16/04/2020
L’AFFITTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Inutile negare che l’emergenza coronavirus ha messo in difficoltà molti affittuari siano essi privati o imprenditori.
Per quanto riguarda quest’ultimi, in particolare, molti PMI hanno subito un drastico calo del proprio fatturato e, qualora la situazione emergenziale non dovesse risolversi in breve tempo, potrebbero trovarsi davanti al dilemma di dover scegliere se indebitarsi per far fronte alle spese fisse che continuano comunque a dover sostenere (sperando in una rapida ripresa del settore di competenza) oppure cessare del tutto la propria attività.
Tra le spese fisse rientra per molti il canone di affitto del locale ove è svolta l’attività e per i privati quello legato alla propria abitazione; vediamo, quindi, cosa dice la legge al riguardo. La domanda che più frequentemente viene posta è, infatti, se la mancata possibilità di utilizzo di detti locali per causa di forza maggiore comporti automaticamente la non debenza del canone di locazione.
Per rispondere compiutamente al quesito bisogna fare riferimento all’art. 1467 del cod. civile e gli artt. 65 e 91 del Decreto “cura Italia”
Doverosa premessa nonché nocciolo di tutta la questione è che il canone di locazione è in ogni caso dovuto, non dipendendo l’impossibilità di utilizzo dei locali a fatto imputabile al locatore; i locali, d’altronde, continuano a rimanere nella disponibilità degli imprenditori.
L’art. 1467 c.c. prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica (come è il contratto di locazione), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa (nel nostro caso trattasi dell’obbligazione del conduttore alla corresponsione del canone) per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (come è certamente l’emergenza coronavirus), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione (ossia il locatore) può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Da tutto quanto sopra, ne discende quindi che il conduttore, pur non avendo a disposizione alcuna norma che gli permetta di ottenere una riduzione del canone, può richiedere la risoluzione del contratto. A seguito di tale richiesta si dovrebbe aprire un dialogo con il locatore per la ricerca di un nuovo accordo sull’importo del canone. Considerata l’eccezionalità degli eventi e della situazione che ci troviamo a vivere, la ragionevolezza e la buona fede delle parti interessate possono aiutare a trovare il rimedio che il diritto non offre.
Medesime considerazioni valgono anche per le locazioni abitative.
Qualora locatore e conduttore trovino un accordo, sarà interesse preminente del proprietario procedere alla registrazione dell’accordo stesso entro 30gg in modo da pagare le imposte su quanto sarà effettivamente da questi percepito e non sul canone pieno previsto dal contratto originario.
Stante l’attuale situazione la registrazione potrà essere effettuata inviando l’atto tramite posta elettronica (ordinari non serve necessariamente la PEC), oppure attendere la riapertura degli uffici. In quest’ultimo caso, si andrebbe oltre i 30 giorni previsti per la registrazione, ma nella Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo slittamento dei termini a causa dell’emergenza sanitaria riguarda anche la registrazione degli atti. Una volta finita l'emergenza occorrerà, in ogni caso, depositare l’originale dell'atto presso l’ufficio competente.
Per la registrazione non sono dovute spese e l'atto è esente dal bollo, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 133/2014 (“La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”).
Nella redazione dell’accordo è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso.
L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto e inviare tutto al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.
Per quanto riguarda i provvedimenti contenuti del Decreto Cura Italia, invece, l’art. 65 prevede la possibilità, peraltro solo per alcune specifiche attività commerciali, di usufruire di un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione ( ad oggi solamente) del mese di marzo; mentre, l’ art. 91 prevede che, nel caso di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; qualora s’instaurasse un contenzioso tra le parti, dunque, il giudice dovrà tenere in debita considerazione tale responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti per cui se al conduttore fossero applicati interessi moratori e/o penali per il ritardato pagamento, quest’ultimo potrebbe richiedere al giudice di ritenerlo esente da responsabilità, naturalmente dimostrando che il mancato pagamento è stato dovuto all’emergenza Coronavirus.
Martone Law Firm