Avvocato Claudio Zaza

Avvocato Claudio Zaza Informazione giuridica Assisto esclusivamente dipendenti.

Mi occupo da oltre 30 anni di cause di lavoro sia del settore privato che di quello del pubblico impiego, con particolare specializzazione nel mondo della Scuola Pubblica. Sono patrocinante in Cassazione ed assisto dipendenti pubblici anche avanti alla Giustizia Amministrativa. Mi onoro della collaborazione di validi professionisti, attraverso i quali sono in grado di dare assistenza professionale

nei campi del diritto matrimoniale e di famiglia, delle successioni, dell'infortunistica, del diritto penale e tributario.

15/04/2026
Rete di imprese e tutela del lavoratore licenziatoIl Tribunale del Lavoro di Roma, con un'innovativa sentenza, ha ritenu...
15/04/2026

Rete di imprese e tutela del lavoratore licenziato

Il Tribunale del Lavoro di Roma, con un'innovativa sentenza, ha ritenuto che un dipendente di un'impresa appartenente ad una rete di imprese vada ritenuto dipendente di tutte le imprese della rete. Ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a una dipendente da una impresa retista; ha dichiarato discriminatorio tale licenziamento mascherato da giustificato motivo e ha disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannando tutte le imprese, in solido tra loro, a corrispondere il risarcimento del danno alla lavoratrice licenziata (tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro).

Perché bisogna votare NO!NO ad una legge salva-politici-corrotti dai controlli (dopo lo scippo già fatto alla Corte dei ...
19/01/2026

Perché bisogna votare NO!
NO ad una legge salva-politici-corrotti dai controlli (dopo lo scippo già fatto alla Corte dei Conti).
NO ad una giustizia forte con i deboli e compiacente con i forti.
Alcune considerazioni sul prossimo referendum costituzionale (non è abrogativo ma confermativo, non c'è quorum: bastano due voti e, dunque, se si vota "si" si conferma la legge, se si vota "no" la legge non viene confermata).
La legge, come vedremo, può, senza tema di smentita, definirsi legge truffa.
E' sufficiente vedere come il fulcro della legge si rinvenga nell'art. 4 della medesima che istituisce l’Alta Corte di Giustizia cui è demandato l'esercizio del potere disciplinare dei magistrati: quindi il potere di sanzionare o radiare dalla magistratura un magistrato all'esito di un procedimento disciplinare.
Tale Alta Corte sarebbe, secondo il volere della legge, composta di 15 membri di cui 9 magistrati (l'attuale CSM - e così anche i due nuovi CSM per magistratura requirente e giudicante – è composto di 15 membri di cui 10 magistrati).
I rimanenti 6 componenti dell’Alta Corte di Giustizia non magistrati sarebbero, con la riforma:
- nominati dal Presidente della Repubblica (e quello sarà il nuovo futuro fronte dei sovranisti) tra avvocati esperti e professori universitari (3 membri) e
- altri 3 membri «estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione»: dunque la maggioranza che governa fa l’elenco degli “esperti” da sorteggiare e c’è da credere che nessuna maggioranza inserirà “esperti” non graditi e non compiacenti!
I 9 magistrati, invece, verrebbero estratti a sorte tra tutti i magistrati.
Vi è la volontà evidente di condizionare i magistrati attraverso l'esercizio del potere disciplinare.
I 3 membri non magistrati sono sorteggiati (a differenza dei magistrati) da un elenco selezionato e compilato dal parlamento in seduta comune: e dunque dalla maggioranza parlamentare!
Poi ci sono i 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica: immaginate un po' in una repubblica presidenziale, quale si vorrebbe creare (da Renzi a Meloni a Tajani a Salvini e a Calenda, sono tutti d'accordo), cosa accadrebbe! 6 membri schierati su 15 con 9 magistrati estratti a sorte, capitati lì per caso. Basterà condizionarne due di questi ultimi, in qualche modo, per avere la maggioranza e il gioco è fatto.
La magistratura cessa, così, di essere potere indipendente divenendo soggiogata, attraverso l’esercizio del potere disciplinare, al potere esecutivo che determina le maggioranze in seno all’Alta Corte di Giustizia.
Altra norma discutibile è rinvenibile sempre nell’art. 4 della legge costituzionale laddove precisa che «La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni», modificabile a piacimento della maggioranza parlamentare del momento, a differenza di ora, laddove le norme disciplinari e le sanzioni disciplinari da comminare vengono individuate direttamente ed autonomamente dal CSM (autodichia) e non dal parlamento attraverso una legge ordinaria.
Dunque la composizione è condizionata dall’esecutivo, attraverso il parlamento che fa la lista dei sorteggiabili e illeciti disciplinari e relative sanzioni sono individuate sempre dal potere esecutivo, per il tramite del parlamento.
Muore così la tripartizione dei poteri, autonomi l’uno dall’altro, cardine dello stato liberale individuato da Montesquieu e si declina verso un potere esecutivo privo di effettivi controlli, così come era durante il fascismo.
Insomma, una riforma “pelosa” a dir poco, che nulla risolve dei problemi della giustizia e dei problemi dei cittadini che ad essa si rivolgono, come, ad esempio, l’effettività del processo esecutivo e della tutela del credito, l’eccessiva durata dei processi (che è conseguenza della mancanza di un processo esecutivo effettivo che possa dissuadere eventuali debitori dal prendere tempo, oppure misure a contrasto dell’imprenditoria occulta che apre e chiude società lasciando i debiti, che così diventano propri profitti, alle società chiuse.
Infine, e non di poco conto, la riforma ci costa (allo stato e quindi a tutti noi) il triplo di quanto ci costa oggi: difatti, se dovesse essere confermata, ci saranno due Consigli Superiori (uno della magistratura giudicante - i giudici; e uno della magistratura requirente - i PM) e una Alta Corte di Giustizia per i procedimenti disciplinari al posto di un solo Consiglio Superiore della Magistratura, previsto dalla ancora vigente Costituzione: paghi tre al posto di uno!! Applausi!!!
Nel link il testo della legge costituzionale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg

I giudici facciano i giudici! Della copertura finanziaria se ne deve occupare il governo e non i giudici!La Corte Costit...
22/07/2025

I giudici facciano i giudici!
Della copertura finanziaria se ne deve occupare il governo e non i giudici!
La Corte Costituzionale, con una utilissima sentenza, la 121/2025 del 22.07.2025, ha chiarito che non compete ai giudici occuparsi, come da un po' di tempo, purtroppo, accade, della copertura finanziaria delle sentenze (che comportano oneri di spesa non previsti).
Bellissima sentenza!
La sentenza suddetta eviterà che altri giudici distolta la toga, si ergano a ministro delle finanze, confondendo, non poco, i rispettivi ruoli, suddivisi nello Stato di Diritto (la famosa tripartizione) sconfinando persino nei poteri del Capo dello Stato (sulla copertura finanziaria).
Ecco cosa dice il giudice rimettente (quello cioè che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di incostituzionalità), secondo la ricostruzione della Corte Costituzionale: «dall’applicazione di tale normativa – risultato appunto dell’intervento della CGUE e della Corte di cassazione – deriverebbe un aggravio di spesa ai danni dell’erario, che supererebbe necessariamente la copertura prevista in origine dal legislatore statale nel momento in cui aveva istituito il beneficio in oggetto, limitandone il riconoscimento al solo personale docente a tempo indeterminato».

Lapidaria la risposta della Corte Costituzionale:
« 6.1.– Il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano».

Sono davvero grato alla Corte Costituzionale, se ne sentiva il bisogno!

04/07/2025

Carta Docente - Supplenze brevi - Spezzoni
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea la riconosce anche per le supplenze brevi.
E' dunque possibile, rivolgendosi ad un Tribunale tramite un legale, ottenere la carta docente anche per le supplenze brevi!! e non solo per i contratti al 30/6 e al 31/8.
Afferma, infatti, la CGUE, con la sentenza del 03.07.2025 nel caso C- 268/2024, quanto segue:
«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».

08/07/2024

CAUSA PER FERIE PRECARI (Scuola pubblica)
VADEMECUM
Lettera interruttiva della prescrizione nel primo commento
La Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha statuito il seguente principio di diritto:
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»

Pertanto potranno chiedere il pagamento delle ferie docenti e personale Ata che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) Docenti o personale Ata che ha avuto contratti di supplenza al massimo sino al 30 giugno (sono esclusi i contratti sino al 31/8) che non hanno goduto delle ferie e che non sono stati invitati «dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita».
2) Perdono, quindi, il diritto coloro che hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico formale invito a godere delle ferie, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua o interruzione dell’attività didattica secondo il calendario scolastico e di istituto) e non hanno goduto delle ferie.
3) In tale ultimo caso si tratta di conteggiare di quante ferie si avrebbe avuto diritto (secondo i criteri del CCNL) e di quante sono state godute (sommando i giorni di sospensione dell’attività didattica nel corso dell’anno). Se ci sarà una differenza in positivo (se cioè ci sono giorni di ferie maturati ma non goduti) si potrà rivendicare il pagamento.
Quali documenti occorrono per rivendicare il diritto:
1) I contratti per i quali si rivendica il diritto (si ricorda che sono esclusi i contratti sino al 31/8)
2) I cedolini per l’intero periodo (dai quali si può constatare l’eventuale godimento di ferie)
3) La lettera interruttiva della prescrizione (da fare assolutamente, quanto prima)
Cos’è la prescrizione? È la perdita del diritto che si intende rivendicare per il suo mancato esercizio.
Quando inizia a decorrere la prescrizione? Dalla nascita del diritto (nel nostro caso dalla maturazione di ogni giorno di ferie in conseguenza all’attività lavorativa prestata)
Come si interrompe la prescrizione? Inviando una lettera raccomandata con A.R., una pec personale o una email personale (cui segua una ricevuta dell’ufficio protocollo del Ministero) con la quale si rivendica il diritto
Dopo quanti anni si prescrive il diritto alla monetizzazione delle ferie? 5 anni dalla ricevuta (ricevuta di ritorno della raccomandata; ricevuta di consegna della pec; ricevuta di protocollo dell’email).

Dipendenti scuola pubblica - Ricostruzione carriera - Interruzione della prescrizione  Importante sentenza del 26.09.202...
27/09/2023

Dipendenti scuola pubblica - Ricostruzione carriera - Interruzione della prescrizione
Importante sentenza del 26.09.2023 della Corte D'Appello di Roma (Sezione Lavoro) che, riformando una sentenza del Tribunale di Roma, ha precisato che la domanda di ricostruzione della carriera interrompe il decorso della prescrizione.
Tale domanda va presentata per ottenere, dopo l'assunzione a tempo indeterminato (immissione in ruolo) di docenti e personale ATA, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di precariato e, quindi, produce l'effetto di interrompere la prescrizione.
Ciò significa che il personale della scuola pubblica potrà far valere i propri diritti economici almeno 5 anni prima della presentazione della domanda di ricostruzione della carriera.
Ha, difatti, affermato la Corte d'Appello che il «termine di prescrizione è stato interrotto, per come emerge dalla documentazione di causa, dalla domanda di ricostruzione della carriera presentata dalla ######x, con la quale la stessa richiedeva il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo maturata».

Precari che passano a tempo indeterminato posso far valere l'anzianità maturata in precedenza.Nella Scuola Pubblica «i p...
30/08/2022

Precari che passano a tempo indeterminato posso far valere l'anzianità maturata in precedenza.
Nella Scuola Pubblica «i periodi di servizio pre-ruolo svolti in virtù di rapporti a termine prima del 10.7.2001 debbono essere valutati, ai fini della ricostruzione della carriera (Cass. sent. n. 15231 del 2020)».
Lo ha affermato la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza del 31.05.2022, con la quale ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva negato il diritto della docente, in quanto aveva ritenuto rivendicabile la sola anzianità maturata dopo la predetta data (10.07.2001) poiché solo dalla detta data era stata recepita la direttiva dell’Unione Europea, 1999/70/CE, con il Decreto Legislativo n. 368/2001.
Secondo la Corte d’Appello, che richiama l’orientamento della Cassazione, va invece computata anche l’anzianità maturata precedentemente alla direttiva.
Aggiungiamo noi che prima del Decreto Legislativo 368/2001 era vigente la legge 230/1962 che conteneva una norma (l’art. 5) del tutto identica a quella inserita nel D. Lgs. 368/2001 (art. 6), in forza alla quale, poi, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, è stato riconosciuto il diritto alla piena parificazione dell’anzianità di servizio.
Pertanto chiunque abbia svolto un periodo di precariato presso lo stesso datore di lavoro, pubblico, in questo caso, ma anche privato, svolgendo le medesime mansioni, una volta assunto a tempo indeterminato può rivendicare l’intera anzianità effettivamente maturata nel periodo di precariato.

Patto di non concorrenza. Nullità. Ecco in quali casi.Li enuclea il Tribunale del Lavoro di Roma con una sentenza, otten...
14/07/2022

Patto di non concorrenza. Nullità. Ecco in quali casi.
Li enuclea il Tribunale del Lavoro di Roma con una sentenza, ottenuta da un lavoratore nei confronti di un'azienda leader del settore delle scommesse, che fa propri i principi espressi in materia dalla S.C. di Cassazione.
Eccone i tratti salienti: «il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è nullo per almeno tre ordini di ragioni:
I) non esiste un reale corrispettivo, a favore del lavoratore, per l’impegno di non concorrenza assunto nel patto; invero il contratto contenente il patto di non concorrenza, stipulato separatamente dal contratto di lavoro (sia pure nella stessa data) prevede espressamente, all’art. 5), che: “... Quale corrispettivo degli impegni assunti con il presente patto, la scrivente le verserà mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro, la somma di euro 200,00 lordi, già compresa all’interno della retribuzione annua lorda (RAL) specificata nel contratto di assunzione” . È chiaro che tale corrispettivo è soltanto apparente, in quanto trattasi di somma avente già un suo titolo specifico (retribuzione) non risultando quindi specificamente connessa al successivo patto di non concorrenza stipulato, per cui deve affermarsi che il patto è privo di reale ed effettivo corrispettivo;
II) il corrispettivo, in ogni caso (ammesso e non concesso che possa ritenersi così definibile nella fattispecie) pur essendo determinato, è peraltro manifestamente iniquo non tanto in ragione dell’importo mensile, quanto con riferimento all’ipotesi della (possibile) risoluzione anticipata del rapporto rispetto alla durata del vincolo (che non potrebbe essere superiore come massimo a tre anni a termini dell’art. 2125, comma 2, c.c. ...
Invero (come esattamente osservato da parte convenuta) nel caso (a differenza di quanto accade nella normalità, ove, in ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, viene prevista l’erogazione di un certo importo determinato o determinabile) potrebbe senz’altro accadere che, in caso di durata esigua del rapporto di lavoro, il lavoratore, percependo una somma calcolata sulla base del breve periodo lavorato, ottenga un corrispettivo manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio che gli viene chiesto (e cioè di non operare in concorrenza per il periodo di 12 mesi);
III) come sottolineato dalla costante giurisprudenza (cfr., tra le ultime: Cass., ord. 1 marzo 2021, n.5540) il compenso non deve essere (ancora una volta, a pena di nullità) simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, laddove, nel caso, l’articolo 1) del patto prevede l’obbligo di astensione totale e completa dallo svolgimento di qualunque attività lavorativa in favore delle società concorrenti (che fra l’altro non sono minimamente indicate, nemmeno in modo generico, lasciando così nella più ampia indeterminatezza il
perimetro dell’obbligazione del lavoratore);»

Il patto di non concorrenza è spesso una "trappola" per il dipendente cui viene corrisposta, a tal titolo, una somma pattuita invece come retribuzione.

Spesso può risultare difficoltoso uscirne anche perché, solitamente, ci si scontra con multinazionali o grosse aziende. Ma, sulla base dei sopra indicati principi, una via d'uscita è possibile

Indirizzo

Via Giuseppe Martucci 32
Rome
00199

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:30
Martedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Giovedì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Claudio Zaza pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato Claudio Zaza:

Condividi