27/05/2026
La Cassazione è tornata di recente a chiarire che la comunicazione del verbale assembleare al condomino assente, tramite e-mail ordinaria non è utile a far decorrere il termine decadenziale ex art. 1137 c.c., per l'impugnazione della delibera. Solo il recapito del verbale all'indirizzo del destinatario, fa sorgere la presunzione iuris tantum di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. (Cass. ordinanza n. 15567 del 21/05/2026)