Studio Legale Rossi Gironda

Studio Legale Rossi Gironda Lo Studio Legale Rossi Gironda opera dal 1993 condotto dagli Avv.ti Guido e Raffaela Rossi Gironda.

Lo Studio Legale Rossi Gironda opera dal 1993 nel cuore del quartiere Trastevere di Roma, Diretto dai fratelli Avvocati, Raffaela e Guido Rossi Gironda, si occupa prevalentemente di Diritto Civile, Bancario e Diritto del Lavoro. Ha, inoltre, conseguito esperienza e qualificazione professionale in materia di transazioni commerciali estere e di contrattualistica internazionale, occupandosi anche di

diritto della navigazione. Lo Studio ha svolto, in favore di clienti noti nel settore dei trasporti, procedimenti innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della Pubblicità Ingannevole e della Privacy. Gli esiti vittoriosi, ottenuti in prestigiose cause, che hanno cambiato l'orientamento della Corte di Cassazione, sono stati pubblicati in importanti testate giornalistiche.

18/11/2022
L'educazione sociale dei ragazzi al rispetto degli altri è fondamentale per il civile vivere quotidiano e dovrebbe darsi...
16/07/2021

L'educazione sociale dei ragazzi al rispetto degli altri è fondamentale per il civile vivere quotidiano e dovrebbe darsi per scontato. In difetto, è giusto che chi compie abusi sia condannato nelle aule di giustizia. Anche in ciò il nostro studio è in prima linea con l'ennesima causa vinta, alla quale finalmente i mass media hanno prestato la doverosa "attenzione" per divulgare tale messaggio. Desideravo condividere questo successo, in quanto pubblico, con tutti Voi. Guido Rossi Gironda

Avv. Raffaela Rossi Gironda
18/01/2021

Avv. Raffaela Rossi Gironda

Anche l’amministratore di S.p.a. privo di delega risponde dell’obbligo di diligenza.Cassazione Civile, sez. I, sentenza ...
11/01/2017

Anche l’amministratore di S.p.a. privo di delega risponde dell’obbligo di diligenza.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/11/2016 n° 17441

La Corte Suprema è di recente ritornata sui profili di responsabilità dell’amministratore di s.p.a. senza delega, ribadendo la regola per...

Lo Studio Legale Rossi Gironda augura a tutti Voiun 2017 ricco di Felicità e Soddisfazioni!
01/01/2017

Lo Studio Legale Rossi Gironda augura a tutti Voi
un 2017 ricco di Felicità e Soddisfazioni!

27/12/2016
Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere su FB?Il merito di Facebook è essenzialmente quel...
27/12/2016

Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere su FB?

Il merito di Facebook è essenzialmente quello della facilità di utilizzo. Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio.

Purtroppo, sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza con il mezzo virtuale, si è indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici), ignorando che attraverso Facebook (e qualunque altro social network) rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi.

Proprio per questo, se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, si rischia seriamente (anche solo per ignoranza) di incorrere in reati civili e penali.

Premessa: qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente (e per semplificare) vi sono due tipologie di reati consumabili:

1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti

In questo caso, il social network è un semplice mezzo da utilizzare per ottenere qualcosa.
Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:

-invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
-raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)
-utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)
-utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater)
-scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)
-inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale

2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato:

-diffamazione
-sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori
-offese a una confessione religiosa

Due righe a parte sul Peculato, che riguarda i dipendenti pubblici:
è fatto espresso divieto, ai dipendenti pubblici, di utilizzare Internet (e quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro. E' stato messo in evidenza da una sentenza della Cassazione che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede indebitamente a internet (non dunque per attività autorizzate che a lui competono per il lavoro che svolge), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Anche se tale comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica Amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma che punisce il peculato, cioè il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Per approfondimenti:
https://www.facebook.com/notes/checkblacklist/quali-sono-gli-illeciti-civili-e-penali-in-cui-è-possibile-incorrere-su-fb/382814322041/

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garan...
27/12/2016

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garanzie e diritti introduce per i cittadini? Quali responsabilità e semplificazioni sono previste per imprese ed enti? A queste e ad altre domande risponde la guida predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che illustra in chiave divulgativa le significative innovazioni previste dal nuovo Regolamento Ue, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018. Il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, l'obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, i limiti alla profilazione delle persone: sono alcuni degli aspetti trattati nell'opuscolo messo a punto dal Garante. (Garante della Privacy, nota 23 giugno 2016)

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garanzie e diritti introduce per i cittadini? Quali responsabilità e semplificazioni sono previste per imprese ed enti? A queste e ad altre domande risponde la guida predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che illustra in chiave divulgativa le significative innovazioni previste dal nuovo Regolamento Ue, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018.
Il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, l'obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, i limiti alla profilazione delle persone: sono alcuni degli aspetti trattati nell'opuscolo messo a punto dal Garante.

(Garante della Privacy, nota 23 giugno 2016)

Ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 104-bis della legge fallimentare in tema di affitto d’azienda endo...
27/12/2016

Ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 104-bis della legge fallimentare in tema di affitto d’azienda endofallimentare, il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori.
Sul punto, si evidenzia che sotto il profilo formale, colpisce l’adozione, da parte del legislatore, del termine “espresso” per il provvedimento del Giudice Delegato.
Poiché non è dato ritrovare, nella legge fallimentare, altra espressione analoga, si deve concludere per la necessità di una esplicita presa di posizione del Giudice Delegato sul punto, non risultando sufficiente in alcun modo l’autorizzazione ad un testo base di contratto che comprenda la prelazione o ad un provvedimento su istanza generica per l’autorizzazione alla stipula del contratto.
[continua]

Ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 104-bis della legge fallimentare in tema di affitto d’azienda endofallimentare, il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente...

Indirizzo

Via Ippolito Nievo 61
Rome
00153

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

Telefono

+390658332218

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