09/04/2020
INFORTUNIO SUL LAVORO DURANTE LO SMART WORKING
Una tematica particolarmente attuale riguarda la tutela del lavoratore durante il periodo di smart working.
In particolare ci si chiede cosa succeda se un dipendente incorra in un infortunio quando stia lavorando fuori dall’ufficio che di solito frequenta.
Al riguardo il legislatore è intervenuto sull’argomento con la legge numero 81 del 22 maggio 2017, che all’articolo 23, recita:
“Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Pertanto, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Tuttavia, affinché trovi applicazione la copertura assicurativa è fondamentale che il lavoratore stia eseguendo le sue normali mansioni, non essendo rilevante dove esse vengano svolte (se in ufficio o nella propria abitazione).
Ulteriore limite al riconoscimento della copertura assicurativa si ha nelle ipotesi in cui il dipendente abbia adottato un comportamento volontario contrario al buon senso, svincolato da cause di forza maggiore o necessità, causando con tale condotta l’infortunio (c.d. rischio elettivo).
Nel caso di infortunio durante lo smart working riveste, inoltre, particolare importanza la dimostrazione che l’evento lesivo si sia verificato durante l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente.
Infine, il lavoratore che ha subito un infortunio dovrà controllare che l'accordo individuale tra lavoratori e datore di lavoro sulla pratica dello Smart Working in azienda (obbligatorio per legge) non escluda alcuni luoghi da quelli in cui si può effettuare il lavoro agile. Il dipendente non sarà coperto dall’assicurazione se l’evento lesivo è avvenuto in uno dei luoghi estromessi dal contratto.