Consiglio di Stato è di legittimità e non di merito e si conclude, nell'ipotesi più favorevole, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Una sentenza favorevole al ricorrente, quindi, impone semplicemente alla Pubblica Amministrazione di ripetere le procedure di accertamento del diritto al beneficio.
Occorre sottolineare, ancora, che il ricorso al TAR è ininfluente in presenza di un parere negativo, in ordine agli invocati benefici, espresso dalla C.M.O.; il Tribunale, infatti, non può ribaltare tale determinazione, in quanto le valutazioni tecnico-scientifiche, quali quelle espresse da una Commissione di medici, non rientrano nei controlli di legittimità concessi ai magistrati amministrativi.
Rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria.
Il decreto che respinge la concessione della pensione privilegiata ordinaria, purché sia stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, può essere impugnato senza limiti di tempo, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
L'esame della Corte dei conti è di legittimità e di merito, quindi una sua eventuale sentenza favorevole, pur non potendo modificare l’atto amministrativo illegittimo, equivale a concessione della pensione privilegiata.

17/05/2022

CAUSE DAVANTI ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA CIVILE

L’Avv. Manca, coadiuvato dagli altri membri dello studio e dai collaboratori, opera in tutta Italia anche in materie civilistiche, con particolare riferimento a redazione ed assistenza per contratti in materia immobiliare, quindi per compravendite e per locazioni, sia abitative sia ad uso diverso, comodati, affitto o cessione d’azienda, sfratti e finite locazioni, gestione immobili e patrimoni, costituzione società, ed altri contratti; si occupa anche di diritto di Famiglia e Giudice Tutelare, cause di responsabilità civile, di risarcimento danni, cause di lavoro, diritto condominiale, problemi assicurativi, circolazione stradale, redazione testamenti e successioni, opposizione a cartelle Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi.

13/05/2022

DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

Il Team di Professionisti, di comprovata e lunga esperienza, affiancherà l’assistito, fra l’altro, durante il complesso iter per la dimostrazione della criteriologia medico-legale in ambito della causalità dal servizio di una o più patologie o lesioni subite da dipendenti pubblici e sulla interdipendenza tra infermità.
Il nesso di causalità necessario è la relazione che lega tra loro eventi consecutivi e che permette di attribuire ad un determinato fatto un conseguente danno sofferto dal dipendente pubblico, il quale chiede di essere risarcito anche per il servizio svolto in teatri operativi sotto l’egida ONU.
Accanto alla causalità ordinaria il Team si occupa di due causalità specifiche, afferenti ai dipendenti pubblici, alle vittime del dovere e ai dipendenti militari e civili, nonché ai cittadini non legati da rapporti di servizio con l’amministrazione, i quali abbiano contratto infermità tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Lo studio offre la sua consulenza anche per la presentazione delle domande in ambito amministrativo e durante il complesso iter del riconoscimento dei richiesti benefici.

08/05/2022

I DIRITTI DELLE VITTIME DEL DOVERE E L’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Le malattie per causa di servizio, in relazione ad esposizione all’amianto, costituiscono quel quid per il quale può essere ottenuto il riconoscimento dello stato di vittima del dovere. La stessa Commissione Parlamentare di Inchiesta, della XVII Legislatura, ha confermato queste conclusioni.
Infatti l'art. 20, L. 183/2010, ha riconosciuto le vittime di malattia asbesto correlate quali equiparate alle vittime del dovere, perché imbarcate nelle unità navali della Marina. Questa disciplina è, quindi, estesa a tutti coloro che, nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza, subiscono dei danni da amianto.
Dette infermità, debbono essere indennizzate con le prestazioni previdenziali (eccezionalmente anche in assenza di un vero rapporto di lavoro con la PA).
Ciò viene ribadito dall'art. 1 co. 563, L. 266/2005, riferito allo svolgimento di missioni in particolari condizioni ambientali e operative, con riguardo alle situazioni che eccedono l'ordinarietà, con riferimento all'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in forza dell'art. 1 comma 564, della L.266/2005.
In caso di decesso, il diritto alle prestazioni di vittima del dovere, con gli stessi importi di vittima del terrorismo, si trasmette agli eredi. Per quanto riguarda le somme maturate dall'avente diritto in vita, gli stretti congiunti, dal coniuge ai figli, hanno diritto a vedersi concessi speciali benefici.
Gli eredi, a loro volta, hanno diritto anche al risarcimento dei danni “iure proprio” sofferti a causa della malattia e del decesso del loro congiunto.

05/05/2022

CAUSE DI SERVIZIO PER DANNI DA COVID

La squadra di professionisti presenti nello studio legale Di Grazia – Manca assisterà gli interessati per tutto l’iter amministrativo e giurisdizionale.
In particolare, per il personale militare frequentemente esposto a causa dei servizi effettuati al fine di contenere la diffusione del virus, sono state assunte dal Ministero della difesa delle decisioni fondamentali.
L’Ispettorato della Sanità Militare ha chiarito che la “causa virulenta è equiparata a quella violenta”, quindi, per i militari colpiti da Covid-19 ricoverati o deceduti, i Comandi di appartenenza dovranno immediatamente attivare la procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, mediante modello “C”.
Solo per i militari deceduti sarà contestualmente presentata d’ufficio istanza di vittima del dovere.
Per il personale affetto da Covid-19, ma non ricoverato, è stata richiesta all’amministrazione della Difesa una procedura agevolata per la trattazione delle istanze dei militari interessati da parte delle CMO e del Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF.
Chiunque rivesta lo stato di militare ed abbia contratto il Covid-19, dunque, ha diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le conseguenze che tale patologia arrecherà alla sua integrità psico-fisica

04/05/2022

PREVIDENZA PER PENSIONI MILITARI, CIVILI E DI GUERRA

Per i lavoratori che appartengono al Comparto Difesa e Sicurezza e al Comparto Soccorso pubblico, le regole per il pensionamento sono differenti, sia rispetto alla generalità dei lavoratori privati, che rispetto alla maggior parte dei dipendenti pubblici.
Per la pensione dei militari vi sono, innanzitutto, requisiti diversi rispetto a quelli validi presso le altre gestioni amministrate dall’Inps; diverse sono, poi, le regole di calcolo rispetto a quelle valevoli per i lavoratori privati.
In particolare, per i lavoratori dei predetti Comparti sono previsti sia un requisito anagrafico inferiore per il diritto della pensione di vecchiaia rispetto a quello in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps (pari a 67 anni), sia una particolare tipologia di pensione di anzianità, nonché diversi tipi di maggiorazione del periodo di servizio utile al trattamento pensionistico.
A incrementare la misura del trattamento di pensione sono anche i sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti a questi lavoratori al termine della carriera.
Inoltre, se al dipendente inabile per servizio è riconosciuta la pensione privilegiata, questa è normalmente cumulabile con il trattamento di attività ove egli transiti nei ruoli del personale civile del ministero di appartenenza.

Indirizzo

Rome
00199

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