Avv. Andrea Di Leo

Avv. Andrea Di Leo Avvocato amministrativista: edilizia, urbanistica real estate, appalti pubblici e settori innovativi

𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝'𝐮𝐬𝐨 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟑-𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚: 𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞Con sentenza di oggi, 30.4.2026, n. 6...
30/04/2026

𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝'𝐮𝐬𝐨 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟑-𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚: 𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

Con sentenza di oggi, 30.4.2026, n. 61, la Consulta ha deciso l'impugnativa del Governo contro la L.R. Toscana 51/2025.

In particolare, la Corte costituzionale ha preso in esame le disposizioni con cui la Regione Toscana aveva:
- previsto l'obbligo del versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, escluso dal co. 1-quater dell'art. 23-ter TUEd;
- ampliato il potere comunale in punto di ammissibilità dei m.d.u., prevedendo anche il potere di "limitare" gli stessi;
- introdotto un regime transitorio, finalizzato a consentire ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici;

La sentenza 61/2026 ha dichiarato incostituzionale la L.R. Toscana sancendo che:
- l'art. 23-ter, co. 1-quater, "nel disciplinare i soli oneri di urbanizzazione secondaria, esclude implicitamente quelli primari";
- i commi 1-bis e 1-ter consentono ai Comuni solo di "condizionare" i m.d.u. ma non di introdurre "limiti" veri e propri;
- non è consentito alle Regioni introdurre previsioni tali da differire l'immediata applicabilità dei co. 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 23-ter.

La sentenza (https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/61) è di particolare interesse poiché individua un confine molto netto per le prerogative legislative delle Regioni in tema norma di "adattamento" alla speciale disciplina dei cambi d'uso introdotta dalla L. 105/2024.

“𝙑𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙙𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙙𝙞𝙡𝙞𝙯𝙞𝙖 𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙧𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞”Mercoledì prossimo avrò il piacere di intervenire, presso l’ Universi...
25/04/2026

“𝙑𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙙𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙙𝙞𝙡𝙞𝙯𝙞𝙖 𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙧𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞”

Mercoledì prossimo avrò il piacere di intervenire, presso l’ Università degli Studi di Firenze, ad un interessante convegno avente ad oggetto la (si spera prossima!) riforma della disciplina dell’edilizia.

Il mio intervento verterà sui “𝘳𝘦𝘨𝘪𝘮𝘪 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘰𝘳𝘮𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦𝘥𝘪𝘭𝘪𝘻𝘪𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢 𝘊𝘢𝘴𝘢 𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘛𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘜𝘯𝘪𝘤𝘰”.

Ringrazio sentitamente il Collega Guido Sorrentino - professore presso il CdL in "Tecniche
e tecnologie per le costruzioni e il territorio" - per l’invito, graditissimo anche per il taglio trasversale dell’evento, tra Accademina e mondo delle Professioni Tecniche.

𝗥𝗼𝗺𝗮: 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗚 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼.Come noto, tra i profili di maggiore interesse della Variante...
21/04/2026

𝗥𝗼𝗺𝗮: 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗚 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼.

Come noto, tra i profili di maggiore interesse della Variante alle NTA del PRG di Roma vi è la rinnovata disciplina del turismo, in particolare per il segmento extralberghiero.

Il nuovo art. 6 NTA PRG (adottato ed in corso di approvazione) introduce una destinazione residenziale ad hoc per le case-vacanza mentre ulteriori previsioni prefigurano peculiari limitazioni all'insediamento di attività ricettive extra-alberghiere, specialmente nella Città Storica.

Il tema del c.d. overtourism, come noto, non è solo romano e si inserisce in un dibattito, socio-economico e giuridico, che sta coinvolgendo la riflessione urbanistica e del diritto pubblico dell'economia al livello nazionale (è nota la sentenza Corte costituzionale 186/2025 sulla L.R. Toscana 61/2024) e internazionale (del "caso Barcellona" si parla da molto: https://lnkd.in/dwBD4_7n).

E' in questo contesto - e in attesa della prossima approvazione della Variante alle NTA di Roma, adottata con la DAC 169/2024 - che si terrà il Convegno del 6 maggio prossimo presso il Campidoglio organizzato dall'On. Stefano Erbaggi (componente della VIII Commissione consiliare - Urbanistica), con l'intervento di Confabitare - Confabitare Roma, con il dott. Eugenio Romey e l'arch. Luigi Cacciatore, di Dario Pileri di Prolocatour e Flavio Bernardini, community leader Airbnb Roma.

Avrò il piacere di intervenire in tale momento di confronto.

Info e registrazione nella locandina.

𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟒-𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐔𝐄𝐝: 𝐥𝐚 𝐒𝐂𝐈𝐀 "𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚" 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞.Non appena "scoperta" la sentenza del ...
20/04/2026

𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟒-𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐔𝐄𝐝: 𝐥𝐚 𝐒𝐂𝐈𝐀 "𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚" 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞.

Non appena "scoperta" la sentenza del TAR Calabria 553/2026 la ho segnalata all'amico Gianluca Oreto di LavoriPubblici.it
che, prontamente, ne ha dato notizia e disamina.

Si tratta della prima sentenza che si sofferma in modo specifico sulla nuova "sanatoria" ("regolarizzazione", in realtà, viene denominata nella Modulistica Unificata) per le varianti in corso d'opera a titoli ante '77 ed in parziale difformità.

Sulla non necessità di requisiti di conformità urbanistico-edilizia la sentenza mi è subito parsa corretta e coerente con l'art. 34-ter TUEd (d'altronde, su questo punto, è stato correttamente osservato come la norma configuri un "mini-condono" a regime).

Invece, nel passaggio in cui si afferma che laddove il Tecnico dichiari la data della parziale difformità a mezzo attestazione (e non, quindi, ricorrendo ai mezzi di prova ex art. 9-bis, co. 1-bis, poiché non disponibili) la P.A. potrebbe inibire la SCIA solo per "false dichiarazioni" ho diversi dubbi.

Dubbi che ho prontamente condiviso con Gianluca e che sono pubblicati su LavoriPubblici.it (grazie come sempre per lo spazio di confronto messo a disposizione), nel contributo che, per chi di interesse è liberamente accessibile

Art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001: l’attestazione della data da parte del tecnico è sufficiente per la sanatoria? Analisi della sentenza TAR Calabria n. 553/2026 e dei limiti ai controlli della PA.

𝗟𝗧𝗥𝗘 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲Come già ufficilizzato nella giornata di ieri, è terminato il mio percorso in (e per !) Legal Team, di...
01/04/2026

𝗟𝗧𝗥𝗘 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲

Come già ufficilizzato nella giornata di ieri, è terminato il mio percorso in (e per !) Legal Team, di cui mi onoro di essere stato co-founder.

Circa 9 anni intensi e di crescita professionale intensa e veloce, avvenuta grazie ad una intuizione al tempo coraggiosa e infrequente: uno Studio nato integralmente e abbondantemente under 40.

Ora - fatti tutti i doverosi e sentiti ringraziamenti ai Colleghi con cui abbiamo condiviso un tratto di strada così importante e “fondante” - è giunto il momento di continuare il percorso con un “nuovo” progetto, LTRE Studio Legale, insieme al socio ed amico Francesco Lanatà e alla nostra squadra (che, confidiamo, possa presto ulteriormente allargarsi), valorizzando il nostro focus principale (ma non esclusivo in senso stretto): Land Town planning Real Estate.

Riprenderemo a breve a pubblicare sul nostro nuovo sito (“under costruction”): nel frattempo, per chi di interesse, sarà possibile continuare (o iniziare) a seguirci sulla nuova pagina LinkedIn LTRE Studio Legale .

26/02/2026

𝗣𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼-𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼: 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ "𝗻𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀𝘁𝗲" 𝗻𝗲𝗹 𝗗𝗟 𝗣𝗡𝗥𝗥 𝟭𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟲

Trai temi oggetto di dibattito ed evoluzione in giurisprudenza, come noto, vi è il meccanismo di formazione del PdC tramite silenzio assenso.

Secondo la c.d. concezione sostanziale, la formazione del s.a. è legata non solo alla completezza formale della domanda e al decorso del tempo, ma anche alla contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge: il provvedimento tacito non si forma nel laddove l'istanza non sia conforme alla normativa.

Secondo altro indirizzo - c.d. concezione formale del s.a.- la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge; una volta trascorso il termine può esistere anche un provvedimento tacito di accoglimento illegittimo (rimuovibile nei limiti e alle condizioni ex art. 21nonies).

Ad oggi, pur in presenza di un tendenziale consolidamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato favorevole alla concezione formale (Sez. V, 7.11.2025, n.867; IV, 18.9.2025, n. 7363; VII, 1.4.2025, n. 2722), non mancano orientamenti, specie, ma non solo, da parte dei TAR, non allineati (TAR Lazio, Sez. II-bis, 9.7.2025, n. 13538; TAR Sicilia, Catania, 8.9.2025, n. 2570; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.4.2025, n. 1443).

In questo contesto si inserisce la modifica ex art. 5, co. 4, lett.d) DL 19/26 che inserisce nella norma "generale" sul silenzio assenso (l'art. 20 della L. 241/90) la seguente prescrizione:
"𝐼𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑠𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑙'𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜".

Ora, considerato che "𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 20, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 8, 𝑑.𝑃.𝑅. 𝑛. 380/2001 𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 20 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑛. 241/1990: 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑢𝑠" (Cons. Stato 7363/2025): è chiaro come la nuova formulazione dell'art. 20 L. 241/90 deponga per la positivizzazione della c.d. concezione formale del s.a.

14/02/2026

🚨 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗘 𝗗𝗜 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘

▶ Nella giornata di ieri si è svolto un incontro presso il Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, momento di confronto tecnico-istituzionale che conferma l’importanza della collaborazione strutturata tra Pubblica Amministrazione e istituzioni professionali del territorio.

▶ Nel corso della riunione, gli Uffici hanno anticipato ai rappresentanti dei Collegi e degli Ordini professionali alcune rilevanti novità operative che entreranno in vigore dal prossimo 2 marzo. In particolare, è stata annunciata l’attivazione, all’interno del portale SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), dell’applicativo “Terrap Roma Capitale”, dedicato alla gestione informatizzata delle pratiche di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica. L’introduzione del nuovo sistema si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e mira a garantire maggiore tracciabilità, uniformità istruttoria e trasparenza nei procedimenti che coinvolgono beni sottoposti a tutela.

▶ Parallelamente, sul portale SUET verrà attivata la Segnalazione Certificata di Agibilità, completando così il quadro delle principali procedure edilizie in modalità telematica. Si tratta di un passaggio significativo che richiede un dialogo continuo tra Amministrazione e professionisti, affinché l’implementazione degli strumenti digitali avvenga in modo coerente con le esigenze operative di chi quotidianamente opera sul territorio. Ampio spazio è stato dedicato al confronto sull’attuale applicazione della DAC 44/2011 alla luce delle modifiche intervenute sull’art. 22 della L.R. 15/2008 ad opera della L.R. 12/2025. I rappresentanti degli Ordini e Collegi hanno evidenziato l’esigenza di chiarimenti interpretativi e di un coordinamento sistematico tra normativa regionale e prassi amministrativa, sottolineando come la certezza delle regole costituisca un elemento essenziale non solo per i professionisti, ma anche per la stessa efficacia dell’azione amministrativa.

▶ Particolare attenzione è stata riservata al tema degli interventi realizzati in parziale difformità ai sensi dell’art. 34-ter del DPR 380/2001, con riferimento agli immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come previsto dal citato articolo, tali interventi restano assoggettati a SCIA, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia risultano ora subordinati a Permesso di Costruire in ragione della modifica dell’art. 22 della L.R. 15/2008. Anche su questo punto è emersa la necessità di un’interpretazione condivisa e coerente, in grado di evitare disallineamenti applicativi e garantire uniformità di trattamento. L’incontro ha rappresentato un esempio concreto di leale collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che la qualità dell’azione amministrativa e la corretta applicazione delle norme urbanistico-edilizie dipendono anche dal contributo tecnico delle professioni ordinistiche. Il confronto diretto consente infatti di intercettare criticità operative, anticipare problematiche interpretative e costruire soluzioni condivise nell’interesse della collettività.

▶ Per il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma erano presenti il Vice Presidente geom. Fabio Colantoni, il Consigliere geom. Fabio De Castro e l’Avv. Andrea Di Leo, consulente dell’Ente. La partecipazione del Collegio si inserisce in un percorso di dialogo continuo con Roma Capitale, volto a rafforzare il rapporto tra istituzioni e professionisti e a contribuire, con competenza tecnica e senso di responsabilità, alla gestione ordinata e trasparente dei procedimenti edilizi e paesaggistici nella città di Roma.

19/01/2026

𝗖𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼: 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 "𝗿𝗶𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲" 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼

Il TAR Emilia-Romagna, con sentenza del 9 gennaio, n. 19, ha auto modo di segnalare - sia pur solo in un passaggio incidentale rispetto al caso deciso - che l'art. 1, co. 23, L. 199/2025, nel modificare l'art. 5, co. 10, DL 70/2011, può ritenersi avere portata ricognitiva della volontà "generale" da parte del Legislatore di discostarsi dalla tesi della non equiparabilità tra condono edilizio e sanatoria ordinaria ai fini dello stato legittimo.

Un primo tassello giurisprudenziale che può contribuire a rafforzare la tesi - secondo me più corretta - secondo cui la modifica della norma speciale (DL 70/2011 in tema di rigenerazione urbana) deve essere intesa quale espressione di un principio generale in tema di piena rilevanza dei condoni edilizi ai fini dello stato legittimo ex art. 9-bis TUEd e non solo come norma speciale "isolata".

Ciò, peraltro, in continuità con Cons. Stato 6860/2024 (parimenti richiamato dal TAR Emilia Romagna).

Vedremo l'evolversi della giurisprudenza (auspicando sempre una presa di posizione da parte del Legislatore, che in questo caso sarebbe abbastanza banale: basterebbe "ripetere" quanto introdotto nell'art. 5 co. 10 DL 70/2011 all'interno dell'art. 9-bis TUEd).

24/12/2025

𝗖𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼, 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼: 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘁𝗼?

Molto bene l’approvazione della norma che supera l’interpretazione restrittiva della giurisprudenza (costituzionale) in tema di non applicabilità agli immobili condonato delle misure premiali ed incentivanti per il recupero del patrimonio edilizio.

La modifica dell’art. 5, co. 9, DL 70/2011 va nella giusta direzione.

Ora, peró resta da valutare se tale misura sarà ritenuta da prassi e giurisprudenza idonea a superare la “deriva interpretativa” (dei giudici amministrativi ma anche di una recente Cassazione) che negava la natura pienamente legittimante del condono ai fini dello stato legittimo ex art. 9bis.

Ed infatti, come ogni volta che trattiamo di norme speciali, potrebbe sostenersi che la “specificazione” sottenda ad una regola generale diversa (ossia: la natura pienamente sanante è riconosciuta quale eccezione ai soli fini degli interventi ex DL 70/11, non per quelli “a regime”).

Ritengo che una simile lettura sia non condivisibile almeno per due ragioni.
a) sarebbe paradossale un trattamento “di favore” per interventi derogatori e più impattanti rispetto a interventi “minori” e “ordinari” (DR con ampliamento si, RE o MS senza incrementi volumetrici no);
b) l’intervento legislativo potrebbe esser inteso come ricognitivo di un principio generale, implicitamente già contenuto nell’art. 9bis (che non elenca, sottolineo, in modo tassativo tutti i titoli “legittimanti”).

Tuttavia, il rischio di letture restrittive è alto e resta urgente che il legislatore intervenga a chiarire ciò che nella L. 47/85 é già chiarissimo (per me): il condono è pieno stato legittimo.

Buon Natale a tutti!

𝗥𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮 𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮: 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶, 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮𝗿𝗶, 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗔𝗖 𝟯𝟭𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟱Condivido, a due giorni dalla pubblicazione della...
18/12/2025

𝗥𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮 𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮: 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶, 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮𝗿𝗶, 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗔𝗖 𝟯𝟭𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟱

Condivido, a due giorni dalla pubblicazione della DAC 316/2025 di Roma Capitale, alcune prime e sommarie considerazioni.

Si tratta di una disamina che non vuole - né può - essere esaustiva o "ineccepibile", nella quale cerco di analizzare, oltre al "dispositivo" della DAC, anche "premesse" e "motivazioni".

Fra tutte le scelte compiute dall'Amministrazione, quella che meno mi convince (sia in termini di presupposti normativi sia in termini di "opportunità" e "coerenza" con il quadro urbanistico di Roma) vi è la stretta, tagliata un po' troppo "con l'accetta", sulla Città Storica.

Ad ogni modo, ben venga un quadro definito di regole nonché il tendenziale accentramento presso il DAU dei procedimenti abilitativi (onde evitare, almeno in questa fase iniziale, un eccesso di orientamenti municipali).

Per chi di interesse, questo il link: https://legal-team.it/rigenerazione-urbana-roma-dac-316-2025/

A distanza di poco più di quattro mesi dall'entrata in vigore della L.R. 12/2025, che ha profondamente innovato la LR 7/2017, Roma Capitale ha finalmente

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Rome
00199

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Martedì 09:00 - 19:00
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