11/03/2026
DOCENTE SENZA PENSIONE A 67 ANNI: ACCOLTO IL RICORSO DEL NOSTRO STUDIO LEGALE PER LA REINTEGRA FINO A 71 ANNI
Se l’immissione in ruolo fa ti**re un sospiro di sollievo all’insegnante precario che la ottiene in età avanzata, la “pretesa” (rectius, il diritto) alla pensione necessita, al momento, di una caparbietà ancora più ostinata.
Tra vuoti normativi, letture interpretative ed orientamenti giurisprudenziali affatto univoci, nella scuola, oggi, vacilla la certezza della continuità tra stipendio e pensione garantita dall’ art. 38 Costituzione.
A 67 anni (per le donne), infatti, scatta il collocamento a riposo d’ufficio anche in assenza del requisito minimo dei 20 anni di contributi.
Ed è altamente probabile che il dirigente scolastico rimandi al mittente la richiesta di permanenza in servizio del docente fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (che oggi si raggiunge a 71 anni).
È quanto accaduto ad un’insegnante della provincia di Vibo Valentia: 67 anni di età, 12 anni di contributi.
Nessuna proroga del servizio, resiste infondatamente il MIM: 12 anni di contributi sono troppo pochi per raggiungere, in 4 anni, i desideratissimi 20 anni di contribuzione, ma sono anche eccessivi considerato l’ampio superamento dei famigerati “almeno 5 anni di contribuzione”.
E come si sostenterà, dunque, la non più utile (allo Stato) insegnante dai 67 ai 71 anni d’età? Nessuna pensione, ma nemmeno uno stipendio!
Un lieto fine questa volta.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, ha accolto integralmente i motivi del reclamo proposto dagli avvocati Silvio Primerano e Gabriella Fera, che avevano già ottenuto medesimo successo dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Adesso il Ministero dovrà reintegrare nel posto di lavoro l’insegnante ricorrente, corrispondendole tutti gli stipendi arretrati dal settembre 2025 fino al giorno della effettiva ripresa del servizio.