Studio legale - Avvocato Valeria Provenzano

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22/11/2022

Responsabilità amministratore di condominio: appropriazione indebita.
La Suprema Corte, in recenti sentenze, torna ad occuparsi della condotta dell'amministratore di condominio, il quale non destina le somme alla finalità convenuta. In sintesi, la Corte afferma che "integra il reato di appropriazione indebita, la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme“. Non solo. L'amministratore di condominio che si rifiuti, nel momento di cessazione della carica, di consegnare la documentazione relativa alla gestione, è imputabile del reato di appropriazione indebita, realizzandosi un'interversione del possesso, che integra la fattispecie penale in questione, aggravandola per "abuso di relazioni originate da una prestazione d'opera" (Cassazione Penale, Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 45902; Cass. n. 31192 del 16/07/2014).

06/09/2022

NUOVE PROSPETTIVE IN AMBITO FAMILIARE: NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICHE E SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI L. 76/2016

• Con la L. 162/2014 viene introdotta nell’ordinamento italiano un’importante novità: la NEGOZIAZIONE ASSISTITA per pervenire ad una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed eventuali modifiche delle condizioni di separazione e divorzio.
• Procedura conciliativa alternativa al contenzioso, riconosce il potere delle parti, assistite dalla necessaria assistenza di due avvocati, di autoregolamentazione dei rapporti familiari.

AFFRANCAZIONE E SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INTERVIENE IL T.A.R. LAZIO Sent. n. 6432/2019 e n. 2041/2019 V...
10/03/2022

AFFRANCAZIONE E SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INTERVIENE IL T.A.R. LAZIO Sent. n. 6432/2019 e n. 2041/2019
 Violazione della p.a. dell’obbligo di provvedere nel termine di 180 giorni come da Deliberazione capitolina n.13/2016

 Il T.A.R. Lazio Sez. II, n. 6432 e 2041 del 2019 ha accolto il ricorso proposto da un proprietario di un immobile avverso il silenzio di Roma Capitale relativamente all’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto l’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, condannando l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente sia delle spese del giudizio che del contributo unificato. Il TAR ha accertato la violazione dell’obbligo di provvedere su detta istanza, attesa la completezza della documentazione di parte istante, e ha verificato la mancata risposta nel termine previsto di 180 giorni stabilito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 13/2016 (le successive deliberazioni n. 108/2016 e 95/2017 non hanno, infatti, modificato i termini per la conclusione del procedimento amministrativo).
In conclusione, il TAR ha ordinato all’amministrazione interessata di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della sentenza, nominando, altresì, apposito commissario ad acta affinché l’Amministrazione provveda nell’ulteriore temine di 60 giorni.
 La problematica non è di poco conto, in quanto rallenta, a causa dei tempi eccessivamente lunghi, le operazioni di vendita degli immobili in oggetto.
 Per affrancazione, infatti, si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.
 Soggetti legittimati: possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona -sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà- trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente). Possono avvalersene tutti coloro che vi abbiano interesse anche qualora non più titolari di diritti reali sul bene immobile (ex proprietari) in base alla L.136/2018, art. 25-undicies.
 Condizioni: per poter proporre istanza di affrancazione è necessario che sussistano alcune condizioni: il soggetto richiedente deve essere l’attuale proprietario dell’immobile o, comunque, deve avere interesse sul bene immobile (ex proprietario) ed, infine, devono essere trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento. La Pubblica Amministrazione è tenuta, in deroga all’art. 2, comma 2 della l. 241/1990, a causa della complessità della materia, a completare l’iter procedimentale nel termine di 180 giorni.

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE LOCALE IN CASO DI CATTIVA MANUTENZIONE STRADALECass. Ord. n. 11096 del 10 giugno 2020La Suprem...
08/03/2022

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE LOCALE IN CASO DI CATTIVA MANUTENZIONE STRADALE
Cass. Ord. n. 11096 del 10 giugno 2020
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo, allora minorenne, il quale aveva riportato danni fisici a seguito di incidente stradale occorso in motorino a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.
In particolare, la Corte si sofferma, in primis, sulla definizione nonché sulle responsabilità che gravano sui “custodi” ai sensi dell’ 2051 c.c., sottolineando la relazione con la cosa soggetta a custodia ed applicando, altresì, la normativa speciale relativa al Codice della Strada, in particolare l’art. 14 c.d.s.). L’ordinanza in questione apporta una rilevante novità, in quanto spetta all’ente locale, proprietario delle strade pubbliche, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con l’adeguato sforzo in riferimento alle circostanze del caso concreto.
Infatti, gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere alla manutenzione, pulizia e gestione delle strade, pertinenze e arredo, delle attrezzature, degli impianti; hanno l’obbligo di effettuare il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La Suprema Corte, in conclusione, afferma il seguente principio di diritto: “il custode, nel caso di specie Ente Locale, ha obblighi di vigilanza, controllo e diligenza ; inoltre, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, è tenuto a dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze concrete, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione derivanti dalla particolare disciplina del Codice della strada”, conseguentemente realizzando un’inversione dell’onere probatorio che incide sulla posizione sostanziale delle parti.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATEOrdinanza Suprema Corte di Cass. sez. II n. 27106 del 06 ottobre 202...
14/12/2021

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
Ordinanza Suprema Corte di Cass. sez. II n. 27106 del 06 ottobre 2021
In materia condominiale, nella particolare fattispecie in cui il condominio sia formato da due soli proprietari, si applica la relativa disciplina codicistica del condominio minimo, ivi compreso l'art. 1134 c.c., il quale - a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria- regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deva darne prova, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini

Ordinanza Suprema Corte di Cass. sez. II n. 27106 del 06 ottobre 2021
In materia condominiale, nella particolare fattispecie in cui il condominio sia formato da due soli proprietari, si applica la relativa disciplina codicistica del condominio minimo, ivi compreso l'art. 1134 c.c., il quale - a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria- regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deva darne prova, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini

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