01/07/2021
REDDITO DI EMERGENZA Domande dal 1° luglio
L’Inps chiarisce beneficiari, termine di presentazione della richiesta e suddivisione in 4 quote per giugno, luglio, agosto e settembre (comunicato 15 giugno 2021)
L’articolo 36 del D.L. n. 73/2021, prevede la possibilità di richiedere il beneficio ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio (la norma non prevede una durata minima di permanenza);
• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di €10.000, accresciuta di €5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di €20.000.
Il predetto massimale è incrementato di €5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee;
• un valore dell’ISEE inferiore ad €15.000;
• un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore a €400/800 mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;
• assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 introdotte dal medesimo Dl n. 41/2021.
DURATA DEL BENEFICIO e come richiederlo
È previsto il riconoscimento di N.4 Quote di Reddito di Emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Il beneficio sarà riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
La domanda potrà essere trasmessa all’Inps esclusivamente dal 1° al 31 luglio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento della presentazione della domanda.
Il beneficio non è compatibile:
a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.