Studio Legale Avv. Beatrice Cardarelli

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Consulenza e assistenza ai clienti sia giudiziale (difesa e patrocinio di fronte a un giudice o ad un arbitro) che stragiudiziale (assistenza, consulenze, stesure di pareri, redazione di contratti, ecc) in materia civile e penale.

05/05/2020

Le misure restrittive COVID-19 - Illeciti amministrativi - Come difendersi.

L’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 prevede che il mancato rispetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVD-19, come previste dall’art. 1 ed attuate dai DPCM, costituisca un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00, della quale è previsto il raddoppio in caso di uso di veicolo.

L’accertamento è attività svolta da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o altri organi addetti al controllo, i quali poi provvedono alla redazione del verbale dove attestano quanto avvenuto in loro presenza. La validità probatoria del verbale è, infatti, limitato a tali fatti, relativamente ai quali gode di cd. fede privilegiata ex art. 2699 e 2700 cod. civ.

Detto verbale se non è notificato immediatamente al trasgressore a mani nel momento che vengono contestati il comportamento contra legem, deve essere entro il termine perentorio di novanta giorni dall’accertamento, per i residenti in Italia, notificato nei modi previsti dalla legge.

Si viene ad instaurare un procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del trasgressore.

Infatti le sanzioni sono irrogate dal Prefetto del luogo dove è stato accertato il fatto, per quanto concerne la violazione delle misure previste dall’art. 1 del decreto-legge adottate tramite DPCM.

Ai sensi del’art. 202 co. 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo n. 285/1992 è possibile il pagamento in misura ridotta, corrispondente al minimo della sanzione entro i 60 giorni ed alla ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Nel caso si voglia impugnare il verbale, la procedura di impugnazione segue le regole di cui alla Legge di Depenalizzazione, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011, ed ha come oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto o da altra autorità di cui all’art. 3 del decreto-legge citato.

Ai sensi dell'art. 18 L: 689/91 si può chiedere all'autorità amministrativa che emetta un’ordinanza di archiviazione, mediante l’invio di scritti difensivi ed eventuali allegazioni documentali, nel termine dei 30 giorni dalla contestazione, con possibilità di fare richiesta di audizione (richiesta che non è associata ad alcun obbligo di accoglimento). Si apre così una fase di contraddittorio preventivo che dovrà necessariamente essere tenuto in adeguata considerazione da parte dell’autorità competente, come previsto dall’art. 18 della legge 689/1981 e dell’art. 3 della legge 241/90 ai fini dell’emissione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio successivo.

In questa fase potrà essere utile documentare l’eventuale corrispondenza della condotta contestata alle scriminanti previste espressamente dalla legge.

In caso di mancato accoglimento della difesa, viene emessa un l’ordinanza-ingiunzione con indicazione motivata della sanzione. La motivazione deve comprendere anche la fase difensiva eventualmente espletata in precedenza. Dalla ricezione della notificazione, decorre il termine di 30 giorni che vale per il pagamento, così come per l’impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, a pena di inammissibilità.

30/04/2020

Conversione in legge del Cura Italia e novità processuali.
1) Art. 54-ter
Sospensione dell’espropriazioni sulla abitazione principale. La prima novità riguarda il processo esecutivo ed è contenuta nell’art. 54 ter che dispone la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa del debitore per sei mesi.
Secondo la nuova norma «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
2) Procura alle liti.
Comma 20-ter dell’art. 83:"nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".

30/04/2020

Fase 2. DPCM 26 aprile 2020. Valutazione integrata del rischio contagio e adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgenza di focolai epidemici.
L'INAIL ha individuato tre tipi di misure volte a prevenire il rischio di infezione Covid-19: organizzative, di prevenzione e protezione, (vedasi “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali” del 24.4.2020, di cui all’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020).
Prima di procedersi alla riapertura, è necessario procedere alla sanificazione dei locali aziendali, delle postazioni di lavoro e di tutte le parti comuni, oltre alla completa pulizia giornaliera e la sanificazione periodica ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, del 22.2.2020, n. 5443.
I datori di lavoro, in questi sette giorni (dal 27 aprile al 4 maggio) dovranno predisporre un documento informativo da mettere a disposizione del personale e dei terzi che debbano accedere ai locali aziendali con il quale informare e formare il personale sulle nuove regole e sulle procedure e le misure adottate per scongiurare e contenere il rischio di contagio, che andranno ad aggiungersi con quelle già presenti ex D.Lgs. 81/2018 )(il c.d Documento di Valutazione dei Rischi - DVR).
Le conseguenze per i datori di lavoro che non adottano tali piani di intervento (o che non aggiornano il Documento di Valutazione dei Rischi) potrebbero essere triplici:
1) responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.
2) Sanzioni di carattere amministrativo (art. 55, lett. h) D. Lgs. 81/2008).
3) Responsabilità di tipo penale del datore di lavoro - ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 - per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 c.p.

30/04/2020

La dichiarata incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (Cassazione n. 27099 e la n. 27101 del 23 ottobre 2019).

Le possibilità di rimborso.

L’addizionale provinciale sull’energia elettrica non doveva essere pagata poiché la norma nazionale che l’aveva introdotta per alimentare il gettito degli enti locali (d.l. n. 511/1988) era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE.

In particolare la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che il contrasto si rinviene con l’art. 1, comma 2 della direttiva n. 2008/118/CE recante la disciplina generale in tema di accise (queste tasse sono state utilizzate per esigenze di fiscalità generale, mentre potevano essere applicate solo per uno scopo specifico).

La Corte di Cassazione nella decisione n. 27099 del 23 ottobre 2019, ha ritenuto che gli importi pagati dalle aziende consumatori finali ai diversi fornitori nazionali sono stati indebitamente pagati e ciascuno dei soggetti incisi ha ora diritto di ottenere il rimborso.

In particolare, negli anni 2010 e 2011 tali addizionali provinciali alla accisa sull’energia elettrica venivano pagate dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a kWh 200.000 mensili.

L’illegittimità di tali addebiti (di qui il diritto al rimborso) deriva dalla disciplina europea sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo: tale addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica è poi stata eliminata a far data dal 2012.

Resta però l’addebito negli anni 2010 e 2011 di tale addizionale provinciale alla accisa sull’energia elettrica che può essere contestata, chiedendo il rimborso delle somme indebite versate ai fornitori di energia o nel caso all'Agenzia delle Dogane.
Il termine di prescrizione è ordinario ovvero decennale e che le prime bollette pagate quasi dieci anni fa contengono indebiti di prossima prescrizione.

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