28/04/2022
STALKING CONDOMINIALE
Attraverso la Sentenza n. 3795/2021, i Giudici di legittimità hanno chiarito che le condotte di disturbo protratte nel tempo e aventi ad oggetto – ad esempio - l’immissione di rifiuti nella buca delle lettere del vicino, la disseminazione di oggetti nel parcheggio condominiale e la sottrazione di corrispondenza altrui sono sufficienti ad integrare la condotta materiale richiesta dalla fattispecie incriminatrice, ossia il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. commesso ai danni del proprio vicino di casa. Con la citata sentenza, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di una persona che, per lungo tempo, aveva posto in essere condotte moleste ai danni del gestore di un locale situato nell'area condominiale condivisa con l'imputato.