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**Il Gratuito Patrocinio: Cos'è e Come Funziona in Italia**Il diritto di accesso alla giustizia è un principio fondament...
25/08/2025

**Il Gratuito Patrocinio: Cos'è e Come Funziona in Italia**

Il diritto di accesso alla giustizia è un principio fondamentale sancito dalla Costituzione Italiana. Tuttavia, spesso le spese legali rappresentano un ostacolo significativo per coloro che non dispongono delle risorse economiche necessarie. È in questo contesto che entra in gioco il "gratuito patrocinio", un istituto giuridico che consente alle persone economicamente svantaggiate di essere rappresentate e difese da un avvocato a spese dello Stato.

**Chi Può Beneficiare del Gratuito Patrocinio?**

Per poter usufruire del gratuito patrocinio, il richiedente deve soddisfare alcuni requisiti economici e legali. In primo luogo, il reddito annuo imponibile del richiedente, sommato a quello dei componenti del nucleo familiare, non deve superare una certa soglia, che viene periodicamente aggiornata. Al momento, il limite di reddito è fissato a 13.659,54 euro, ma è soggetto a variazioni in base agli aggiornamenti ISTAT.

Inoltre, nel caso di procedimenti penali, il gratuito patrocinio può essere richiesto anche dalle vittime di alcuni reati particolarmente gravi, indipendentemente dal reddito, come nei casi di violenza domestica, stalking o tratta di esseri umani.

**Come Si Richiede il Gratuito Patrocinio?**

Per richiedere il gratuito patrocinio, l'interessato può presentare tramite il nostro Studio un'apposita domanda all'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale competente per la causa. La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito, che attesti la sussistenza dei requisiti economici richiesti.

01/01/2023
L’AFFITTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUSInutile negare che l’emergenza coronavirus ha messo in difficoltà molti affittuari sia...
16/04/2020

L’AFFITTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Inutile negare che l’emergenza coronavirus ha messo in difficoltà molti affittuari siano essi privati o imprenditori.
Per quanto riguarda quest’ultimi, in particolare, molti PMI hanno subito un drastico calo del proprio fatturato e, qualora la situazione emergenziale non dovesse risolversi in breve tempo, potrebbero trovarsi davanti al dilemma di dover scegliere se indebitarsi per far fronte alle spese fisse che continuano comunque a dover sostenere (sperando in una rapida ripresa del settore di competenza) oppure cessare del tutto la propria attività.
Tra le spese fisse rientra per molti il canone di affitto del locale ove è svolta l’attività e per i privati quello legato alla propria abitazione; vediamo, quindi, cosa dice la legge al riguardo. La domanda che più frequentemente viene posta è, infatti, se la mancata possibilità di utilizzo di detti locali per causa di forza maggiore comporti automaticamente la non debenza del canone di locazione.
Per rispondere compiutamente al quesito bisogna fare riferimento all’art. 1467 del cod. civile e gli artt. 65 e 91 del Decreto “cura Italia”
Doverosa premessa nonché nocciolo di tutta la questione è che il canone di locazione è in ogni caso dovuto, non dipendendo l’impossibilità di utilizzo dei locali a fatto imputabile al locatore; i locali, d’altronde, continuano a rimanere nella disponibilità degli imprenditori.
L’art. 1467 c.c. prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica (come è il contratto di locazione), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa (nel nostro caso trattasi dell’obbligazione del conduttore alla corresponsione del canone) per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (come è certamente l’emergenza coronavirus), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione (ossia il locatore) può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Da tutto quanto sopra, ne discende quindi che il conduttore, pur non avendo a disposizione alcuna norma che gli permetta di ottenere una riduzione del canone, può richiedere la risoluzione del contratto. A seguito di tale richiesta si dovrebbe aprire un dialogo con il locatore per la ricerca di un nuovo accordo sull’importo del canone. Considerata l’eccezionalità degli eventi e della situazione che ci troviamo a vivere, la ragionevolezza e la buona fede delle parti interessate possono aiutare a trovare il rimedio che il diritto non offre.
Medesime considerazioni valgono anche per le locazioni abitative.
Qualora locatore e conduttore trovino un accordo, sarà interesse preminente del proprietario procedere alla registrazione dell’accordo stesso entro 30gg in modo da pagare le imposte su quanto sarà effettivamente da questi percepito e non sul canone pieno previsto dal contratto originario.
Stante l’attuale situazione la registrazione potrà essere effettuata inviando l’atto tramite posta elettronica (ordinari non serve necessariamente la PEC), oppure attendere la riapertura degli uffici. In quest’ultimo caso, si andrebbe oltre i 30 giorni previsti per la registrazione, ma nella Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo slittamento dei termini a causa dell’emergenza sanitaria riguarda anche la registrazione degli atti. Una volta finita l'emergenza occorrerà, in ogni caso, depositare l’originale dell'atto presso l’ufficio competente.
Per la registrazione non sono dovute spese e l'atto è esente dal bollo, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 133/2014 (“La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”).
Nella redazione dell’accordo è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso.
L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto e inviare tutto al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.
Per quanto riguarda i provvedimenti contenuti del Decreto Cura Italia, invece, l’art. 65 prevede la possibilità, peraltro solo per alcune specifiche attività commerciali, di usufruire di un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione ( ad oggi solamente) del mese di marzo; mentre, l’ art. 91 prevede che, nel caso di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; qualora s’instaurasse un contenzioso tra le parti, dunque, il giudice dovrà tenere in debita considerazione tale responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti per cui se al conduttore fossero applicati interessi moratori e/o penali per il ritardato pagamento, quest’ultimo potrebbe richiedere al giudice di ritenerlo esente da responsabilità, naturalmente dimostrando che il mancato pagamento è stato dovuto all’emergenza Coronavirus.

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L’avv. Maria Massimiliana Martone è attualmente iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma e già nel 2011 ha cons...
04/04/2020

L’avv. Maria Massimiliana Martone è attualmente iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma e già nel 2011 ha conseguito, altresì, l’attestazione di Mediatore Civile e Commerciale nonchè nel 2019 quella di Gestore della Crisi d’impresa.
Le persone non abbienti (ossia con reddito inferiore ad € 1.000 /mensile), qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere di essere assistite tramite il Gratuito Patrocinio; l’Avv. Martia Massimiliana Martone, infatti, è iscritta nelle liste dei difensori che prestano Patrocinio a spese dello Stato.
L’avv. Martone presta consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del diritto civile con particolare riferimento alle procedure esecutive ed al diritto di famiglia. A titolo esemplificativo e non esaustivo: esecuzioni mobiliari ed immobiliari, cancellazione protesti, successioni, sfratti ed occupazioni senza titolo, separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, affidamenti di minori, riconoscimenti di paternità, assegni di mantenimento, differenze retributive e contributive, recupero crediti, infortunistica stradale e contrattualistica)
L’avv. Maria Massimiliana Martone, infine, avendo collaborato con associazione dei consumatori può, altresì, fornire assistenza nei casi di problematiche inerenti utenze (elettriche, telefoniche …), disservizi e pratiche di risarcimento danni in genere.

NIDO E MATERNA PRIVATA. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA PER CORONAVIRUS: LA RETTA MENSILE È DOVUTA?In questi giorni...
04/04/2020

NIDO E MATERNA PRIVATA. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA PER CORONAVIRUS: LA RETTA MENSILE È DOVUTA?
In questi giorni molti genitori che, ad inizio anno scolastico, hanno iscritto i propri figli ad un nido o ad una scuola dell’infanzia privata, si vedono inoltrate richieste per il pagamento della retta del mese di Aprile e si chiedono se ciò sia legittimo e se sia doveroso pagarla o meno.
Per rispondere a tale domanda bisogna fare riferimento sia all’art. 1256 c.c. sia all’art. 1463 c.c.. La prima norma regola l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione; mentre la seconda regola l’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
Orbene, al momento la prestazione è solamente sospesa e, quindi, può trovare piena applicazione l'art. 1463 c.c. che regola l'inadempimento nei contratti a prestazioni sinallagmatiche recitando come segue: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito». Per cui, allo stato dei fatti, nulla sarebbe dovuto in relazione ai mesi in cui il servizio non viene fornito. Ma vi è di più: si avrebbe anche diritto alla restituzione di quanto pagato per il mese di Marzo.
Potrebbe darsi che sul contratto che alcune scuole fanno firmare al momento dell’iscrizione sia riportata una clausola per cui la retta è dovuta indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza alla scuola ed anche nei casi di totale assenza. Tuttavia, a parere della scrivente, trattandosi di clausola vessatoria essa è da ritenersi nulla in assenza di doppia sottoscrizione.
A differenza che x le scuole di grado superiore (cioè dalle elementare in poi), inoltre, la prestazione al nido ed alla materna non può essere sostituita da videolezioni e, pertanto, proporre uno sconto non avrebbe alcun senso; tale ipotesi è, di contro, pienamente condivisibile per le scuole di altro ordine e grado.
Nella malaugurata ipotesi in cui, invece, le scuole non dovessero più riaprire sino alla fine dell’anno scolastico entra in gioco l’art. 1256 c.c. che recita quanto segue «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento . Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla». Ovviamente, l’interesse dei creditori (i genitori) a ricevere la prestazione verrà meno con la chiusura dell’Istituto sino alla fine dell’anno scolastico, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Ciò precisato va, tuttavia, ricordato come attualmente molti nidi e scuole private, in assenza di un eventuale ed auspicabile maggior aiuto economico da parte dello Stato per questo periodo, non riusciranno a far fronte ai costi fissi legati comunque alla gestione della struttura e, quindi, il mancato pagamento delle rette oggi da parte delle famiglie potrebbe tradursi in una mancata riapertura dell’Istituto a Settembre lasciando così le medesime sprovviste di un servizio ormai essenziale. Al di là del diritto, pertanto, sarebbe bene che ogni realtà venisse valutata autonomamente cercando di evitare un muro contro muro.
avv. Maria Massimiliana Martone

Indirizzo

Via Delle Baleniere 92
Rome
00121

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

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