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In questo articolo approfondisco il tema dellaresponsabilità non patrimoniale ex art 2059 c.c. correlato ai danni cagion...
29/03/2024

In questo articolo approfondisco il tema della
responsabilità non patrimoniale ex art 2059 c.c. correlato ai danni cagionato dall’amianto e pubblicato per Accademia Forense

Risarcimento del danno non patrimoniale. Esposto all’amianto per 40 anni, INPS condannato a concedere benefici al sottufficiale di Torre del Greco Posted by admin on Marzo 13, 2024 Importante pronuncia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ed art. 2059 c.c. Il sottufficiale di macchin...

Si è svolto Mercoledì 17 Gennaio presso la sede Uni.Riz di Roma il primo modulo del corso intensivo “Il Diritto Sanitari...
19/01/2024

Si è svolto Mercoledì 17 Gennaio presso la sede Uni.Riz di Roma il primo modulo del corso intensivo “Il Diritto Sanitario Oggi: confini, prospettive e nuovi orizzonti “ accreditato sia presso il C.N.F. e sia presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. Ringrazio per la partecipazione l’Avv. Mauro Mazzoni, Presidente di , il Consigliere Avv. Alessia Alesii, coordinatrice della commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria presso l’Ordine degli Avvocati di Roma , il Cons . Giuseppina Veccia, magistrato istruttore presso la Corte dei Conti, l’Avv. Francesco Bianchi, coordinatore didattico e scientifico del corso e membro di . Le iscrizioni saranno ancora aperte sino al prossimo modulo di Mercoledì 24 Gennaio , avente ad oggetto la riforma Gelli Bianco e la normativa di settore correlata, da effettuarsi tramite la piattaforma Uni.Riz.

11/01/2024

Corsi,workshop e seminari di formazione/aggiornamento professionale per Avvocati e professionisti. Riconoscimento crediti e attestato finale di partecipazione

I SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE  NELLA PRATICA SANITARIA E PRINCIPI DI RESPONSABILITA' GIURIDICA APPLICABILI.E' ne...
13/07/2023

I SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PRATICA SANITARIA E PRINCIPI DI RESPONSABILITA' GIURIDICA APPLICABILI.

E' necessario distinguere tre distinte macro aree, nelle quali i sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati: a) la "robotica clinica", che abbraccia i sistemi robotizzati e le tecniche d'intelligenza artificiale che supportano la cura e i processi di cura, intervenendo per la diagnosi, il trattamento e gli interventi chirurgici e farmacologici; b) la " robotica per riabilitazione", che copre l'assistenza a seguito di lesioni post operatorie o in cui l'interazione fisica diretta con un sistema robotico è in grado di favorire nel paziente il recupero di funzionalità parzialmente compromesse, o di agire in sostituzione delle funzionalità perdute; c) la " robotica di assistenza", nel cui ambito rientrano quei sistemi che hanno la funzione di fornire assistenza, sia ai caregiver e agli operatori sanitari, sia ai pazienti, in un contesto ospedaliero o in una struttura di assistenza specialistica, per supportare le attività di routine.
I sistemi operativi sottesi a tali forme di intelligenza sono definiti di deep learning ( DL) basati su algoritmi in grado non di seguire regole predefinite ma di " imparare" dai dati stessi, in maniera autonoma, rilevando " pattern " nascosti tra i dati, che spesso nemmeno gli addetti ai lavori sono in grado di cogliere.
I sistemi di supporto decisionale basati sul DL si sono dimostrati validi in vari ambiti, in particolare nella diagnostica della retinopatia diabetica e dell'edema maculare e dei tumori cutanei, riportando un livello di accuratezza pari a quello di specialisti esperti. Altre possibili applicazioni sono numerose: per esempio, gli algoritmi sono in grado di analizzare in maniera sistematica tracciati elettrocardiografici di molti giorni e identificare variazioni minime apparentemente correlate al rischio di morte improvvisa.
Tra tali sistemi di supporto decisionale è necessario ricordare il robot "Da Vinci", prodotto dalla Intuitive Surgical e diventato il primo sistema robotico autorizzato dalla Food and Drug Administration già nel 2000; i sistemi robotici di supporto per la microchirurgia, come "ACRobot", utilizzato soprattutto nella microchirurgia ortopedica, così come "Steady Hand Robot", sviluppato per la medesima finalità dalla Johns Hopkins University ; vi sono quelli per la chirurgia di precisione, come "ROBODOC", utilizzato soprattutto in ortopedia per la chirurgia del femore e del ginocchio; così come vi sono quelli per la chirurgia mini invasiva, come "Zeus", sviluppato dalla Computer Motion.
I robot che si apprestano a fare il loro ingresso sul mercato sono sempre più autonomi; quindi, si tenderà a passare dal robot che è di ausilio al chirurgo al robot che si sostituisce al chirurgo: caso di specie è rappresentato, per esempi, del robot "Star" il quale, a differenza del " da Vinci" è basato su una totale automazione.
Una menzione a parte merita il Robot "Watson ", il quale rappresenta un sistema di I.A. capace di rispondere a domande poste in un linguaggio naturale e progettato allo scopo di ridurre al minimo la percentuale di errore umano nel diagnosticare o nel prevenire una malattia.
A tal riguardo è interessante notare cosa succede al verificarsi di un errore in sistemi come "Watson".
La casistica ha evidenziato come un errore in una qualsiasi delle fasi inziali o intermedie sia in grado di rimanere latente lungo l'intero processo di diagnosi, selezione e attuazione del piano terapeutico, e di emergere come errore attivo solo in sede di manifestazione di danno al paziente, creando un effetto domino, difficilmente controllabile. Studi sul livello di automazione hanno poi dimostrato che , se questo è pari a zero, la responsabilità sarà sempre dell'utente ( medico), se viceversa il livello di automazione è massimo, e dunque l'utente non interviene in nessuna fase del processo, la responsabilità si sposta completamente sul produttore e/o sul sistema; e per le ipotesi di automazione intermedia, dove uomo e macchina collaborano attivamente nell'esecuzione di un compito, il livello di incertezza, relativo alla causa dell'errore, aumenta, determinando un aumento del rischio di responsabilità sia per l'utente, sia per il programmatore e/o il sistema.

LA PRESTAZIONE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SANITARIAAi fini della configurabilità di un regime di responsabilità in capo ...
12/07/2023

LA PRESTAZIONE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Ai fini della configurabilità di un regime di responsabilità in capo alle strutture sanitarie è necessario avere consapevolezza di come rientri nell'oggetto della prestazione principale dovuta dalla struttura l'obbligo di dotarsi di una efficiente organizzazione, della cui inadeguatezza l'ente risponde ex art 1218 c.c. quale inadempimento " proprio". Il novero della casistica in merito è ampio: si pensi, ad esempio alle ipotesi di ritardo nella esecuzione di interventi anche salvavita per mancata idonea gestione dello staff medico e paramedico, o a quelle connesse a una non perfetta asepsi della sala operatoria o degli strumenti chirurgici adoperati ( sono i casi di infezioni nosocomiali , nei quali l'ente, per evitare di incorrere in responsabilità, deve dimostrare di avere correttamente adempiuto agli oneri organizzativi connessi alla sicurezza delle attrezzature, alla vigilanza dei pazienti, all'assistenza post operatoria, all'adozione di prassi preventive); o agi eventi lesivi causati da una inadeguata vigilanza dei pazienti, o da inidonea compilazione della cartella clinica, o ai danni da emotrasfusioni con sangue risultato infetto; o , ancora, al mancato trasferimento della paziente presso altra struttura ritenuta più adeguata alle sue concrete esigenze, o a danni derivanti da carente organizzazione dei turni di lavoro degli ausiliari( come, ad esempio, nel caso in cui la struttura sovraccarichi un proprio operatore in modo da ingenerare una "condizione di sofferenza" che lo porti ad agire in maniera disattenta, vedasi anche i casi nei quali è stata riscontrata la responsabilità dell'ente per carenze organizzative e strutturali da inesistenza di adeguata sala risvegli). Tutte ipotesi, queste, che prescindono dalla condotta dei professionisti sanitari ausiliari della struttura, concernendo fattori attinenti alla sua organizzazione in quanto "ente", al pari - mutatis mutandis - di qualsiasi atto d'impresa.
Dovrebbero, invece, potersi ritenere fuori campo, nel definire contorni e limiti delle responsabilità proprie nosocomiali ex art 1218 c.c., le disposizioni codicistiche che regolano il contratto d'opera professionale ,e in particolare la norma di cui all'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave nell'eventualità di problemi tecnici di speciale difficoltà.

La Responsabilità sanitaria post Covid. In allegato il link per rivedere il seminario organizzato da Associazione Nisaba...
23/03/2023

La Responsabilità sanitaria post Covid.

In allegato il link per rivedere il seminario organizzato da Associazione Nisaba - Ente di formazione professionale - al quale ha partecipato l’Avv. Mario Menasci del Foro di Roma in qualità di relatore. L’intervento è stato incentrato sul tema delle modifiche normative apportate dalla riforma Gelli Bianco e su quello relativo alle nuove figure emergenti in ambito sanitario, con particolare riferimento alle figure dell’Amministratore di Sostegno ,
del Caregiver, del medico specializzando e dell’infermiere con funzioni di “See and Treat “. Buona visione

L'evoluzione del diritto sanitario post pandemia.Relatori: Avv. Michele Filippelli e l'Avv. Mario Menasci

Lieto di partecipare. Vi aspetto!
14/03/2023

Lieto di partecipare. Vi aspetto!

25/02/2022

CONTAGI OSPEDALIERI. PRECAUZIONI E RESPONSABILITA' GIURIDICHE.
Gli ospedali come luoghi di cura medica e di eccellenza scientifica ma, talvolta, anche veicoli di infezione.
Tali fenomeni possono trovare ragione sia a causa di condotte inadempienti o illecite che in eventi imprevedibili e non evitabili, pur in presenza di attività svolte con il grado di diligenza , prudenza e perizia necessario alla prestazione richiesta.
Proprio per questo è necessario individuare la sottile linea di confine che distingue le differenti cause, anche con riferimento alle misure preventive concretamente attuate all'interno della struttura sanitaria.
Il tema descritto sarà affrontato dall'Avv. Mario Menasci del Foro di Roma.

Tra poco in onda!
25/02/2022

Tra poco in onda!

Gli ospedali come luoghi di cura medica e di eccellenza scientifica ma, talvolta, anche veicoli di infezione.Tali fenomeni possono trovare ragione sia a cau...

05/05/2021

TUTELA AI PROSSIMI CONGIUNTI IN AMBITO DI RESPONSABILITA SANITARIA
Danno iure proprio e danno iure hereditatis. La giurisprudenza, nella sua copiosa e continua evoluzione, ha riconosciuto sempre più un ruolo centrale ai prossimi congiunti del soggetto danneggiato o deceduto in seguito ad errore medico, liquidando a diverso titolo il ristoro dei danni subiti in conseguenza del fatto illecito.
In un futuro più o meno prossimo, tuttavia, non è escluso ipotizzare un ulteriore estensione di questa tutela e la modifica del titolo della liquidazione risarcitoria in favore dei prossimi congiunti, sino ad oggi oggetto di riconoscimento a titolo esclusivamente extracontrattuale.
Affronteremo questa innovativa tematica ed ogni altra alla stessa connessa con l’Avv. Mario Menasci del Foro di Roma, il quale ci illustrerà analiticamente la normativa di riferimento ed i possibili ed auspicabili scenari a tutela dei prossimi congiunti.

Indirizzo

Rome

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+393397334633

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