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ISS Studio legale Iavicoli Salvi Saponara & Associati Nato dalla recente fusione tra lo Studio Iavicoli e lo Studio Salvi Saponara e Associati

Studio Legale nato dalla recente fusione tra lo Studio Iavicoli e lo Studio Salvi Saponara e Associati che, grazie alle diverse professionalità che lo compongono, fornisce assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, con riferimento sia al diritto civile (in particolare nei settori del diritto societario, commerciale, assicurativo, immobiliare, industriale, d’autore, del lavoro e della re

sponsabilità civile), che al diritto penale dell’economia, anche in materia di modelli organizzativi aziendali finalizzati alla prevenzione dei reati connessi all’esercizio dell’attività di impresa.

Novità sulla Procedura di Risoluzione Alternativa (ADR)L’Autorità italiana di regolazione dei trasporti ha introdotto, p...
21/03/2023

Novità sulla Procedura di Risoluzione Alternativa (ADR)

L’Autorità italiana di regolazione dei trasporti ha introdotto, per il trasporto aereo, una procedura di ADR obbligatoria da esperire prima di introdurre un contenzioso in materia di Reg. 261/2004 e Convenzione di Montreal. Il tutto a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo diversa decisione dell’Autorità.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha attribuito all’Autorità di regolazione dei trasporti nuovi specifici poteri in merito alla definizione giurisdizionale delle controversie tra utenti o consumatori e operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto anche aereo. L’articolo 10 della l. 118/2022 ha attribuito all’Autorità, tramite l’inserimento della specificazione “e a dirimere le relative controversie”, quella di definizione, non giurisdizionale, delle controversie che possono insorgere tra utenti e gestori delle infrastrutture di trasporto.

La procedura si articola in un tentativo obbligatorio di conciliazione e una fase eventuale di definizione della controversia dinanzi all’Autorità.
Fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata, trascorsi trenta giorni dalla notifica, alle Parti, della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Trascorso tale termine, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi:

- Al Servizio conciliazione ART;
- Alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Gli organismi ADR, che ART indicherà, inclusi gli organismi di
negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco che l’Autorità istituirà;

Alle procedure si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle Parti. Questo significa che la procedura di ADR seguirà regole procedurali diverse a seconda dell’organismo prescelto dal viaggiatore.

Tentativo di conciliazione tramite piattaforma ART
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è gestito tramite piattaforma ART;
Per i soli utenti residenti all’estero, è possibile accreditarsi alla piattaforma ART tramite apposita registrazione;
L’utente ha la possibilità di presentare l’istanza e partecipare alla procedura autonomamente o tramite un proprio delegato. Qualora l’utente decida di presentare l’istanza a partecipare alla procedura tramite un proprio delegato, le relative spese saranno a carico dell’utente. Ciò significa che i costi del legale che assisterà il passeggero nell’ambito di detta procedura saranno a carico di questi ultimi.
Il passeggero può presentare l’istanza di conciliazione solo qualora abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni. L’istanza di conciliazione è irricevibile qualora venga presentata dopo oltre un anno dalla presentazione del reclamo all’operatore economico.

L’istanza di conciliazione è inammissibile quando:

- È presentata senza previo reclamo all’operatore economico o
senza attendere i termini di cui all’articolo 6, comma 1;
- Per la medesima controversia è pendente un procedimento
dinanzi all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui l’esperimento
del tentativo di conciliazione sia stato disposto dall’Autorità
giudiziaria.

Avvio della procedura

La piattaforma ART, a seguito della registrazione dell’istanza, notifica alle Parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione; L’operatore economico che non intende partecipare alla procedura di conciliazione ne dà comunicazione al Servizio conciliazioni ART;
Qualora l’operatore economico non effettui la comunicazione di cui al comma 3 e non risponda alle notifiche ricevute tramite la piattaforma ART, il Servizio conciliazioni ART redige un verbale con il quale si dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle Parti.

Svolgimento della procedura ed esito

La procedura di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART è svolta mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore; Se le Parti non raggiungono l’accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, nel verbale è annotato esclusivamente l’oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Le Parti possono chiedere di indicare nel verbale l’eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna Parte può chiedere di dare atto della propria proposta di risoluzione della controversia;

Il verbale è sottoscritto dalle parti, mediante firma elettronica.

Polizza infortuni: indennizzo e risarcimento del danno non sono cumulabili.Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15534, la ...
10/03/2023

Polizza infortuni: indennizzo e risarcimento del danno non sono cumulabili.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15534, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla seguente questione: “se, nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto”.

Si era formato, infatti un contrasto giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno da fatto illecito: risarcimento danni e indennizzo assicurativo sono cumulabili?

A risolvere la questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, che coinvolge dunque un tema di carattere più generale, attinente alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cm damno. 1

1 Contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali:

Primo orientamento: risarcimento del danno e indennità assicurativa sono cumulabili soltanto se l’assicuratore non esercita la facoltà di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Secondo questo orientamento, la surrogazione non è un effetto automatico del pagamento dell’indennità all’assicurato. Per ciò, se l’assicuratore non comunica al danneggiante di aver indennizzato il danneggiato e di volersi rivalere su di lui per quanto erogato, il danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’integrale risarcimento del danno, senza che gli si possa opporre l’avvenuta riscossione dell’indennità assicurativa.

Soltanto con la comunicazione al danneggiante si verifica la successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto di credito dell’assicurato, almeno per le somme erogate. In quest’ultimo caso, invece, opera la c.l.c.d. e il danneggiato può chiedere soltanto il maggior danno rispetto a quanto ricevuto come indennità assicurativa.

E’ da notare come, nel campo assicurativo, la giurisprudenza aveva già fatto un passo in avanti rispetto alla teoria della medesimezza del titolo, giustificato dall’esistenza di una norma di legge che consente la surroga dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo al danneggiato/assicurato.

Secondo orientamento: risarcimento del danno e indennità assicurativa non sono mai cumulabili, a prescindere dall’esercizio, da parte dell’assicuratore, della facoltà di surroga.
L’orientamento si fonda su tre argomenti:

a. ai sensi dell’art. 1916 c.c., la successione nel diritto di credito dell’assicurato avviene ope legis al momento del pagamento dell’indennità. Per ciò, a nulla rileva che l’assicuratore non comunichi l’avvenuto pagamento al danneggiante ovvero che non eserciti la spettante azione di regresso per effetto della surrogazione.

b. l’indennizzo assicurativo per danni, così come il risarcimento, assolvono alla medesima funzione reintegrativa. Di tal ché, cumulando risarcimento e indennità assicurativa il danneggiante otterrebbe una locupletazione. In altri termini, il fatto illecito diventa “conveniente” per il danneggiato, il quale consegue un ingiustificato arricchimento.

c. il superamento della teoria della medesimezza del titolo per il danno e per il lucro. La c.l.c.d. opera anche se il danno e il vantaggio derivano da titoli differenti.

Per completezza espositiva si precisa che la compensatio lucri cm damno si riferisce al principio in virtù del quale, nelle ipotesi in cui il fatto illecito (contrattuale o derivante da responsabilità aquiliana) abbia prodotto anche conseguenze vantaggiose in capo al danneggiato, in sede di determinazione dell’importo del risarcimento, si dovrà tener conto anche di esse.

L’istituto della compensatio non è oggetto di controversie giurisprudenziali, poiché trova il proprio fondamento nella «idea di danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso”.

Invece, erano di natura controversa la portata e l’ambito di operatività della figura stessa, ovvero i limiti entro i quali possa trovare applicazione la suddetta compensatio, soprattutto quando il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui si profili un rapporto tra il danneggiato e un soggetto diverso, come l’assicuratore, oppure il caso in cui trovino applicazione le numerose previsioni di legge che contemplano speciali elargizioni o indennizzi che lo Stato corrisponde per ragioni di solidarietà a coloro che subiscono danni in occasione di disastri o tragedie e alle vittime di criminalità organizzata e terrorismo.

In tali ipotesi, vi è responsabilità del terzo per danno prodotto da sinistro per il cui rischio il danneggiato si era assicurato, facendo nascere un duplice rapporto bilaterale che vede, da un lato, la responsabilità civile da fatto illecito e, dall’altro lato, il rapporto discendente dal contratto assicurativo.

La questione controversa consisteva nel domandarsi se, in tali ipotesi, l’incremento patrimoniale realizzatosi per effetto del beneficio collaterale avente titolo con un soggetto diverso tenuto per contratto o per legge ad erogare quella provvidenza, debba cumularsi con il risarcimento del danno a favore del danneggiato o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.

La sentenza in commento individua l’elemento di raccordo tra i diversi piani su cui si fonda il risarcimento (fatto illecito) e l’indennizzo (il contratto di assicurazione) nell’istituto della surrogazione ex art. 1916 del codice civile.

Difatti, anche la dottrina maggioritaria riconosce che l’art. 1916 c.c. funga da strumento semplificatorio della questione con una duplice e concorrente finalità, ovvero:

da un lato, la salvaguardia del principio indennitario, per cui la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l’assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l’evento dannoso non si fosse verificato;
dall’altro lato, la conservazione del principio di responsabilità (artt. 1218 e 2043 c.c.), per cui l’autore del danno è in ogni caso tenuto all’obbligazione risarcitoria, senza possibilità di vedere eliminata o ridotta l’entità della relativa prestazione per effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata.
Si tratta della impostazione condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale sottolinea che, “in forza di tale principio, un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall’assicuratore e dall’autore del danno, l’eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino a concorrenza di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”.

Difatti, il subingresso automatico dell’assicuratore che ha pagato, nella posizione del danneggiato, consente da un lato il recupero dal responsabile civile delle somme erogate – così evitando che il divieto di cumulo avvantaggi quest’ultimo – e dell’altro di scongiurare che il fatto illecito si trasformi in una fonte di lucro.

Per quanto attiene all’ambito di operatività dell’istituto della surrogazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione di cui all’art. 1916 comma 1 c.c., il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.

Questa interpretazione, secondo le Sezioni Unite, sarebbe confermata dall’analisi dell’art. 1203 c.c., il quale, attraverso l’ampio rinvio del n. 5 (“negli altri casi stabiliti dalla legge”), è suscettibile di comprendere nell’ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare successione a titolo particolare nel credito, nella quale la prestazione dell’assicuratore è diretta ad estinguere un rapporto diverso da quello surrogato.

Siamo di fronte ad una soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell’assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l’automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l’assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo dall’assicuratore, di agire per l’intero nei confronti del terzo responsabile. Questo principio verrebbe incrinato se l’inerzia dell’assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell’assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto.

* * * *

In conclusione, le Sezioni Unite con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“.

Principio che si basa sulle seguenti argomentazioni, come sintetizzate ai fini della presente esposizione:

Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato.
Tali diritti sono però concorrenti, giacché – come è stato rilevato in dottrina – ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell’eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché l’assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.
Infatti, dato il carattere sussidiario dell’obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore (Cass., Sez. 2, 25 ottobre 1966, n. 2595); se invece è l’assicuratore a indennizzare per primo l’assicurato, quando il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, allora, ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato verso il terzo medesimo.
Benché il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia rispetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 c.c. funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una relazione diretta tra l’assicuratore che ha pagato l’indennità ed il responsabile del danno, sebbene il primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante dall’illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto di assicurazione. La surrogazione, infatti, mentre consente all’assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all’assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito. Senza la surrogazione, l’assicurato danneggiato conserverebbe l’azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l’ammontare corrispondente all’indennità assicurativa ricevuta: ma l’art. 1916 gliela toglie, perché la trasmette all’assicuratore. Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l’intero, essendo questi tenuto a rimborsare all’assicuratore l’indennità assicurativa e a risarcire l’eventuale maggior danno al danneggiato: la riscossione dell’indennità da parte dell’assicurato-danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l’intero danno.
Come emerge dal chiaro tenore testuale dell’art. 1916 co. 1 c.c., il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.
Il subentro non è rimesso all’apprezzamento dell’assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da parte dell’assicuratore sono – come è stato rilevato in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell’indennità assicurativa.
*****

Non da ultimo, appare opportuno precisare che la Cassazione ha anche affrontato la questione relativa a “Chi sono i “terzi responsabili” verso cui, a norma dell’art 1916 c.c., l’assicuratore può esercitare il suo diritto di surroga”, domandandosi, in particolare, se la nozione di “terzi responsabili” comprenda o meno quella di “terzi obbligati” (categoria nella quale ricomprendere l’assicuratore del responsabile).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20740/2016, individua il seguente principio di diritto: “l’assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c., non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell’assicuratore r.c.a. di quello”.

Allo stesso tempo, gli Ermellini chiariscono che “di norma l’assicuratore del danneggiato non ha diritto a surrogarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile essendo il danneggiato stesso a non poter vantare diritti verso quest’ultimo, venendo quindi a mancare il diritto da trasferire”.

Ben potendo essere la legge “altra legittima causa di obbligazione”, i giudici di legittimità non hanno dubbi nel riconoscere che, laddove sia la legge ad attribuire alla vittima dell’illecito un diritto di credito esercitabile direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile (come è nel caso dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti di cui, oggi, agli art. 144, d.lgs. n. 209/2005), l’assicuratore del responsabile non è più soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, divenendo uno dei soggetti che devono risarcire il danneggiato, ovvero un debitore di questi.

Ne consegue che con il trasferimento, per effetto di surrogazione, dei crediti del danneggiato in capo al proprio assicuratore, l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato (sentenza Cassazione n. 20740/2016).

Successioni internazionali: legge applicabile e caratteristiche della normativa italiana.1. Legge e disciplina applicabi...
10/03/2023

Successioni internazionali: legge applicabile e caratteristiche della normativa italiana.

1. Legge e disciplina applicabile alla successione mortis causa secondo l’ordinamento di diritto internazionale privato.

La disciplina italiana di diritto internazionale privato individua espressamente, nelle ipotesi in cui si presentino fattispecie con elementi di transnazionalità, la legge applicabile alla successione mortis causa. In particolare, la normativa interna regola la materia, ai sensi dell’art. 46 della L. 152/1995, prevalentemente attraverso il criterio della nazionalità (cittadinanza) del de cuius, per cui la legge applicabile ad una successione viene, di regola, individuata in quella nazionale del de cuius al momento della morte.

L’art. 46, al comma 2, prevede inoltre la possibilità per il testatore di derogare al criterio di collegamento della nazionalità, attribuendo la facoltà a quest’ultimo di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede al momento della morte, tramite una dichiarazione espressa nella forma testamentaria. Tale facoltà risulta tuttavia mitigata nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, in quanto la scelta espressa della legge del luogo di residenza non può comunque pregiudicare i diritti dei c.d. eredi legittimari (su tale nozione, vedi infra), residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Tuttavia, è bene evidenziare che dal 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 650/2012, che incide sensibilmente sulla disciplina italiana interna di diritto internazionale privato in materia successoria, in quanto introduce un nuovo criterio generale di collegamento che, di fatto, sostituisce quello interno basato sulla nazionalità del de cuius. Considerata la valenza erga omnes delle norme previste nel succitato Regolamento, infatti, le stesse vengono applicate con prevalenza rispetto alle corrispondenti regole italiane, che andranno conseguentemente disapplicate dai giudici.

Al fine di identificare la legge applicabile alla successione, nonché la giurisdizione competente, il Regolamento UE n. 650/2012 impiega il criterio generale della residenza abituale del defunto al momento della morte. Di regola, pertanto, la successione aperta in Italia verrà regolata dalla legge dello Stato in cui lo stesso ha stabilito la propria residenza abituale.

L’art. 22 del citato Regolamento consente, inoltre, al de cuius di esprimere una scelta, in forma espressa, sulla legge applicabile alla propria successione, permettendogli di optare per l’applicazione della legge nazionale, in luogo della legge dello Stato di residenza abituale. Tale facoltà appare particolarmente utile per coloro che, pur avendo la residenza abituale in uno Stato straniero, hanno legami significativi con il paese di origine, in quanto detengono in tale paese la maggior parte dei propri beni mobili e immobili. Si consideri, invero, che la normativa italiana non consente al de cuius, nei casi in cui i beni ereditari siano situati in paesi diversi, la scissione della lex successionis tra più leggi, giacché la stessa è improntata al principio di universalità ed unicità della successione, per cui la legge applicabile alla successione risulterà sempre quella di un solo Stato.

Per la formulazione della scelta a favore del criterio della cittadinanza, l’art. 22 del Regolamento ritiene necessaria e sufficiente la dichiarazione di volontà unilaterale del de cuius espressa nella forma testamentaria, per cui appare senz’altro opportuno, per un cittadino straniero, specificare in sede testamentaria la legge che egli intenda applicare alla propria successione, scegliendo tra quella dello Stato in cui lo stesso ha stabilito la residenza abituale e quella nazionale. In mancanza di una volontà espressa, ai sensi del Regolamento EU n. 650/2012, dovrà, invero, ritenersi applicabile la legge dello stato di residenza abituale del de cuius, circostanza che può determinare numerosi problemi pratici nei casi in cui la massa ereditaria sia situata prevalentemente nel territorio di un altro Stato.

2. Le principali caratteristiche della normativa successoria italiana.

Nell’ambito della disciplina italiana in materia successoria, particolare rilievo rivestono le norme del Codice Civile sulla c.d. “successione necessaria”. La legge italiana, invero, prevede che alcune categorie di familiari, i c.d. eredi legittimari, debbano necessariamente ricevere dal de cuius una specifica quota fissata per legge del patrimonio ereditario, anche contro la volontà di quest’ultimo. Rientrano nella categoria degli “eredi legittimari” i seguenti soggetti: il coniuge, i discendenti diretti, ossia i figli, e, in mancanza dei figli, gli ascendenti, cioè i genitori.

Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni testamentarie, il de cuius potrà disporre liberamente solamente di una quota ridotta del proprio patrimonio, che prenderà il nome di quota disponibile, mentre la restante quota, la c.d. quota di riserva, dovrà essere necessariamente attribuita ai propri eredi legittimari.

Nell’ipotesi in cui il de cuius non ritenga, invece, di disporre testamento, troveranno applicazione le norme sulla successione legittima, che prevedono la devoluzione dell’intero patrimonio, per quote, agli eredi legittimari.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che il de cuius abbia un coniuge e due figli, tutti i beni dello stesso verrebbero trasferiti ad essi, nella misura di 1/3 a favore del coniuge e di 2/3 a favore dei figli. Tuttavia, nel caso in cui il de cuius ritenga di voler disporre, per testamento, della quota disponibile del proprio patrimonio, la quota di 1/4 del patrimonio verrebbe trasferita al coniuge superstite, quella di 2/4 ai figli e la restante quota di 1/4 sarebbe liberamente utilizzabile dallo stesso.

3. Sull’opportunità di disporre trasferimenti in vita per donazione.

Il trasferimento di beni per atto di donazione ha il vantaggio, rispetto ad una cessione mortis causa, di consentire l’immediato trasferimento dei beni dal donante al donatario, quando il donante è ancora in vita. Tuttavia, tale tipologia di negozio non può, in alcun caso, ledere la quota di legittima spettante agli eredi del de cuius, ai quali, nel caso in cui si verifichi la lesione della propria quota riservata, è riconosciuta la possibilità di esperire l’azione giudiziaria di riduzione, al fine di ottenere il ripristino dell’integrità della propria quota successoria, entro il termine di 20 anni dal compimento della donazione ovvero di 10 anni dall’apertura della successione.

Un problema che può derivare dalla trasmissione dei beni per donazione riguarda la circolazione dei beni donati. In caso di lesione di legittima, infatti, ai legittimari lesi, oltre all’azione di riduzione nei confronti del donatario, nell’ipotesi in cui il patrimonio del donatario si riveli incapiente per far fronte alle loro richieste, è riconosciuta anche la facoltà di esperire l’azione di restituzione nei confronti dei terzi che hanno acquistato, con negozi successivi, la proprietà dei beni donati. L’esistenza di tale rischio, insito in ogni donazione, induce spesso i terzi acquirenti ad evitare l’acquisto di beni donati, proprio per evitare di incorrere nell’eventualità di vedersi costretti, in futuro, alla restituzione del bene acquistato.

Tuttavia, è bene evidenziare che, per quanto concerne la donazione di beni mobili, tale rischio è fortemente ridotto dal disposto di cui all’art. 1153 c.c., norma, quest’ultima, volta a proteggere gli acquisti effettuati dai terzi in buona fede. Tali acquisti, infatti, qualora effettuati in buona fede e tramite un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, vengono considerati validi ex art. 1153 c.c. e, dunque, non possono essere assoggettati all’azione di restituzione promossa dai legittimari lesi. Pertanto, nel caso di beni mobili, i terzi acquirenti potrebbero essere chiamati a restituire i beni acquistati solo nel caso in cui la compravendita sia avvenuta in mala fede, ovvero in assenza di un titolo valido. Per quanto concerne i beni immobili, invece, la mera sussistenza del rischio di subire una azione di restituzione da parte dei legittimari lesi, spesso rende molto difficoltosa la vendita dei beni a terzi, anche a causa della mancanza di efficaci rimedi giuridici. Tuttavia, di recente sono sorte specifiche polizze assicurative volte a proteggere i terzi acquirenti dalle azioni di restituzione promosse dagli eredi del de cuius, che possono rappresentare senz’altro un mezzo di tutela efficace.

Uno strumento giuridico, invece, che può fornire una maggiore protezione del donatario da eventuali azioni di riduzione promosse dai legittimari lesi è la c.d. dispensa dalla collazione. La collazione, come noto, è l’atto con cui gli eredi conferiscono nella massa patrimoniale del defunto ciò che hanno ricevuto in vita per donazione, al fine di determinare le quote ereditarie di spettanza di ciascuno. Tramite la dispensa, i beni donati non entreranno invece a far parte della massa patrimoniale e, dunque, non verranno ridistribuiti tra tutti gli eredi.

Attraverso tale istituto, la donazione viene dunque rinforzata, ferma restando l’intangibilità della quota riservata ai (o agli altri) legittimari. Infatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 737 c.c., una siffatta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

Tuttavia, il donante ha la facoltà di prevedere, nell’atto di donazione, che i beni donati vengano attribuiti in conto di legittima, con l’effetto che, nel caso in cui il valore dei beni donati si dovesse rivelare superiore alla quota di riserva spettante ex lege all’erede, quest’ultima verrebbe aumentata attraverso l’utilizzo della quota disponibile dell’eredità.

In tal modo, il donatario/erede verrebbe beneficiato con la quota disponibile eccedente la quota di legittima e, di conseguenza, anche nei casi in cui il valore della stessa donazione dovesse superare il valore della legittima, non sarebbe esperibile l’azione di riduzione, in quanto la quota di riserva verrebbe maggiorata della quota disponibile. Ovviamente, nel caso in cui, anche a seguito di tale maggiorazione, il valore dei beni donati dovesse risultare superiore alla quota di legittima maggiorata della disponibile, i legittimari conserverebbero il diritto di esperire la riduzione della donazione.

4. Conclusioni.

In conclusione, sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, risulta molto importante per uno straniero residente in Italia esprimere una dichiarazione nelle forme testamentarie diretta a scegliere espressamente la legge applicabile alla sua successione, al fine di evitare conflitti di giurisdizione e di leggi.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei beni, è consigliabile effettuare un trasferimento tramite atto di donazione solo qualora il donatario abbia intenzione di acquisire immediatamente la proprietà del bene. In caso contrario, il de cuius può disporre il trasferimento di specifici beni al beneficiario attraverso un testamento, strumento che non crea particolari problemi nella circolazione dei beni. In tal caso, il trasferimento dei beni avverrebbe soltanto successivamente alla morte del de cuius.

Indirizzo

Via Treviso, 31
Rome
00161

Orario di apertura

Mercoledì 09:30 - 19:30
Venerdì 09:30 - 18:30

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