S.O.S Pronto Avvocatura

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29/04/2021

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➡️Quale tipo di responsabilità si configura in capo alla p.a. nell'esercizio delle sue funzioni?
➡️ Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si configura una responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043. c.c.
✅ Aggiornamento continuo
✅ Studio legale
🎯 Ad. Plen. n. 7/2021
📍 La relazione giuridica che si instaura tra il privato e l’amministrazione è caratterizzata da due situazioni soggettive entrambe attive, l’interesse legittimo del privato e il potere dell’amministrazione nell’esercizio della sua funzione.
In questo caso quindi è configurabile non già un obbligo giuridico in capo all’amministrazione –rapportabile a quello che caratterizza le relazioni giuridiche regolate dal diritto privato- bensì un potere attribuito dalla legge, che va esercitato in conformità alla stessa e ai canoni di corretto uso del potere individuati dalla giurisprudenza
📍 Né la fattispecie in esame può essere ricondotta alla dibattuta, in dottrina come in giurisprudenza, nozione di “contatto sociale”, in quanto, a tacer d’altro, oltre a quanto osservato sulla natura del “rapporto amministrativo”, la relazione tra privato e amministrazione è comunque configurata in termini di “supremazia”, cioè da un’asimmetria che mal si concilia con le teorie sul “contatto sociale” che si fondano sulla relazione paritaria
📍Il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa, devoluto alla giurisdizione amministrativa, è quello della responsabilità da fatto illecito.
📍Nel rapporto amministrativo contraddistinto dalla ora descritta asimmetria delle posizioni si manifesta ad un tempo l’essenza dell’ordinamento giuridico di diritto amministrativo e allo stesso tempo si creano le condizioni perché la pubblica amministrazione –
per ragioni storiche, sistematiche e normative- non possa essere assimilata al “debitore” obbligato per contratto ad “adempiere” in modo esatto nei confronti del privato.

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13/04/2021

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➡️Il rapporto tra la fase cautelare e il controllo della Corte costituzionale
✅ Aggiornamento continuo
✅ Studio legale
🎯 Tar Bari, sez. III, ord., 8 aprile 2021, n. 128; Cons. St. Ad. Plen. n. 2/1999.
📍 nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti erga omnes
📍in tale contesto, la concessione delle misura cautelare (ammissione con riserva), non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l’amministrazione di una invalidazione totale dell’intera procedura concorsuale, rispetto al quale il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo.
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🆘              ✅ Studio legale✅ Aggiornamento continuo✅ Prima Consulenza gratuita entro 24/48h➡️ Cosa sono le spese stra...
11/04/2021

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➡️ Cosa sono le spese straordinarie e qual è il rapporto con l’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento comprende le spese correnti e ordinarie della famiglia coesa che le parti hanno l’onere di dedurre analiticamente in giudizio. Al contrario le spese straordinarie si riferiscono ad attività imprevedibili, oppure non sono determinabili con precisione nell’ammontare o attengono a esigenze saltuarie ed episodiche.
Premesso che occorre verificare caso per caso il singolo provvedimento giurisdizionale, di regola sono comprese nell’assegno di mantenimento le spese relative al vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, per tasse scolastiche (non universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (in generale necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti prima della sperazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
➡️ Tutte le spese straordinarie vanno concertate tra i genitori?
No, esistono spese straordinarie obbligatorie perché conseguenti a scelte concordate tra i coniugi (acquisto di libri di testo o farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo tra i genitori) o relative a decisioni indifferibili e urgenti da non poter consentire la previa concertazione.
Ad esempio non esigono concertazione le spese straordinarie relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
➡️ Cosa accade se occorre effettuare una spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori?
Il genitore richiedente deve comunicarlo per iscritto all’altro il quale dovrà motivare tempestivamente il proprio dissenso per iscritto; in mancanza il silenzio equivale a consenso alla richiesta.
➡️ Cosa accade se un genitore sostiene la spesa in caso di mancata concertazione preventiva o di dissenso immotivato dell'altro? Si può ottenerne il rimborso pro quota?
Secondo Cass, 24 febbraio 2021, n. 5059, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Occorre pertanto rivolgersi tempestivamente a un legare per valutare la peculiarità del caso; il dissenso di un genitore, infatti, potrebbe non essere sufficiente avuto riguardo alle abitudini, all’educazione e al tenore di vita familare e dare diritto al rimborso.

Indirizzo

Via Val Di Cogne 12
Rome
00141

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Sul versante previdenziale, ci occupiamo di malattie professionali, tabellate e non, riconoscimenti infortuni sul lavoro e rendite ai superstiti; ATP in materia assistenziale e previdenziale; riconoscimento pensione di reversibilità, vecchiaia anticipata, benefici retributivi, assegni al nucleo, trasformazioni, iscrizione elenchi anagrafici, eccetera.

Ci interessiamo di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, regime patrimoniale, accertamento di paternità e maternità, filiazione, modifiche sopravvenute condizioni affidamento, impresa familiare e così via) e di diritto dell’immigrazione.

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