13/04/2022
LA BABYSITTER (O TATA) DEVE OCCUPARSI ANCHE DEL VITTO E DELLA PULIZIA DELLA CASA
Lo prevede espressamente il CCNL sul Lavoro Domestico nelle declaratorie esplicative del profilo di assistente familiare, tra cui rientrano la babysitter di persone autosufficienti (livello Bs) e la babysitter di persone non autosufficienti (livello Cs).
Su richiesta del datore di lavoro, la babysitter deve occuparsi anche delle attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti.
Non si tratta di mansioni inferiori, ma di compiti che rientrano nella funzione propria dell’assistente familiare (e quindi anche della babysitter).
L’esclusione dallo svolgimento di tali mansioni deve essere quindi espressamente richiesta dal lavoratore, al momento dell’assunzione, e concordata con il datore di lavoro.
In mancanza di un accordo in tal senso, è legittima la richiesta del datore di lavoro rivolta alla babysitter (o cosiddetta tata) di svolgere mansioni connesse alla pulizia della casa.
Il diritto ad un inquadramento superiore (livello C, Cs, D o Ds,) e ad una retribuzione più alta dipendono dal grado di responsabilità, autonomia e dalle qualifiche professionali del dipendente.
Anche in questo caso, però, su richiesta del datore di lavoro, la babysitter dovrà occuparsi delle attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.
foto da www.broadwayworld.com