14/12/2021
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
Ordinanza Suprema Corte di Cass. sez. II n. 27106 del 06 ottobre 2021
In materia condominiale, nella particolare fattispecie in cui il condominio sia formato da due soli proprietari, si applica la relativa disciplina codicistica del condominio minimo, ivi compreso l'art. 1134 c.c., il quale - a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria- regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deva darne prova, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini
Ordinanza Suprema Corte di Cass. sez. II n. 27106 del 06 ottobre 2021
In materia condominiale, nella particolare fattispecie in cui il condominio sia formato da due soli proprietari, si applica la relativa disciplina codicistica del condominio minimo, ivi compreso l'art. 1134 c.c., il quale - a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria- regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deva darne prova, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini