Errori Medici in Rosa ETS

Errori Medici in Rosa ETS L'Associazione mette a disposizione un team di professionisti (avvocati, medici ecc.) per fornire assistenza alle donne vittime di errori medici

16/06/2023

RISARCIMENTO PER INFEZIONE NOSOCOMIALE
Non è raro che il paziente ricoverato in ospedale prenda, proprio all'interno della struttura sanitaria, una grave infezione con la setticemia. Ciò può procurare gravi complicazioni e, nei casi peggiori, la morte. La Cassazione con la sentenza n. 6386/2023 ha richiamato i principi di diritto da essa affermati negli ultimi anni in tema di infezioni correlate all'assistenza e ha elencato gli oneri probatori che spettano alle parti. Il primo principio ribadito dagli Ermellini è che la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'infezione contratta in ospedale rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o da “fatto illecito”. La Corte ha richiamato inoltre nella motivazione della sentenza anche un altro principio fondamentale: la prova del rapporto di causa-effetto (cosiddetto “rapporto di causalità”) tra il comportamento dell'ospedale e dei sanitari e l'infezione deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni. In buona sostanza è il paziente – o, se deceduto, i suoi familiari – a dover dimostrare che il danno alla salute (l'infezione) è derivato dal ricovero in ospedale e dalla permanenza in esso. Tuttavia, poiché si tratta di una prova assai difficile da fornire, essa può essere fornita anche in termini probabilistici, e non di assoluta certezza. Quindi, se una persona è entrata in ospedale perfettamente sana (salvo ovviamente le ragioni del ricovero) e ne è uscita con l'infezione, o peggio ancora è deceduta durante il ricovero a causa di tale infezione, allora è verosimile pensare che la stessa dipenda dalla struttura medica. La Cassazione ha precisato gli oneri probatori che gravano sulla struttura sanitaria in caso di infezione ospedaliera. Tra questi, vi sono l'indicazione dei protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, la raccolta e la disinfezione della biancheria, lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, e le modalità di preparazione e conservazione dei disinfettanti. Oltre alla responsabilità della struttura sanitaria, la Cassazione ha anche stabilito le responsabilità dei singoli professionisti sanitari, come il direttore sanitario, il dirigente di struttura complessa e i medici di reparto. Una volta stabilita la responsabilità della struttura sanitaria e dei singoli professionisti sanitari, il paziente potrà ottenere un risarcimento per il danno subito. La Cassazione ha individuato alcuni criteri per determinare l'entità del risarcimento, tra cui il grado di colpa dei responsabili, la gravità dell'infezione e la sua incidenza sulla qualità della vita del paziente e dei suoi familiari. Il paziente o i suoi congiunti dovranno, quindi, quantificare il danno subito e fornire la prova delle circostanze che giustificano il risarcimento richiesto.

16/06/2023

RESPONSABILITÀ DELL'ANESTESISTA
La Corte dei Conti, sezione Toscana, ha ritenuto responsabile di danno erariale a titolo di colpa grave l'anestesista che, allontanandosi dalla sala operatoria prima del risveglio del paziente, si renda irreperibile in modo da non poter prestare le dovute cure al paziente colto da un arresto cardiocircolatorio con esito letale.
Secondo i Giudici amministrativi, infatti, l'anestesista deve assistere il paziente sino al totale risveglio dalla sedazione e non può allontanarsi, poiché deve poter far fronte ad eventuali complicanze, che possono sopraggiungere nel post operatorio. Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti l'anestesista - contravvenendo ad un obbligo dettato da una prassi consolidata nell'ambiente ospedaliero e ad un dovere imposto per legge (art. 1 c. 2, della l. n. 653/1954) – si era allontanato dal capezzale del paziente lasciandolo senza alcuna assistenza specialistica, prima ancora che si svegliasse dall'anestesia. Purtroppo si sono verificate alcune impreviste complicazioni con l'arresto cardiocircolatorio del paziente, che ha avuto esito letale.(cfr. Corte dei Conti - Toscana - sentenza 19 luglio 2005 n.509)

IL DANNO DERIVANTE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONILa legge n. 210 del 25 febbraio 1992 ha introdotto un ricon...
21/04/2022

IL DANNO DERIVANTE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONI
La legge n. 210 del 25 febbraio 1992 ha introdotto un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L'impulso all'emissione di tale norma venne da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 307/1990) che dichiarò la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione della Legge che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica per i bambini entro il primo anno di età, nella parte in cui non prevedeva alcun obbligo a carico dello Stato, di corrispondere un indennizzo in caso di danno subito dal bambino vaccinato o da altra persona che subiva conseguenze sfavorevoli in relazione all'assistenza diretta di questo.
La ragione di tale pronuncia costituzionale risiede sulla valutazione del bene salute nella sua duplice accezione: la prima riguarda la salute intesa come interesse della collettività, tale da giustificare un trattamento sanitario obbligatorio, la seconda attiene al diritto alla salute come piena tutela dell'integrità psicofisica dell'individuo. Ne consegue che un trattamento sanitario imposto da una legge non è incompatibile con il dettato dell'art. 32 Cost. solo se sia diretto a tutelare o migliorare la salute del destinatario e contemporaneamente a preservare l'integrità della salute della collettività. Pertanto un trattamento sanitario (come la vaccinazione) può rendersi obbligatorio se è previsto che lo stato di salute di colui che vi è assoggettato non subisca conseguenze negative. Nel caso in cui invece il soggetto sottoposto a trattamento obbligatorio sia vittima di un danno irreversibile, l'interesse collettivo non è sufficiente a giustificare l'imposizione della misura sanitaria.
Da tali considerazioni discende il fondamento giuridico della prestazione patrimoniale prevista dalla citata Legge 210/92 con cui si assicura il contenuto minimo del diritto alla salute di ogni individuo che, in quanto tale, ne è titolare, ponendosi a carico della collettività, e quindi dello Stato, un sistema di indennizzo affinché lo stesso possa ricevere un equo ristoro in caso di danno patito, se è in rapporto causale diretto al trattamento sanitario cui è stato sottoposto.
La giurisprudenza costituzionale negli anni successivi ha allargato la platea dei destinatari di tale ristoro economico estendendola anche a coloro che si sono sottoposti ad una vaccinazione fortemente consigliata e non obbligatoria(cfr. Corte Cost. n. 107/2012, Corte Cost. 268/2017) .
Ancora più di recente la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 Legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, poiché la vaccinazione raccomandata non riguarda solo la tutela del singolo individuo ma anche quella della salute dell'intera collettività, i principi richiamati dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dovrebbero necessariamente “traslare sulla collettività le conseguenze negative che il vaccino abbia provocato nel singolo”.
Immediato corollario di quanto sopra detto è la possibilità di accedere all'indennizzo previsto a carico dello Stato anche per coloro che si sono sottoposti a vaccinazione durante la recente pandemia da COVID 19.

LA CASSAZIONE COSTRUISCE UN VERO E PROPRIO CORDONE PROTETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA In previsione di un prolifera...
20/10/2021

LA CASSAZIONE COSTRUISCE UN VERO E PROPRIO CORDONE PROTETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA
In previsione di un proliferare di giudizi, sia penali che civili, a seguito della situazione medica emergenziale dovuta al Covid 19, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 18347/2021 ha fissato dei nuovi criteri interpretativi per i Giudici che sono chiamati ad individuare la responsabilità dei medici.
L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha infatti già chiaramente modificato i termini del giudizio penale (ed in buona parte anche di quello civile) imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, dunque, sì può parlare di colpa grave dell'esercente la professione medica solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.
I Giudici nomofilattici concludono affermando che non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma si richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie.
Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia.
L'intento della Corte di Cassazione è emerso pertanto con assoluta chiarezza: offrire alla classe medica un riparo dalla caccia alle streghe.
La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate.

18/10/2021

Il Presidente dell'associazione, avv. Giampiero Agnese, si presenta presso gli studi di Radio Roma Capitale LiveSocial

15/10/2021

LA MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO NON DÀ DIRITTO AUTOMATICO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
La manifestazione del consenso da parte del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione che spetta ad ogni individuo che, se pur connesso, deve essere tenuto distinto dal diritto alla salute da intendersi quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica.
Il consenso informato, infatti, trova autonomo fondamento negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione e rappresenta la sintesi di due diritti fondamentali: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Ogni individuo ha infatti il diritto non solo ad essere curato ma anche a ricevere le opportune informazioni in ordine ai possibili sviluppi delle terapie mediche a cui decide di sottoporsi nonché ad essere edotto circa le possibili terapie alternative.
Il medico sarà quindi tenuto ad informare in modo completo, aggiornato e comprensibile il paziente riguardo alla diagnosi, alla prognosi e ai possibili rischi/benifici legati alle terapie e agli interventi chirurgici eventualmente eseguiti, curando altresì di fornire al paziente esaurienti informazioni anche in merito alle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di sottoporsi ai trattamenti sanitari consigliati.L'omessa informazione da parte del medico rappresenta dunque indubbiamente una condotta illecita autonoma, lesiva del diritto all'autodeterminazione di ogni individuo, tuttavia la particolarità del rapporto medico-paziente che si articola in plurime obbligazioni tra loro strettamente connesse in quanto convergenti al comune obbiettivo della cura e del risanamento del paziente, comporta che tale condotta si inserisca tra i fattori che possono determinare anche un pregiudizio al diritto alla salute.
Nel caso di mancata acquisizione del consenso informato pertanto il paziente anche se titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno, dovrà comunque assolvere all'onere della prova di tale danno, prova che potrà essere raggiunta con ogni mezzo ma che non può considerarsi automaticamente insita nella condotta omissiva del medico.

14/10/2021

ERRORI MEDICI IN TEMPO DI COVID
Con la L.n. 76 del 28.5.2021 è stato convertito, con modificazioni, il DL 1.4.2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Fra le altre cose, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cd. "scudo penale" per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che abbiano trovato la loro causa nel noto contesto epidemiologico-emergenziale. Le modifiche in commento sono avvenute grazie all’inserimento nella Legge di conversione dell'art. 3-bis “Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” in base al quale:

“1.Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza”.

E' fuori di dubbio che la Legge di conversione del DL 44/2021 abbia incrementato - nell’ambito penale - le tutele a favore degli operatori sanitari chiamati a fronteggiare in prima linea l’emergenza epidemiologica, tuttavia sul piano civilistico sembrerebbe mancare, allo stato, una norma espressamente idonea ad assicurare protezione specifica alle strutture ospedaliere, ai medici e agli operatori sanitari cui sia imputabile la responsabilità civile da lesione o morte di un paziente affetto da SARS-CoV-2 e/o infettatosi in un contesto ospedaliero ove il paziente si fosse recato per ricevere le cure necessarie per altre patologie (cd. “danno nosocomiale”).

Per colmare tale evidente lacuna da più direzioni si è suggerito di dare il giusto risalto ad una norma già esistente nel nostro Ordinamento, quale l’art. 2236 c.c. “Responsabilità del prestatore d'opera”, secondo cui il professionista risponde solo per dolo o colpa grave tutte le volte in cui il caso implichi la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà”.

Si è dunque ipotizzato l'invocabilità di tale norma nel contesto della gestione dei contagi / cura delle infezioni da SARS-CoV-2, se si considera la limitatezza delle conoscenze scientifiche e dei relativi protocolli terapeutici, delle risorse professionali disponibili e dei materiali con cui le strutture, i medici e gli operatori sanitari stanno facendo i conti da oramai oltre un anno a questa parte.

Tuttavia, allo stato non si ravvisano significativi precedenti del giudice civile che abbiano espressamente sancito la possibilità di invocare l’art. 2236 c.c. a discolpa di strutture e sanitari che abbiano operato in un contesto emergenziale-epidemiologico.

Avv. Giampiero Agnese

Errori Medici in Rosa si pone l’obiettivo di garantire alle donne il pieno e reale godimento del diritto alla salute, at...
06/10/2021

Errori Medici in Rosa si pone l’obiettivo di garantire alle donne il pieno e reale godimento del diritto alla salute, attraverso un’assistenza sanitaria e medico-legale adeguata alle necessità derivanti da errori sanitari che riguardano le branche della medicina maggiormente interessate dalla casistica attuale, tra cui
ostetricia, ginecologia, neonatologia, chirurgia
estetica e plastica, odontoiatria, neurologia e
ortopedia. Se ritieni o hai il sospetto di aver subito una prestazione sanitaria non corretta, che non ha risolto oppure ha aggravato i tuoi problemi di salute, contattaci per fissare un incontro alla presenza di un avvocato e di un medico convenzionati con l'Associazione, i quali forniranno gratuitamente un parere circa la riscontrabilità di un errore sanitario che abbia causato i danni subiti.
Per saperne di più visita il nostro sito
www.errorimediciinrosa.it

Associazione no profit per la tutela della donna in conseguenza di errori medici e malasanità

Indirizzo

Via Germanico 168
Rome
00192

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:30
Martedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Giovedì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

Telefono

+39063725990

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