26/03/2021
INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI
Cosa accade in caso di danni riportati a seguito di vaccinazioni?
La legge n. 210 del 1992 all'art. 1 prevede che:
"Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato...".
L'indennizzo è riconosciuto a seguito dell'accertamento del nesso causale tra vaccino e danno lamentato da parte della commissione medico - ospedaliera ai sensi dell'art. 4.
E' molto rilevante ed attuale ricordare che la Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto all'indennizzo sorge anche in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma solo raccomandate in relazione alla vaccinazione contro il contagio dal virus da epatite A (Corte Cost. n. 118 del 2020) o alla vaccinazione antinfluenzale (Corte Cost. n. 268 del 2017).
La condizione prevista dalla Corte è che "il trattamento sanitario raccomandato al singolo sia finalizzato alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività" (Corte Cost. n. 268 del 2017).
Vuole osservarsi che ad oggi, qualora si accertasse la correlazione causale, sia pure meramente episodica, tra vaccinazioni volte a contrastare il Covid e danni alla salute, non si potrebbe dar luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta normativa.
Infatti, come si desume dalla giurisprudenza della Corte (in particolare si veda sul punto Corte Cost. n. 268 del 2017 par. 2), le declaratorie di incostituzionalità hanno riguardato specifiche ipotesi.
Dunque, per garantire in ipotesi differenti un indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in assenza di un intervento legislativo, sarebbe necessario un nuovo intervento della Corte.