09/01/2026
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Secondo la giurisprudenza, il trasferimento consiste nello spostamento del lavoratore definitivo o privo di limiti di durata.
Ai sensi dell’art. 2103, comma 8, c.c., è legittimo solo se fondato su comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, che il datore di lavoro deve motivare. Per il lavoratore disabile, il trasferimento per ordinarie esigenze tecnico-produttive richiede il consenso dell’interessato (art. 33, comma 6, L. n. 104/1992), salvo che sia giustificato da ragioni diverse, quali l’incompatibilità ambientale; la tutela si estende anche al lavoratore che assiste persona disabile.
Il lavoratore può chiedere il trasferimento senza diritto all’accoglimento. Le ragioni possono essere comunicate anche successivamente, nei termini ex art. 2 L. n. 604/1966, a pena di inefficacia sopravvenuta.
Il trasferimento ingiustificato è nullo e integra inadempimento datoriale, con applicazione dell’art. 1460 c.c. La disciplina dell’art. 2103 c.c. non si applica al lavoro subordinato sportivo (art. 26 D.Lgs. n. 36/2021).
In caso di trasferimento illegittimo, il lavoratore non può rifiutare la prestazione, trovando applicazione l’art. 1460 c.c., nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Molti CCNL prevedono un termine di preavviso, la cui violazione rende il trasferimento inefficace fino alla data prevista.
Il trasferimento deve essere impugnato entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione, con atto scritto. L’impugnazione è inefficace se non seguita, entro 270 gg, dal deposito del ricorso giudiziale o dall’attivazione di conciliazione o arbitrato, cui deve seguire il ricorso entro 60 gg in caso di mancata adesione.