27/12/2016
Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere su FB?
Il merito di Facebook è essenzialmente quello della facilità di utilizzo. Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio.
Purtroppo, sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza con il mezzo virtuale, si è indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici), ignorando che attraverso Facebook (e qualunque altro social network) rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi.
Proprio per questo, se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, si rischia seriamente (anche solo per ignoranza) di incorrere in reati civili e penali.
Premessa: qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Sinteticamente (e per semplificare) vi sono due tipologie di reati consumabili:
1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti
In questo caso, il social network è un semplice mezzo da utilizzare per ottenere qualcosa.
Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:
-invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
-raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)
-utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)
-utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater)
-scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)
-inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale
2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")
Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato:
-diffamazione
-sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori
-offese a una confessione religiosa
Due righe a parte sul Peculato, che riguarda i dipendenti pubblici:
è fatto espresso divieto, ai dipendenti pubblici, di utilizzare Internet (e quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro. E' stato messo in evidenza da una sentenza della Cassazione che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede indebitamente a internet (non dunque per attività autorizzate che a lui competono per il lavoro che svolge), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Anche se tale comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica Amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma che punisce il peculato, cioè il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti:
https://www.facebook.com/notes/checkblacklist/quali-sono-gli-illeciti-civili-e-penali-in-cui-è-possibile-incorrere-su-fb/382814322041/