Studio Legale Rondinelli & Partners

Studio Legale Rondinelli & Partners Lo Studio Legale Rondinelli & Partners garantisce la gestione accurata di tutti gli aspetti relativi Rondinelli ne è il Fondatore, nonché Presidente.

Lo Studio Legale Rondinelli & Partners ha la sua sede principale a Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. L’Avvocato Graziano Rondinelli, titolare dell'omonimo Studio, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Sotto il profil

o organizzativo è composto da un importante numero di collaboratori, avvocati e praticanti, ciascuno dei quali specializzato in più settori di attività, quali il diritto civile, il diritto bancario, il diritto amministrativo, il diritto di famiglia, il diritto del lavoro, il diritto tributario e il diritto penale. L’attività professionale è mirata al pieno ed integrale soddisfacimento del cliente e alla sua più totale salvaguardia e tutela. Questo comporta, in alcuni casi, che si debba agire, dopo un’attenta informativa e una strategia condivisa, in sinergia di altre figure professionali. L’approccio ai casi trattati avviene in modo multidisciplinare, al fine che tutte le possibili sfaccettature siano esaminate e valutate. Il confronto tra le varie professionalità, assieme al costante aggiornamento, costituiscono le premesse necessarie per un servizio che possa concretamente definirsi completo ed adeguato. Tale struttura e metodologia di lavoro è volta a soddisfare tutte le esigenze della clientela, sia privata che aziendale, con l’obiettivo di formulare le soluzioni più idonee per ogni specifico aspetto del caso. A tal fine, nel tempo, si sono consolidati proficui rapporti professionali con altri Studi legali. In particolare, lo Studio fa parte di STUDI PROFESSIONALI FORENSI - legale e commerciale - di cui l'Avv.

03/05/2024
14/07/2021

Genitori separati: le regole per le vacanze con i figli.

Vacanze con i figli in caso di separazione: regolamentazione, aspetti economici e conseguenze per il mancato rispetto degli obblighi gravanti sui genitori.

In caso di separazione le vacanze da trascorrere con i figli richiedono sempre uno sforzo organizzativo non indifferente. In genere il calendario del Tribunale, nello stabilire anche il tempo che i figli devono trascorrere con ciascun genitore per le vacanze estive, non scende troppo nel dettaglio. Questo perché non ci sono delle regole precise a cui fare riferimento per stabilire la quantità di Tempo che i genitori possono trascorrere con la prole durante le pause invernali o estive.

Tale decisione infatti è rimessa al giudice della separazione, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c, nell'interesse dei figli alla bigenitorialità "stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i genitori." Dalla disposizione si ricava che la decisione su tempo e modalità di frequentazione dei figli spetta al giudice, prendendo però atto, se non risultano contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori. In verità in caso di separazione è oramai prassi riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli. Periodo molto importante, soprattutto per il genitore non collocatario. Le vacanze rappresentano infatti un'occasione preziosa per rinsaldare il legame e conoscere meglio i propri figli.

Dal punto di vista civilistico se un genitore vuole partire per le vacanze con i propri figli deve comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui
alloggerà. Il mancato rispetto di tale obbligo, se per la giurisprudenza di merito non comporta conseguenze sul piano penale, viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su
entrambi i genitori per l'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 del codice civile.
Come ha avuto modo di precisare del resto la Corte d'Appello di Torino in data 26/02/2008 "Rientra comunque, in ogni caso, nelle regole di buona prassi ed è conforme alla cura condivisa della prole che ognuno dei genitori avverta l'altro del luogo ove avesse a condurre il minore e del periodo di permanenza colà".
Di fronte alla mancata comunicazione della destinazione specifica delle vacanze con i figli, l'altro genitore ha la possibilità di attivarsi presentando eventualmente un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore ai sensi dell'art. 337 quinques o un ricorso 709 ter c.p.c al giudice del procedimento di separazione, competente a risolvere proprio le controversie che insorgono tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità
genitoriale o alle modalità di affidamento. Il giudice in questi casi, se l'inadempimento è grave può anche:
- ammonire il genitore;
- disporre il risarcimento del danno in favore dell'altro genitore;
- condannare il genitore inadempiente a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 75 euro e massima di 5.000 euro alla Cassa delle ammende.

Un altro rimedio esperibile in caso di esercizio della responsabilità genitoriale, se non pende alcun procedimento di separazione o divorzio, è il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. In un caso deciso dal Tribunale di Milano (7 giungo 2018) un padre si è rivolto al Giudice tutelare per chiedergli di stabilire modalità più precise, rispetto all'accordo intercorso in sede di separazione, dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze estive.
Il Giudice tutelare infatti è dotato di un potere di controllo e di vigilanza molto più penetrante rispetto al passato in relazione a tutte le condizioni: adottate di comune accordo in sede di separazione e divorzio; relative all'affidamento e al mantenimento di figli nati da coppie non sposate.

PARCELLE AVVOCATI: via libera al procedimento di ingiunzioneCondivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione la tesi del C...
14/07/2021

PARCELLE AVVOCATI: via libera al procedimento di ingiunzione

Condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione la tesi del COA di Roma: il D.L. n. 1/2012 non ha infatti abrogato il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.

In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali avvenuta a seguito del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, non ha determinato l'abrogazione i del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 del codice di procedura civile.

Gli avvocati potranno dunque ancora avvalersi del procedimento monitorio, in luogo del giudizio ordinario o del rito sommario di cognizione, per vedersi riconosciuto il proprio diritto, ponendo a base del ricorso la parcella di spese e prestazioni, validata dalla competente associazione professionale, il cui parere verrà rilasciato in base ai parametri professionali di cui alla L. 247/2012 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19427/2021 bocciando la linea seguita dal Tribunale di Roma e confermando invece quanto sostenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Capitale.

28/01/2021

SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA.

Il c.d. Decreto Milleproroghe segue la stravaganza linguistica del legislatore nostrano.
More italico, un articolo intitolato alla Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti si occupa anche di sospensione degli sfratti e dei pignoramenti (detto in senso volutamente poco tecnico). Il vezzo dei provvedimenti confusionari, del resto, trova conferma nella stessa titolazione del provvedimento: decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea).

Stiamo alla seconda, la sospensione concerne le procedure esecutive che abbiano ad oggetto immobili adibiti a prima casa dell’esecutato.

28/01/2021

IMMOBILE ALIENATO: NULLA LA CLAUSOLA CON CUI IL VENDITORE SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI UNA PARTE DEL CORTILE COMUNE.

La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni è nulla poiché, mediante la stessa, s'intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti che è, invece, vietata dal capoverso dell'art. 1118 c.c.. Difatti, esiste l'interesse del condominio di godere del cortile come bene comune con tutte le facoltà inerenti e a non lasciare, per una percentuale del 50%, tali beni al venditore del secondo piano del fabbricato ed estraneo al condominio residenziale.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 1610/21; depositata il 26 gennaio)

27/01/2021

Concorso di colpa del pedone nell'attraversamento della strada e normativa applicabile.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 278/2021 torna ad occuparsi della problematica connessa alla eventuale responsabilità o concorso di colpa del pedone nell'ipotesi di suo investimento in assenza di strisce pedonali.

Il caso: R.M. veniva investita dalla vettura condotta da F.R., mentre attraversava un piazzale a piedi; la suddetta citava quindi in giudizio sia il conducente che la compagnia di assicurazione, per ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati nell'incidente.

Il Tribunale, anche in accoglimento della difesa di controparte, riteneva un concorso di colpa della ricorrente nella misura del 30% e conseguentemente del rimanente 70% a carico della parte antagonista, condannando quest'ultima al risarcimento dci danni calcolati in conseguenza.

R.M. proponeva appello, sia sul concorso che sulla personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento quanto a quest'ultimo aspetto, ed un rigetto invece relativamente al concorso di colpa propria: per la Corte distrettuale, a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell'articolo 190 codice della strada.

R.M. ricorre in Cassazione, censurando la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto del fatto che nelle vicinanze non v'erano strisce pedonali e che dunque l'attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.

Per la Cassazione il ricorso va accolto e osserva quanto segue:

a) l'articolo 190 secondo comma, cod. strada, non vieta ai pedoni l'attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, ma chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano "anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma", caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto;

b) non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili;

Decisione: accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.

20/01/2021

DPCM 16 gennaio 2021 - LE NUOVE REGOLE

Aumentano i contagi e l'Italia che torna divisa in zone. Divieto di spostamenti tra le Regioni e ancora stop a palestre, piscine e riapertura degli impianti sciistici

DPCM RESTRITTIVO E NUOVE ZONE
È stato firmato il 15 gennaio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovo Dpcm con i provvedimenti entreranno in vigore dal 16 gennaio. Nuove restrizioni per combattere la diffusione dei contagi da coronavirus: stretta sulla movida, divieto di asporto dai bar dopo le 18 impianti da sci chiusi insieme a palestre e piscine. Il nuovo decreto sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Dopo la parentesi delle feste natalizie il Paese torna ad a essere diviso in zone. E sono le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, a cambiare colore a molte regioni dal 17 gennaio 2021: zona rossa in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia (su specifica richiesta del governatore Nello Musumeci). In zona arancione ci sono nove regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Ancora in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. In zona gialla sei regioni: la Campania insieme ad altre 4 regioni e una provincia autonoma restano in fascia gialla con Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento, Molise.

VIETATO SPOSTARSI FRA REGIONI, ANCHE GIALLE
Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di necessità o di salute. É comunque permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione negli orari consentiti.

ASPORTO VIETATO DOPO LE ORE 18
Dopo le 18 asporto vietato. Una misura stabilita contrastare quei fenomeni di movida e assembramento davanti ai bar. Nuovo cambiamento in peius per i bar, pub e ristoranti, che in zona arancione e rossa devono restare chiusi, ma era consentito servizio d'asporto per i clienti che si fossero presentati al locale entro le 22. La nuova regola vale solo ai locali che non offrono servizio di cucina. Lo scopo è evitare gli assembramenti di chi si ferma a consumare davanti al locale.

SCUOLE E MUSEI
Per gli studenti delle scuole superiori è previsto il ritorno a scuola al 50% da lunedì 18 gennaio. Nei giorni feriali riaprono i musei, ma solo per le regioni in zona gialla. Restano le misure di contingentamento degli ingressi e distanziamento nei percorsi

PISTE DA SCII
Impianti sciistici ancora chiusi fino al 15 febbraio. Potranno essere «utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci». Ed ancora «dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti».

PALESTRE E PISCINE
Piscine e palestre restano chiuse fino al 5 marzo. Il testo stabilisce «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi». Ed aggiunge «Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli».

CONCORSI
Riprendono i concorsi pubblici in presenza dal 15 febbraio ma solo per un massimo di 30 candidati per sessione. Tutti gli altri concorsi restano sospesi. Il provvedimento chiarisce «È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile».

Ulteriormente «A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto».

20/01/2021

Mantenimento dei figli: per il rimborso delle spese straordinarie imprevedibili serve un’azione autonoma.

Per il rimborso vige un regime differenziato tra spese straordinarie "routinarie" e spese straordinarie imprevedibili (Cassazione, ordinanza n. 379/2021).
L’espressione “spese straordinarie” ha carattere composito e comprende due distinte tipologie di spesa.

Da una parte, vi sono gli esborsi relativi ai bisogni ordinari della prole, al di fuori di quanto previsto nell’assegno di mantenimento, ad esempio, per le spese mediche o scolastiche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti la somma.

Dall’altra, si registrano le spese straordinarie stricto sensu intese, ossia esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, come un intervento chirurgico, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 ottobre 2020 – 13 gennaio 2021, n. 379.

La Corte di cassazione ha la sua sede in Roma nell’imponente palazzo che si affaccia sul Tevere, al fianco di Castel San...
06/01/2021

La Corte di cassazione ha la sua sede in Roma nell’imponente palazzo che si affaccia sul Tevere, al fianco di Castel Sant’Angelo. Dinanzi, il ponte Umberto I, l’ampia ma breve via Zanardelli e quindi piazza Navona. L’ingresso pubblico è alle spalle, nella parte del palazzo che si affaccia su piazza Cavour, cuore del quartiere Prati. Palazzo e quartiere vennero costruiti quando Roma divenne capitale, quindi a partire dagli anni settanta dell’ottocento. A quell’epoca, la città, ricca di storia e meta prediletta dei grandi viaggiatori, non aveva l’assetto di una capitale, contava appena 200.000 abitanti, in buona parte concentrati nella città medioevale e rinascimentale concepita dai grandi Papi e dai loro architetti all’interno dell’ansa del Tevere. Ora doveva prepararsi a diventare il centro dello Stato, sede principale delle istituzioni nazionali. Sebbene in modo disordinato e tra grandi polemiche e speculazioni, si procedette alla costruzione di nuovi quartieri, Prati, Esquilino, Castro Pretorio, connotati da uno stile unitario definito ‘piemontese’ perché ripropone i caratteri dell’edilizia ottocentesca torinese, che a sua volta riprendeva temi e caratteri dell’edilizia napoleonica. Vennero create nuove arterie e nuove piazze, via Nazionale, piazza Indipendenza, piazza Vittorio, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavour, via Cola di Rienzo, piazza Risorgimento. Le istituzioni fondamentali vennero allocate in alcuni edifici storici, per altre si pensò a nuove costruzioni, ciò avvenne in particolare per il Ministero delle finanze e per il Palazzo di giustizia. “La legge 12 dicembre 1875, provvedendo a gravi ed urgenti bisogni dell’amministrazione della giustizia nel supremo grado di Cassazione, e soddisfacendo a desideri altrettanto vivi quanto legittimi della Capitale del Regno"; aveva autorizzato il Governo ad istituire in Roma, nel tempo necessario a riordinare la Suprema magistratura, due Sezioni di Corte di cassazione, una civile ed una penale. Si costituiva così una Cassazione romana che si affiancava alle Corti supreme degli Stati preunitari, che continuavano ad operare. Le due Sezioni furono insediate nel palazzo del principe Spada (attuale sede del Consiglio di stato) e l’inaugurazione avvenne nella grande sala, detta di Pompeo, il 4 marzo del 1876. Nel suo discorso il ministro guardasigilli Vigliani ricostruì la vicenda politica che aveva portato alla costituzione della Cassazione romana e diede conto delle difficoltà che la costruzione di una Corte nazionale unitaria incontrava, indicando con lucidità i problemi che ne imponevano invece la realizzazione: il “moltiplicarsi delle discordanze tra le giurisprudenze delle Corti Supreme, anche sopra controversie di sommo momento, talchè l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, consacrata dallo Statuto, minacciava di divenire nel fatto una illusione” e “l’enorme cumulo di affari che da anni ed anni invano aspettano di essere giudicati” e impongono “di recare pronto ed efficace riparo al progredente e non tollerabile disastro giudiziario". In realtà, il processo di unificazione delle Corti di cassazione fu molto più lento e complesso di quel che si prevedesse. La fase transitoria durò a lungo, caratterizzata da un progressivo incremento delle competenze della Cassazione romana, che porterà con la legge 6 dicembre 1888, n. 5825 alla Corte suprema unica in materia penale ed alla competenza esclusiva della Cassazione romana per tutti i ricorsi da giudicarsi a Sezioni unite. L’ultimo capitolo di questo periodo verrà scritto solo alcuni decenni dopo, con il regio decreto 24 marzo 1923, n 601, che sancì l’unificazione anche della Cassazione civile e l’abolizione delle Cassazioni regionali. Sebbene la Cassazione operante in Roma non avesse ancora i compiti di una Corte suprema nazionale, sin dalla costituzione del regno unitario si sentì il bisogno di una sede adeguata, che in un unico palazzo di giustizia raccogliesse anche le Sezioni di Corte d’appello, di Corte d’assise, il Tribunale e le preture urbane. Con una discussione in Parlamento, in cui svolse un ruolo di rilievo Quintino Sella, si decise pertanto di costruire un nuovo palazzo. Colui che lavorò più di tutti all’attuazione dell’idea fu Giuseppe Zanardelli, nella sua qualità prima di ministro dei lavori pubblici, poi di grazia e giustizia. Bresciano, esponente di spicco della sinistra, più volte ministro, poi presidente della Camera dei deputati e infine del Consiglio dei ministri, il suo nome è legato ad una serie impressionante di iniziative: il Codice del commercio, le leggi a tutela del lavoro femminile e minorile, il Codice penale, l’abolizione della pena di morte, la legge speciale per la Basilicata, ed infine alla battaglia, persa, per introdurre in Italia il divorzio. Zanardelli presiedette personalmente la commissione del concorso pubblico per la progettazione del palazzo di giustizia. Risultò vincitore Guglielmo Calderini, docente di architettura nell’Università di Pisa, che aveva realizzato importanti opere in tutta Italia ed, in Roma, il quadriportico della basilica di San Paolo fuori le mura. Il suo era un progetto imponente, in uno stile eclettico, che fondeva elementi dell’architettura tardo rinascimentale e barocca. Egli fu anche nominato direttore dei lavori, ai quali parteciparono circa mille operai. Iniziarono gli scavi nella zona di Prati Castello, ricoperta di vigneti, denominata Horti Domitiae nelle fonti risalenti all’epoca di Adriano, che quell’area aveva a cuore al punto da farvi erigere il suo mausoleo. Era tradizionalmente una zona destinata alle sepolture come dimostra l’estesa necropoli rinvenuta sotto la basilica di San Pietro. Ed alcune sepolture, rivelatesi di grande interesse archeologico, furono scoperte anche durante gli scavi diretti da Calderini. In particolare suscitò forte emozione il ritrovamento di due sarcofaghi affiancati appartenenti, come si legge nelle iscrizioni, a un uomo e una donna dal nome di origini greche: Crepereio Euhodo e Crepereia Tryphaena. Lo scheletro di Tryphaena, oggi ai musei capitolini, è perfettamente conservato: era una ragazzina di circa vent’anni, sul capo una coroncina di mortella, intorno alcuni gioiellini, al fianco, quasi ancora abbracciate, una bambolina di avorio e ambra di mirabile fattura. Proprio la bambolina, per la sua acconciatura, ha permesso agli archeologi di stabilire che Tryphaena visse al tempo dell’imperatore Marco Aurelio. La prima pietra del palazzo di giustizia venne posta il 14 marzo 1889 con una cerimonia alla presenza del Re Umberto I e della Regina Margherita. Zanardelli, guardasigilli che aveva appena portato a compimento il codice penale, spiegò le ragioni della scelta. Il passaggio cruciale del suo discorso è nell’affermazione che “ad un popolo libero si addice di erigere il più splendido dei suoi palazzi alla giustizia, poiché è la suprema guarentigia di tutti i diritti”, ma tanto più ciò vale per il palazzo di giustizia di Roma, perché “Roma fu il mondo del diritto” …. i giureconsulti romani “svolsero le loro dottrine con una forza, una sottigliezza, una profondità, una precisione e concisione, delle quali noi moderni perdemmo il segreto6. L’inaugurazione avverrà dodici anni dopo, l’11 gennaio 1911, dinanzi ad un altro Re ed ad un altro ministro. Umberto era stato ucciso, Zanardelli era anche lui scomparso. I lavori erano stati complessi e impegnativi, non si trattò solo di erigere un possente palazzo in cemento armato, interamente rivestito di travertino, che copre un’area di oltre 27.000 metri quadrati, ma anche di completare un programma iconografico decorativo ricchissimo, al quale parteciparono alcuni tra i migliori artisti dell’epoca, nonché raffinati artigiani, fabbri, ebanisti, vetrai. Furono forti e pesanti anche le polemiche, di varia natura, al punto che venne costituita una commissione d’inchiesta. Calderini si difese con vigore, ma ne rimase segnato, il 12 febbraio 1916 si suicidò. È questa forse una delle ragioni che, unitamente alla drammaticità dei casi giudiziari trattati in quelle aule, hanno portato i romani a chiamare l’edificio “Palazzaccio”. Il suo fascino inquietante influenzò anche grandi artisti, al punto che Orson Welles volle girarvi alcune scene della sua trasposizione cinematografica del “Processo” di Kafka. I giureconsulti che Zanardelli evocò nel suo discorso sono presenti nel palazzo, in una serie di grandi statue collocate sulla facciata dinanzi al Tevere e nel cortile d’onore. Raffigurano: Giulio Paolo, Quinto Ortensio, Ulpiano, Labeone, Cicerone, Gaio, Modestino, Licinio Grasso, Salvio Giuliano, Papiniano e poi, scorrendo nel tempo, Bartolo da Sassoferrato, Giambattista De Luca, Giambattista Vico e Gian Domenico Romagnosi. Ma l’opera d’arte più importante è sulla sommità della facciata Tevere: una grande quadriga in bronzo con la Vittoria alata che innalza l’insegna del diritto romano e regge il globo dell’universo sottomesso alla legge. Ne è autore il siciliano Ettore Ximenes, uno dei più autorevoli esponenti del liberty italiano9. La facciata di piazza Cavour è invece presidiata dallo stemma Sabaudo, che viene riproposto costantemente nei cortili e negli arredi delle aule d’udienza. Entrando nel palazzo da piazza Cavour si ha immediatamente di fronte uno dei luoghi più affascinanti della Corte, la “Biblioteca centrale giuridica”, dove, nel silenzio assoluto, si può leggere e studiare. La sua storia è più antica di quella della Corte, il nucleo originario è costituito dal materiale librario della Cancelleria del Regno di Sardegna, progressivamente integrato con i fondi acquisiti da una serie di biblioteche ecclesiastiche: le preziose collezioni della biblioteca del Collegio romano dei Gesuiti, della biblioteca di Sant’Andrea della Valle, di Santa Maria in Traspontina, del Convento di Santa Maria sopra la Minerva di cui fu priore il Beato Angelico, del Monastero dei Girolamini. La biblioteca riceve e seleziona tutti i libri giuridici che vengono pubblicati in Italia ed è collegata con la rete delle sedici biblioteche del polo giuridico nazionale. Al pian terreno vi sono poi l’enorme cancelleria centrale civile e penale, le cancellerie e gli studi dei magistrati della Sesta Sezione che filtrano i circa trentamila ricorsi civili che pervengono ogni anno, le strutture del Centro elettronico di documentazione (CED), la sede dell’Ordine degli avvocati. Nel palazzo non sono più presenti gli altri uffici giudiziari romani, Corte d’appello e Tribunale, con relative Procure, collocati da tempo in altre sedi. Ascensori e scale di ogni genere, da quelle monumentali a piccole rampe a chiocciola, portano ai piani superiori. Al secondo piano vi sono gli studi del Primo Presidente e del Procuratore generale e le aule delle sezioni penali, nonché l’Ufficio del ruolo e del massimario. Al centro di questo piano è posta l’aula Magna, in cui si svolgono le udienze delle Sezioni unite e la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario alla presenza del Capo dello Stato. Le sue pitture furono affidate ad un altro grande artista, il senese Cesare Maccari, che aveva appena terminato gli affreschi della sala gialla del Senato. Seguendo un preciso programma iconografico il ciclo di affreschi rappresenta alcuni momenti fondamentali della storia del diritto romano: la pubblicazione delle Dodici tavole; il Senatoconsulto contro i baccanali; l’imperatore Adriano che incarica Salvio Giuliano della compilazione dell’Editto perpetuo; Giustiniano che riceve le Pandette da Triboniano; l’imperatore Ottone III che consegna ai giudici i libri giustinianei. Maccari morì durante il lavoro e l’opera venne portata avanti e completata da Paride Pascucci, compresi gli affreschi sulla volta raffiguranti la Giustizia, nell’uno bendata, nell’altro ad occhi scoperti e con la mano che regge una bilancia, in entrambi con la spada. Nella cornice dell’aula Magna è scolpita una ‘sententia’ di Publilio Siro: “Nimiun altercando veritas amittitur” (Il troppo discutere nasconde la verità)10. All’ultimo piano sono collocate le aule delle sezioni civili. Quelle della prima, della seconda e della terza sul lato che guarda Castel Sant’Angelo, la sezione tri-butaria e la sesta sul lato opposto, le due aule della sezione lavoro sul lato Tevere. Dalle grandi vetrate, oltre il fiume e i suoi ponti, si gode una visione ineguagliabile: il Pantheon, il Quirinale, sullo sfondo San Giovanni in Laterano, e poi, vicine, le cupole di Sant’Agnese in Agone su piazza Navona, Santa Maria della Pace sul Chiostro del Bramante, Sant’Andrea della Valle, la spirale inquietante di Borromini sulla Sapienza e, giù in basso, gli angeli di Bernini sul ponte che conduce al mausoleo dell’imperatore. Una grande storia del diritto alle spalle e questa grande bellezza tutt’intorno suscitano sentimenti contrastanti in chi ha il difficile compito di unificare la giurisprudenza. Tornano alla mente le pagine iniziali delle “Memorie” in cui Adriano, ripercorrendo la sua vita dopo aver compreso che sta per morire, ricorda il periodo in cui fu giudice di Tribunale, e ricorda il collega più anziano ed amico, Nerazio Prisco. Di lui dice: “apparteneva a quella categoria di spiriti rarissimi, i quali, benché profondi conoscitori di una dottrina, in grado di vederla per così dire dal di dentro, da un punto di vista inaccessibile ai profani, conservano tuttavia il senso della relatività del suo valore nell’ordine delle cose, la misurano in termini umani”

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