05/05/2020
Le misure restrittive COVID-19 - Illeciti amministrativi - Come difendersi.
L’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 prevede che il mancato rispetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVD-19, come previste dall’art. 1 ed attuate dai DPCM, costituisca un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00, della quale è previsto il raddoppio in caso di uso di veicolo.
L’accertamento è attività svolta da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o altri organi addetti al controllo, i quali poi provvedono alla redazione del verbale dove attestano quanto avvenuto in loro presenza. La validità probatoria del verbale è, infatti, limitato a tali fatti, relativamente ai quali gode di cd. fede privilegiata ex art. 2699 e 2700 cod. civ.
Detto verbale se non è notificato immediatamente al trasgressore a mani nel momento che vengono contestati il comportamento contra legem, deve essere entro il termine perentorio di novanta giorni dall’accertamento, per i residenti in Italia, notificato nei modi previsti dalla legge.
Si viene ad instaurare un procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del trasgressore.
Infatti le sanzioni sono irrogate dal Prefetto del luogo dove è stato accertato il fatto, per quanto concerne la violazione delle misure previste dall’art. 1 del decreto-legge adottate tramite DPCM.
Ai sensi del’art. 202 co. 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo n. 285/1992 è possibile il pagamento in misura ridotta, corrispondente al minimo della sanzione entro i 60 giorni ed alla ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
Nel caso si voglia impugnare il verbale, la procedura di impugnazione segue le regole di cui alla Legge di Depenalizzazione, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011, ed ha come oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto o da altra autorità di cui all’art. 3 del decreto-legge citato.
Ai sensi dell'art. 18 L: 689/91 si può chiedere all'autorità amministrativa che emetta un’ordinanza di archiviazione, mediante l’invio di scritti difensivi ed eventuali allegazioni documentali, nel termine dei 30 giorni dalla contestazione, con possibilità di fare richiesta di audizione (richiesta che non è associata ad alcun obbligo di accoglimento). Si apre così una fase di contraddittorio preventivo che dovrà necessariamente essere tenuto in adeguata considerazione da parte dell’autorità competente, come previsto dall’art. 18 della legge 689/1981 e dell’art. 3 della legge 241/90 ai fini dell’emissione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio successivo.
In questa fase potrà essere utile documentare l’eventuale corrispondenza della condotta contestata alle scriminanti previste espressamente dalla legge.
In caso di mancato accoglimento della difesa, viene emessa un l’ordinanza-ingiunzione con indicazione motivata della sanzione. La motivazione deve comprendere anche la fase difensiva eventualmente espletata in precedenza. Dalla ricezione della notificazione, decorre il termine di 30 giorni che vale per il pagamento, così come per l’impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, a pena di inammissibilità.