16/04/2021
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Oggi voglio condividere con voi una importante riflessione.
Voglio segnalare un significativo cambio di passo nel diritto di famiglia costituito dall’ordinanza n. 18/21 con cui la Corte Costituzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.c. nella parte in cui in cui dispone che alla nascita del figlio, in assenza di un diverso accordo dei genitori, il cognome paterno debba prevalere su quello di entrambi. In particolare la Consulta ha ritenuto che l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che affonda le sue radici in una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.
L’attenzione del legislatore nei confronti della donna è profondamente mutata nel corso degli anni. Si pensi che prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta soltanto nel 1975, vi era la cosiddetta potestà maritale ossia la regola, fissata all’art. 144 c.c., poi abrogato, per cui “il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”.
Con la sentenza n. 126 del 1968 la Corte Costituzionale abroga l’art. 559 c.p. in quanto illegittimo perché violativo del principio di uguaglianza. Tale disposizione prevedeva la reclusione fino ad un anno per la moglie adultera. Non dimentichiamoci che il codice prevedeva il cosiddetto "matrimonio riparatore" per cui per il colpevole di violenza carnale il reato si estingueva se lo stesso si rendeva disponibile a sposare la vittima. Parimenti il delitto di onore, abrogato nel 1981 , che prevedeva in caso di omicidio per disonore derivante dall’esistenza di una “illegittima relazione carnale” , uno sconto della pena.
La legge n. 66/96 introduce finalmente il reato di violenza sessuale (609 bis c.p). Nel 2012 è stato inserito il reato di stalking. Da ultimo con il codice rosso, legge n. 69/19, sono state introdotte quattro nuove fattispecie di reato: Revenge p**n, il reato di costrizione o induzione al matrimonio, il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Restiamo sempre dalla parte delle donne!