22/12/2025
Con la revisione del Concordato del 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano ha l'obbligo di dichiarare efficaci "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo"" (operazione da effettuare con delibazione, previa verifica del rispetto dell'ordine pubblico e degli altri presupposti di legge).
Se si è nella fase di separazione, la eventuale dichiarazione ecclesiastica di nullità del vincolo determina il venir meno qualora, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cass 11553/2018).
Con la revisione del Concordato del 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano ha l'obbligo di dichiarare efficaci "le se