19/05/2026
🏠 **CASA FAMILIARE ASSEGNATA? ATTENZIONE ALLA TRASCRIZIONE!**
Importante pronuncia del Tribunale di Perugia del 29 aprile 2026 in tema di assegnazione della casa familiare e tutela del terzo acquirente.
Il principio affermato è chiaro:
👉 il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli, se NON viene trascritto nei registri immobiliari, è opponibile al terzo acquirente soltanto per 9 anni dalla data dell’assegnazione.
Decorso tale termine, il nuovo proprietario può ottenere:
✔️ il rilascio dell’immobile;
✔️ il pagamento di un’indennità per occupazione senza titolo.
Nel caso deciso dal Tribunale:
▪️ l’assegnazione risaliva al 2013;
▪️ l’immobile è stato acquistato nel 2022;
▪️ il provvedimento non era mai stato trascritto.
Risultato?
Il Tribunale ha dichiarato il vincolo non opponibile al nuovo proprietario, ordinando il rilascio dell’immobile e condannando l’occupante al pagamento di € 350,00 mensili a titolo di occupazione illegittima.
⚖️ La sentenza ribadisce inoltre un principio molto importante:
la semplice conoscenza dell’esistenza dell’assegnazione da parte dell’acquirente NON basta.
Ai fini dell’opponibilità conta esclusivamente la trascrizione nei registri immobiliari.
📌 Una decisione che evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la corretta tutela e pubblicità dei provvedimenti relativi alla casa familiare.