28/01/2026
Convivenza di fatto e prescrizione. Con la pronuncia del 23 gennaio 2026 n. 7 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1) del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. Come per i coniugi, dunque, anche in caso di vincolo affettivo scaturente da una convivenza stabile non può essere imposto un onere implicante la scelta tra la tutela dei diritti che un convivente vanta nei confronti dell’altro, con il rischio di minare la fiducia reciproca, e la salvaguardia dell’armonia, dell’unità e della stabilità del rapporto. La Corte ha, inoltre, precisato che la prova dell’inizio e della cessazione di una convivenza di fatto non richiede necessariamente la registrazione anagrafica, essendo possibile attestarne esistenza e durata con ogni diverso mezzo di prova.
Avvocato D'Ascenzo
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