Avvocato Agnese Casillo

Avvocato Agnese Casillo Avvocato del Foro di Roma, specializzata nella tutela dei diritti della persona. Offre consulenza pe Il primo incontro informativo è gratuito

Da più di dieci anni mi occupo della tutela dei diritti della persona. Ho tutelato gli interessi di clienti che hanno visto leso il loro diritto al nome, all’immagine ed alla reputazione. Ho affrontato e definito, sia in fase giudiziale che attraverso il procedimento di negoziazione assistita, numerosi procedimenti in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ho appr

estato tutela in favore dei minori nati da coppie che sino a ieri erano considerate “di fatto” e prive di adeguate tutele. Finalmente anche queste ultime, con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016, hanno la possibilità di stringere accordi a tutela e garanzia di reciproci diritti. Sono a disposizione di coloro che intendono intraprendere questo percorso.

Lunedì 11 Maggio avrò il piacere di tenere un webinar sulla tutela del diritto d'autore del traduttore per la prestigios...
05/05/2026

Lunedì 11 Maggio avrò il piacere di tenere un webinar sulla tutela del diritto d'autore del traduttore per la prestigiosa UNITALIA Associazione degli Interpreti Traduttori delle SSML

22/01/2025
Qui qualche info in più
11/05/2023

Qui qualche info in più

WORKSHOP IN PRESENZA E ONLINE

Il 29 maggio alle ore 11.00 si terrà il Workshop dal titolo "Il diritto d'autore del Traduttore". Insieme all'avvocato Agnese Casillo affronteremo un interessante viaggio nel mondo della tutela del lavoro di traduttore, attraverso nozioni teoriche ed esempi pratici.

Il seminario potrà essere seguito in presenza presso la sede della SSML San Domenico di Roma e online su Zoom.

Per seguire online, è necessario registrarsi a questo link: https://bit.ly/44PzEGu

Per partecipare in presenza, scrivere a [email protected]

Vi aspettiamo!

Prossimamente
04/05/2023

Prossimamente

Al Safer internet day 2023 organizzato da Telefono Azzurro per la tutela e la protezione degli adolescenti nell'ambiente...
07/02/2023

Al Safer internet day 2023 organizzato da Telefono Azzurro per la tutela e la protezione degli adolescenti nell'ambiente digitale.

La Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezio...
16/04/2020

La Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di separazioni e divorzi: se, ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata al notaio, ai fini della validità dell’atto, la verifica di conformità ipocatastale dell’immobile richiesta dalla norma. (Nella specie, l’accordo traslativo, elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto degli interessi delle parti nella prospettazione del ricorso congiunto, era stato corredato di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica ed elettrica, di visura e planimetria catastale, nonché di una dichiarazione di obbligo di effettuare a spese e cura delle parti le formalità di trascrizione, di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, con esonero della cancelleria da ogni responsabilità).
(Ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10/02/2020)

(immagine tratta da internet)

Da   di oggiEsenzione imposta di registro senza termine per trasferimenti immobiliari stabiliti tra i coniugi in sede di...
01/07/2019

Da di oggi
Esenzione imposta di registro senza termine per trasferimenti immobiliari stabiliti tra i coniugi in sede di separazione o divorzio

21/01/2019

La relazione investigativa come prova delle condizioni reddituali dei coniugi anche in secondo grado

In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della Corte d'Appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta con la comprasa conclusionale del secondo grado di giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officioni necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21178 del 24.8.2018.


(immagine tratta da internet)

Aggiornamento professionale
26/10/2018

Aggiornamento professionale

Cos’è il plagio evolutivo?A spiegarlo è la Suprema Corte che, con ordinanza del 6 giugno 2018, ha rimesso alla Corte d’A...
17/10/2018

Cos’è il plagio evolutivo?
A spiegarlo è la Suprema Corte che, con ordinanza del 6 giugno 2018, ha rimesso alla Corte d’Appello di Milano il riesame dell’esistenza o meno di tale fattispecie di plagio, e la conseguente lesione del diritto d’autore, nel giudizio introdotto da Ralph Carey, autore del pupazzo “Big Red” (mascotte della squadra di basket della Western Kentucky University) nei confronti di R.T.I. S.p.a. in relazione al pupazzo di Striscia la Notizia “Gabibbo”.
La Corte d’Appello di Milano dovrà stabilire se si tratta di plagio evolutivo o mera ispirazione non lesiva del diritto d’autore, attenendosi al seguente principio di diritto enucleato dalla Cassazione:
“in tema di diritto d’autore, la fattispecie del plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” e dalla “contraffazione” dell’opera tutelata ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, che costituisce un’ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento eseguito su quest’ultima, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941”.


(immagine tratta da internet)

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00193

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