Studio Legale Sanasi d'Arpe

Studio Legale Sanasi d'Arpe Studio Legale a Roma specializzato nella gestione della crisi e risanamento di impresa

𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀̀ 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐑𝐈𝐃𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐋 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐄Con l’ordinanza n. 2984 del 2022 del 1 febbrai...
23/05/2022

𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀̀ 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐑𝐈𝐃𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐋 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐄

Con l’ordinanza n. 2984 del 2022 del 1 febbraio 2022, la Cassazione si è pronunciata in tema di riduzione del capitale delle S.p.A. o delle S.r.l. al di sotto del minimo legale, richiamando il costante principio di diritto secondo il quale “nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo, e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, vengono meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione della quota”.
La Suprema Corte ha così definitivamente respinto la tesi secondo cui le perdite oltre il terzo del capitale e che lo riducono sotto il minimo legale, non provocherebbero l’immediato scioglimento della società.

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𝐋𝐄 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀𝐍𝐎 𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐒𝐈 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀' 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐈𝐔𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazio...
20/05/2022

𝐋𝐄 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀𝐍𝐎 𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐒𝐈 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀' 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐈𝐔𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8472/2022, sono tornate a pronunciarsi su una questione, ritenuta dalla Prima Sezione Civile di particolare e massima importanza riguardo la nullità testuale del contratto di fideiussione.

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𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈: 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐄̀ 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐈 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐀Con Ordinanza del 15...
18/05/2022

𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈: 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐄̀ 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐈 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐀

Con Ordinanza del 15 febbraio 2022, il Tribunale di Verona, conformandosi pienamente al precedente orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sent. 12 febbraio, 2019, n. 3967), ha affermato che la mancanza della formula esecutiva non è di per sé vizio idoneo e sufficiente a travolgere né il titolo esecutivo, né, tanto meno, il processo di espropriazione forzata fondato sul titolo carente di tale requisito.

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𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚: 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐭. 𝟔𝟐 𝐞 𝟔𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐥𝐠𝐬. 𝟐𝟕𝟎/𝟏𝟗𝟗𝟗 Il Tribunale di Milan...
16/05/2022

𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚: 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐭. 𝟔𝟐 𝐞 𝟔𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐥𝐠𝐬. 𝟐𝟕𝟎/𝟏𝟗𝟗𝟗

Il Tribunale di Milano, con il recente decreto del 24 marzo 2022 emesso all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, si è pronunciato su una richiesta di ammissione allo stato passivo presentata da parte di una Amministrazione Straordinaria, la quale ha agito per ottenere la riforma del provvedimento mediante il quale il G.D. aveva, in via principale, respinto la richiesta di ammissione allo stato passivo sulla base della nullità del contratto di cessione d’azienda stipulato tra la Curatela del Fallimento e l’Amministrazione Straordinaria per la violazione delle regole imperative sulla vendita.
Tale pronuncia si colloca all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali, le quali sono finalizzate al perseguimento di due interessi fondamentali a carattere imperativo ovvero: 1) l’interesse a che dalla vendita dei beni del debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto più vicino possibile al prezzo di mercato 2) il soddisfacimento della par conditio creditorum.
Per tale ragione il Tribunale di Milano ha quindi rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dall’Amministrazione Straordinaria confermando il provvedimento del Giudice Delegato.
A parere del Collegio, il Giudice Delegato avrebbe correttamente dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, il contratto di cessione d’azienda intervenuto tra le parti, in considerazione della natura imperativa dei principi sottesi agli artt. 62 e 63, D.Lgs. 8 luglio 1999.
In tale contesto, la pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce nel solco giurisprudenziale sorto con la pronuncia della Cassazione del 27 maggio 2009 n. 12247, che ha previsto la nullità di tutti gli atti prodromici alla vendita, laddove vengano violate le norme imperative in tema di vendita, ma, allo stesso tempo, collide con le norme in materia di Amministrazione Straordinaria come, ad esempio, la salvaguardia dei livelli occupazionali (nel caso in specie, lesi dalla declaratoria di nullità del contratto di cessione d’azienda).

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13/05/2022

📍 𝐋'𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀

La guerra in sta innescando una crisi alimentare a livello mondiale soprattutto nelle aree del mondo dove l'accesso alle risorse alimentari era già difficoltoso.
World Food Programme Italia - WFP Italia oltre a fornire assistenza alimentare alle persone in fuga dal conflitto, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi, ha lanciato un appello per la riapertura dei porti nell'area di .
Tutti i dettagli nell'intervista del presidente di il Prof. Vincenzo Sanansi d'Arpe a Rainews.it 👇
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𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐋𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐒𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐆𝐈𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐀𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐓𝐑𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀’ 𝐅𝐈𝐃𝐔𝐂𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄 ...
11/05/2022

𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐋𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐒𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐆𝐈𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐀𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐓𝐑𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀’ 𝐅𝐈𝐃𝐔𝐂𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄 𝐍𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐈𝐓𝐎

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento del contratto è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.
Di conseguenza, sotto il profilo patologico, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché nel frattempo divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza.

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𝐏𝐍𝐑𝐑: 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐈, 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐋’𝐀𝐂𝐂𝐎𝐑𝐃𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟕 L’Accordo di partenariato stabilisce la strategia di...
09/05/2022

𝐏𝐍𝐑𝐑: 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐈, 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐋’𝐀𝐂𝐂𝐎𝐑𝐃𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟕

L’Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di policy – OP) selezionati e l’Obiettivo specifico OS) JTF, come previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060.

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𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀: 𝐔𝐍 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐄̀ 𝐒𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐓𝐈𝐑𝐄 𝐋’𝐀𝐔𝐓𝐎𝐌𝐀𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐄𝐒𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐀 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈...
05/05/2022

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀: 𝐔𝐍 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐄̀ 𝐒𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐓𝐈𝐑𝐄 𝐋’𝐀𝐔𝐓𝐎𝐌𝐀𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐄𝐒𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐀 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 marzo 2022, n. 9743 si è recentemente pronunciata su un’interessante controversia in tema di risanamento di impresa, stabilendo che il Giudice, per ritenere esenti da revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, deve effettuare una valutazione, parametrata alla condizione professionale del soggetto cha ha contratto con il debitore, sull’attitudine del piano a permettere il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.
Pertanto, al Giudice investito nel decidere sull’azione revocatoria, è demandato non solo il controllo della completezza e correttezza dei dati forniti dai debitori ai creditori, ma è altresì demandato il potere di valutazione nella natura del piano, con giudizio ex ante, nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Leggi di più su 👉 bit.ly/sentenza_n9743_2022

“𝐋𝐀 𝐅𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐎𝐑𝐀 𝐒𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐅𝐄 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋𝐄”Vincenzo Sanasi D’Arpe, Presidente del Comitato ...
05/05/2022

“𝐋𝐀 𝐅𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐎𝐑𝐀 𝐒𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐅𝐄 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋𝐄”

Vincenzo Sanasi D’Arpe, Presidente del Comitato italiano per il World Food Programme Italia - WFP Italia, con un’intervista rilasciata sul quotidiano Avvenire, ha sottolineato le criticità nei Paesi come Yemen, Etiopia e regioni siriane, per il rincaro dei prezzi di grano, energia e trasporti causati dal conflitto in Ucraina.

Leggi tutto l'articolo su 👉 bit.ly/Intervista_Avvenire

𝐋𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐒𝐈 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐎𝐋𝐄 𝐂.𝐃. 𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄 La Corte di Cassazione, discostand...
04/05/2022

𝐋𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐒𝐈 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐎𝐋𝐄 𝐂.𝐃. 𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄

La Corte di Cassazione, discostandosi da un precedente orientamento in materia di clausole c.d. claims made, con la sentenza n. 12908/2022 ha affermato che le suddette clausole non vengono affette da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2695 c.c., nel caso in cui la decadenza della scelta del terzo di azionare la domanda risarcitoria, quale evento futuro ed imprevedibile, venga ritenuta, nel giudizio di meritevolezza condotto dal Giudice, coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni.
Nell'ambito delle c.d. clausole claims made, l'operatività della copertura assicurativa dipende da fatto non causato dall'assicurato. La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato e, in tal senso, si viene a delineare l'appartenenza del fenomeno strutturale del c.d. "claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., che, a sua volta, rientra nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.

Leggi di più su 👉 bit.ly/sentenza_n12908_2022

Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐝’𝐀𝐫𝐩𝐞 ha ottenuto sentenza favorevole al Tribunale di Roma per 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐒.𝐩.𝐚. nell’ambit...
19/04/2022

Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐝’𝐀𝐫𝐩𝐞 ha ottenuto sentenza favorevole al Tribunale di Roma per 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐒.𝐩.𝐚. nell’ambito del contenzioso avente ad oggetto patto di prova e licenziamento (D.lgs. 23/2015).

Il Tribunale accogliendo le argomentazioni proposte della difesa di Poste Italiane, ha respinto le richieste del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

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𝗖𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮: 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝗻𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗰𝘆Lo scorso 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvat...
08/04/2022

𝗖𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮: 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝗻𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗰𝘆

Lo scorso 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency).
La definitiva approvazione del suddetto decreto legislativo è attesa entro il 16 maggio 2022, dovendo la direttiva Insolvency essere recepita nel termine del 17 luglio 2022.
Il correttivo approvato dal CDM introduce importanti novità al Codice della Crisi, atte ad innovare il sistema di gestione della crisi d’impresa attraverso strumenti idonei alla salvaguardia della continuità aziendale.
In particolare, ai fini dell’utilizzo sempre più comune da parte degli operatori dello strumento del concordato preventivo e del concordato in continuità aziendale, si implementeranno assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all’art. 2086 c.c., la cui adeguatezza, all’interno del tessuto societario, andrà valutata anche in funzione della loro attitudine alla tempestiva rilevazione dei segnali di crisi.
Inoltre, la disciplina della composizione negoziata della crisi di impresa, arricchita degli strumenti di segnalazione ai creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, andrà a sostituire le procedure di allerta e di composizione assistita inizialmente previste dal Codice.
È stato infine necessario collegare all’esdebitazione il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale (di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva).

Leggi il dossier del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati su 👉 bit.ly/Dossier_ModificheCrisidImpresa

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Rome
00187

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